XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1177
Onorevoli Colleghi! - I ritardi e le lungaggini dei
procedimenti penali, a tutti ben noti, ledono in modo
particolare le vittime dei reati di diffamazione commessi a
mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione. E' di sommo
interesse per il diffamato ottenere o l'immediata smentita o
l'accertamento della falsità del fatto a lui attribuito. Né il
giudizio penale, né il giudizio civile ottengono tale
risultato. Una decisione che perviene a distanza di anni non
ripara il pregiudizio; anzi, talvolta, rievocando fatti
dimenticati, aggrava il danno.
D'altra parte la stessa decisione, che pur provvede, sia
in sede civile che in sede penale, al risarcimento pecuniario,
non vale a sanare il pregiudizio arrecato con la diffusione
del fatto o dell'affermazione diffamatoria e, in taluni casi,
essendo la determinazione rimessa ad una valutazione del tutto
discrezionale del giudice, si trasforma in una sanzione
ingiusta ed induce a ritenere (e ad affermare) che la querela
o la controversia civile siano state promosse a soli fini
speculativi.
E', quindi, interesse della parte offesa ottenere
immediatamente la completa smentita del fatto o
dell'apprezzamento diffamatorio attribuitogli e, per contro,
all'offensore deve essere lasciata la possibilità della
smentita.
La rigida disciplina attualmente esistente espone il
giornalista - talvolta in buona fede - ad elevati rischi che
possono interferire con la libertà di espressione, con la
libertà di critica e con il diritto di cronaca.
La presente proposta di legge rinnova completamente il
delitto di diffamazione a mezzo della stampa, proponendolo
come figura nuova ed autonoma di reato ed indicando,
nell'interesse della persona offesa e nell'interesse del
giornalista, le cause di non punibilità atte a riparare
immediatamente la lesione alla reputazione.
Per chiarezza di lettura ripropone integralmente le norme
esistenti con la soppressione di alcune parti o nella loro
nuova completa scrittura.
Dell'articolo 595 del codice penale si sopprime l'attuale
terzo comma, che tratta della diffamazione a mezzo della
stampa e si istituisce, con l'articolo 596-bis
(interamente riformulato), la nuova figura di reato.
L'articolo 596 è modificato nella parte riguardante la
prova liberatoria, la cui ammissibilità è stata estesa al
delitto di diffamazione a mezzo della stampa ed a tutti i casi
nei quali la diffamazione consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato, senza i limiti posti dalla norma
attualmente in vigore.
L'articolo 596-bis è modificato integralmente. Rende
esplicito, in coerenza con l'indiscusso orientamento
giurisprudenziale, che il delitto si commette con tutti i
mezzi moderni, idonei alla diffusione delle notizie, rivolti
ad un numero indeterminato di persone. Quindi non soltanto la
radio o la televisione, ma anche gli strumenti telematici che,
per definizione, sono o possono essere visti o letti da
chiunque. Il reato sussiste, proprio per la possibilità
astratta dell'accesso, anche se commesso con comunicazioni via
INTERNET o tramite "e-mail".
La stessa, a tutela del giornalista, indica diverse cause
di non punibilità, che ovviamente trovano riscontro anche
nella valutazione dell'illecito civile ai fini del danno.
Innanzitutto la smentita, radicale, chiara e spontanea da
parte del giornalista o del responsabile del giornale, del
periodico o della trasmissione. Smentita che deve intervenire
nell'immediatezza: ossia entro due giorni dalla diffusione
della notizia. Inoltre la pubblicazione immediata, integrale,
con lo stesso rilievo tipografico e di diffusione, della
smentita o della rettifica richiesta dalla persona che si sia
ritenuta offesa.
E' parso altresì necessario riconoscere concretamente il
diritto di cronaca. Non soltanto attraverso la possibilità di
dimostrare che il fatto od il comportamento attribuito sono
veri, ma anche attraverso la chiara indicazione della fonte,
autorevole e riconosciuta, dalla quale la notizia è stata
ricavata. Ovviamente rimarrà ferma la responsabilità civile e
penale di chi la notizia ha diffuso.
E' stata inoltre attribuita alle parti, sia alla persona
offesa, sia all'offensore, la possibilità di ricorrere al
giurì d'onore, previsto dalla normativa vigente.
La configurazione della diffamazione a mezzo della stampa
come nuova ipotesi di reato ha reso necessario ripetere la
norma sulla perseguibilità a querela e regolare con norma
transitoria i giudizi in corso.
La proposta di legge sostituisce l'articolo 57 del codice
penale, prevedendo la responsabilità penale del direttore del
giornale o della trasmissione qualora l'autore sia ignoto e
sopprime il delitto colposo di omesso controllo da parte dello
stesso direttore.
E' parso infine necessario (proprio per le considerazioni
sulla necessità di un giudizio immediato) ridurre i termini
della prescrizione del risarcimento del danno e chiarire che
le cause di non punibilità elidono anche il diritto al
risarcimento.