XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1180
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono,
ciascuna, una circoscrizione elettorale".
Art. 2.
1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nella quinta e nella sesta
circoscrizione le liste dei candidati devono essere
sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non meno di
5.000 e da non più di 10.000 aventi diritto".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo la parola:
"quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta".
Art. 4.
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di
cui all'allegato A, annesso alla presente legge.
ALLEGATO A
(v. articolo 4)
Tabella A
Circoscrizioni elettorali
Circoscrizioni Capoluogo
della Circoscrizione
I Italia Nord-Occidentale Milano
(Piemonte - Valle d'Aosta -
Liguria - Lombardia)
II Italia Nord-Orientale Venezia
(Veneto - Trentino Alto
Adige - Friuli-Venezia
Giulia - Emilia Romagna)
III Italia Centrale (Toscana - Roma
Umbria - Marche - Lazio)
IV Italia Meridionale (Abruzzo - Napoli
Molise - Campania - Puglia -
Basilicata - Calabria)
V Sardegna Cagliari
VI Sicilia Palermo