XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1180




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono, ciascuna, una circoscrizione elettorale".


Art. 2.

        1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella quinta e nella sesta circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 aventi diritto".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta".


Art. 4.

        1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge.



ALLEGATO A
(v. articolo 4)


Tabella A


Circoscrizioni elettorali


                Circoscrizioni Capoluogo
                della Circoscrizione

I Italia Nord-Occidentale Milano
              (Piemonte - Valle d'Aosta -               Liguria - Lombardia)

II Italia Nord-Orientale Venezia
              (Veneto - Trentino Alto               Adige - Friuli-Venezia               Giulia - Emilia Romagna)

III Italia Centrale (Toscana - Roma
              Umbria - Marche - Lazio)

IV Italia Meridionale (Abruzzo - Napoli
              Molise - Campania - Puglia -               Basilicata - Calabria)

V Sardegna Cagliari

VI Sicilia Palermo



Frontespizio Relazione