XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1180




        Onorevoli Colleghi! - La "cancellazione" della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo rappresenta un atto iniquo ed inaccettabile.
        L'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo in Italia con la legge 16 giugno 1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite ed insulari", considerati gli svantaggi permanenti che sono costrette a subire proprio in ragione del loro status di insularità.
        L'ordinamento comunitario deve pertanto, nel raggiungimento degli obiettivi cui è preposto, considerare le peculiarità degli enti regionali e locali in rapporto con gli Stati e le istituzioni della Comunità europea. Il raggiungimento di tale obiettivo risulta ancora più necessario nel momento in cui si considera la valenza del "principio di prossimità", richiamato durante la relazione al progetto "Atto sulla procedura elettorale contenente princìpi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo": tale principio implica l'esistenza di circoscrizioni territoriali in relazione alle dimensioni dello Stato membro, in modo tale da consentire "agli elettori e ai deputati europei di stabilire un rapporto efficace e diretto". Il che, detto in parole povere, significa che tutte le regioni devono avere la possibilità di far sentire la propria voce in ambito europeo.
        Ad una simile evoluzione in ambito comunitario non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo".
        Nel nostro Paese la ripartizione dei seggi ha luogo sulla base di circoscrizioni elettorali costituite anche da più regioni, con la conseguenza che quella regione che nell'ambito di una circoscrizione presenta un numero di elettori molto basso, di fatto viene esclusa dall'integrazione europea, con aggravamento di quella condizione di isolamento che dovrebbe, invece, essere eliminata.
        Non va dimenticato che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1^ febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme per la tutela delle minoranze linguistiche", è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica anche ai sardi, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.
        La situazione della Sardegna risulta di particolare gravità anche per la sua unione, a livello di circoscrizione elettorale, con la Sicilia per effetto del carattere insulare, comune ad entrambe le regioni. Non si deve trascurare, a questo proposito, la circostanza, evidenziata dallo stesso Parlamento europeo, che le regioni insulari subiscono la loro insularità in modo differente e che pertanto hanno necessità di una disciplina giuridica che tenga conto di queste caratteristiche e dei problemi ad esse collegati.
        Per queste ragioni, con la presente proposta di legge, si propone la costituzione di due differenti circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e una per la Sicilia.




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