XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1180
Onorevoli Colleghi! - La "cancellazione" della Sardegna
dall'Assemblea di Strasburgo rappresenta un atto iniquo ed
inaccettabile.
L'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre
1997, reso esecutivo in Italia con la legge 16 giugno 1998, n.
209, assegna alla Comunità il compito di "ridurre il divario
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo
delle regioni meno favorite ed insulari", considerati gli
svantaggi permanenti che sono costrette a subire proprio in
ragione del loro status di insularità.
L'ordinamento comunitario deve pertanto, nel
raggiungimento degli obiettivi cui è preposto, considerare le
peculiarità degli enti regionali e locali in rapporto con gli
Stati e le istituzioni della Comunità europea. Il
raggiungimento di tale obiettivo risulta ancora più necessario
nel momento in cui si considera la valenza del "principio di
prossimità", richiamato durante la relazione al progetto "Atto
sulla procedura elettorale contenente princìpi comuni per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo": tale principio
implica l'esistenza di circoscrizioni territoriali in
relazione alle dimensioni dello Stato membro, in modo tale da
consentire "agli elettori e ai deputati europei di stabilire
un rapporto efficace e diretto". Il che, detto in parole
povere, significa che tutte le regioni devono avere la
possibilità di far sentire la propria voce in ambito
europeo.
Ad una simile evoluzione in ambito comunitario non ha
corrisposto, in Italia, alcuna modifica della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, recante "Norme in
materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo".
Nel nostro Paese la ripartizione dei seggi ha luogo sulla
base di circoscrizioni elettorali costituite anche da più
regioni, con la conseguenza che quella regione che nell'ambito
di una circoscrizione presenta un numero di elettori molto
basso, di fatto viene esclusa dall'integrazione europea, con
aggravamento di quella condizione di isolamento che dovrebbe,
invece, essere eliminata.
Non va dimenticato che a seguito dell'entrata in vigore
della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali del 1^ febbraio 1995, ratificata ai sensi della
legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, recante "Norme per la tutela delle minoranze
linguistiche", è stato riconosciuto lo status di
minoranza linguistica anche ai sardi, ai sensi dell'articolo 6
della Costituzione.
La situazione della Sardegna risulta di particolare
gravità anche per la sua unione, a livello di circoscrizione
elettorale, con la Sicilia per effetto del carattere insulare,
comune ad entrambe le regioni. Non si deve trascurare, a
questo proposito, la circostanza, evidenziata dallo stesso
Parlamento europeo, che le regioni insulari subiscono la loro
insularità in modo differente e che pertanto hanno necessità
di una disciplina giuridica che tenga conto di queste
caratteristiche e dei problemi ad esse collegati.
Per queste ragioni, con la presente proposta di legge, si
propone la costituzione di due differenti circoscrizioni
elettorali, una per la Sardegna e una per la Sicilia.