XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1177




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 595. - (Diffamazione).- Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
        Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".


Art. 2.

        1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596. - (Esclusione della prova liberatoria).- Il colpevole dei delitti previsti dagli articoli 594 e 595 non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
        Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
        Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.
        Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata, dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile".

Art. 3.

        1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.
        L'autore della offesa non è punibile:

            1) se entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblicata diffonde con la stessa evidenza tipografica e di diffusione una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

            2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

            3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate;

            4) se la persona offesa dal reato o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
        Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597".


Art. 4.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa ed altri mezzi di diffusione). - Fuori dalla ipotesi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della trasmissione sono penalmente responsabili dei delitti connessi con il mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è abrogato.


Art. 6.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

        "Per il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione con il mezzo della stampa il diritto si prescrive in un anno".

        2. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le parole: "nei termini indicati dai primi due commi" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2044-bis.-´ƒ1 (Responsabilità nei casi di diffamazione).- Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale".


Art. 8.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quella di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. I termini di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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