XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1177




        Onorevoli Colleghi! - I ritardi e le lungaggini dei procedimenti penali, a tutti ben noti, ledono in modo particolare le vittime dei reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione. E' di sommo interesse per il diffamato ottenere o l'immediata smentita o l'accertamento della falsità del fatto a lui attribuito. Né il giudizio penale, né il giudizio civile ottengono tale risultato. Una decisione che perviene a distanza di anni non ripara il pregiudizio; anzi, talvolta, rievocando fatti dimenticati, aggrava il danno.
        D'altra parte la stessa decisione, che pur provvede, sia in sede civile che in sede penale, al risarcimento pecuniario, non vale a sanare il pregiudizio arrecato con la diffusione del fatto o dell'affermazione diffamatoria e, in taluni casi, essendo la determinazione rimessa ad una valutazione del tutto discrezionale del giudice, si trasforma in una sanzione ingiusta ed induce a ritenere (e ad affermare) che la querela o la controversia civile siano state promosse a soli fini speculativi.
        E', quindi, interesse della parte offesa ottenere immediatamente la completa smentita del fatto o dell'apprezzamento diffamatorio attribuitogli e, per contro, all'offensore deve essere lasciata la possibilità della smentita.
        La rigida disciplina attualmente esistente espone il giornalista - talvolta in buona fede - ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione, con la libertà di critica e con il diritto di cronaca.
        La presente proposta di legge rinnova completamente il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, proponendolo come figura nuova ed autonoma di reato ed indicando, nell'interesse della persona offesa e nell'interesse del giornalista, le cause di non punibilità atte a riparare immediatamente la lesione alla reputazione.
        Per chiarezza di lettura ripropone integralmente le norme esistenti con la soppressione di alcune parti o nella loro nuova completa scrittura.
        Dell'articolo 595 del codice penale si sopprime l'attuale terzo comma, che tratta della diffamazione a mezzo della stampa e si istituisce, con l'articolo 596-bis (interamente riformulato), la nuova figura di reato.
        L'articolo 596 è modificato nella parte riguardante la prova liberatoria, la cui ammissibilità è stata estesa al delitto di diffamazione a mezzo della stampa ed a tutti i casi nei quali la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, senza i limiti posti dalla norma attualmente in vigore.
        L'articolo 596-bis è modificato integralmente. Rende esplicito, in coerenza con l'indiscusso orientamento giurisprudenziale, che il delitto si commette con tutti i mezzi moderni, idonei alla diffusione delle notizie, rivolti ad un numero indeterminato di persone. Quindi non soltanto la radio o la televisione, ma anche gli strumenti telematici che, per definizione, sono o possono essere visti o letti da chiunque. Il reato sussiste, proprio per la possibilità astratta dell'accesso, anche se commesso con comunicazioni via INTERNET o tramite "e-mail".
        La stessa, a tutela del giornalista, indica diverse cause di non punibilità, che ovviamente trovano riscontro anche nella valutazione dell'illecito civile ai fini del danno.
        Innanzitutto la smentita, radicale, chiara e spontanea da parte del giornalista o del responsabile del giornale, del periodico o della trasmissione. Smentita che deve intervenire nell'immediatezza: ossia entro due giorni dalla diffusione della notizia. Inoltre la pubblicazione immediata, integrale, con lo stesso rilievo tipografico e di diffusione, della smentita o della rettifica richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa.
        E' parso altresì necessario riconoscere concretamente il diritto di cronaca. Non soltanto attraverso la possibilità di dimostrare che il fatto od il comportamento attribuito sono veri, ma anche attraverso la chiara indicazione della fonte, autorevole e riconosciuta, dalla quale la notizia è stata ricavata. Ovviamente rimarrà ferma la responsabilità civile e penale di chi la notizia ha diffuso.
        E' stata inoltre attribuita alle parti, sia alla persona offesa, sia all'offensore, la possibilità di ricorrere al giurì d'onore, previsto dalla normativa vigente.
        La configurazione della diffamazione a mezzo della stampa come nuova ipotesi di reato ha reso necessario ripetere la norma sulla perseguibilità a querela e regolare con norma transitoria i giudizi in corso.
        La proposta di legge sostituisce l'articolo 57 del codice penale, prevedendo la responsabilità penale del direttore del giornale o della trasmissione qualora l'autore sia ignoto e sopprime il delitto colposo di omesso controllo da parte dello stesso direttore.
        E' parso infine necessario (proprio per le considerazioni sulla necessità di un giudizio immediato) ridurre i termini della prescrizione del risarcimento del danno e chiarire che le cause di non punibilità elidono anche il diritto al risarcimento.




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