XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1177
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione).- Chiunque, fuori
dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più
persone offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due
milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
Art. 2.
1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 596. - (Esclusione della prova
liberatoria).- Il colpevole dei delitti previsti dagli
articoli 594 e 595 non è ammesso a provare, a sua discolpa, la
verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona
offesa.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la persona offesa e l'offensore possono,
d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile,
deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto
medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato o è recata con il mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del
fatto è sempre ammessa.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona,
a cui il fatto è attribuito, è condannata, dopo l'attribuzione
del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è
punibile".
Art. 3.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il
mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni
informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di
diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente,
di una società o di una associazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinque
milioni.
L'autore della offesa non è punibile:
1) se entro due giorni dalla diffusione della notizia
spontaneamente pubblicata diffonde con la stessa evidenza
tipografica e di diffusione una smentita della notizia diffusa
o una completa rettifica del giudizio o del commento
offensivo;
2) se il direttore del giornale o del periodico o,
comunque, il responsabile, entro due giorni dal ricevimento,
o, per i periodici, nel primo numero successivo al
ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa
evidenza tipografica o di diffusione, senza commenti, le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state
rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti
atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi
ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale;
3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia
appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa
a diffusione nazionale, regolarmente registrate;
4) se la persona offesa dal reato o l'offensore
deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del
fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597".
Art. 4.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa
ed altri mezzi di diffusione). - Fuori dalla ipotesi di
concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del
giornale, del periodico o della trasmissione sono penalmente
responsabili dei delitti connessi con il mezzo della stampa e
con altri mezzi di diffusione se l'autore della pubblicazione
o della diffusione è ignoto o non imputabile".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice
penale è abrogato.
Art. 6.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice
civile è inserito il seguente:
"Per il risarcimento del danno conseguente alla
diffamazione con il mezzo della stampa il diritto si prescrive
in un anno".
2. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le
parole: "nei termini indicati dai primi due commi" sono
sostituite dalle seguenti: "nei termini indicati dai commi
primo, secondo e terzo".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2044-bis.-´ƒ1 (Responsabilità nei casi di
diffamazione).- Non è responsabile chi cagiona il danno
quando sussistono le cause di non punibilità previste dal
quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma
dell'articolo 596-bis del codice penale".
Art. 8.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad
esclusione di quella di cui all'articolo 4, si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
medesima. I termini di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma
dell'articolo 596-bis del codice penale decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.