XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1176




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire in tutto il territorio della Sardegna, comprese le isole minori, una zona di franchigia doganale per gli operatori nazionali ed esteri.
        Il riconoscimento di questa area come "zona franca", con tutto ciò che comporta di positivo, costituisce un atto dovuto, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, a favore del territorio e delle popolazioni che vi abitano. Istituire una "zona franca" al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico mercantile più intenso, potrebbe costituire una base di appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri, in particolare per coloro che orientano la loro attività nel bacino del Mediterraneo, ed un vantaggio per l'economia della Sardegna e dell'intero Paese.
        La determinazione di porre alcuni territori nazionali fuori dalla linea doganale, ha tradizioni remote, è stato oggetto di approfondite disamine e discussioni, trova riferimento nell'articolo 12 dello Statuto della Sardegna, risponde ad antiche pressanti richieste delle popolazioni e della regione Sardegna, ha trovato applicazione per alcune zone e città nei Paesi membri dell'Unione europea.
        Il Consiglio dei Ministri della Unione europea nell'armonizzare a livello europeo la disciplina delle zone franche esistenti, ha manifestato notevole interesse per tali istituzioni, pur preoccupandosi di evitare condizioni di turbativa alle normali correnti di traffico con implicanze nella instaurazione e nel funzionamento del mercato unico per il consumo delle merci, per la loro utilizzazione e per la loro manipolazione. Resta ancora oggi, quindi, confermata la fiducia nelle zone franche ai fini dello sviluppo del superamento di alcune prevenzioni per pregressi timori di contrabbando.
        In questo quadro e con questi intenti è stata concepita e formulata la proposta di legge.
        L'adozione di una siffatta misura costituirebbe un elemento decisivo per lo sviluppo della Sardegna con prospettive future di attrazione e di rilancio per gli operatori commerciali e con possibilità di fronteggiare la rinverdita concorrenza sui traffici, influenzata addirittura dal Nord Europa, ove primeggiano le floride zone extra doganali tedesche, i "depositi pubblici" olandesi e i "depositi industriali" francesi, tutti notevolmente agevolati nello scambio delle merci e sul piano tariffario. Le ampie possibilità offerte dalla zona franca, con opportuna previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni previste dall'ordinamento doganale, senza che ciò possa creare confusioni od interferenze nei rispettivi istituti, in quanto, ormai, è tradizionalmente attuata e normalmente recepita la possibilità di interventi della Guardia di finanza, quando si presentano le esigenze di assicurare il migliore andamento nell'esecuzione delle operazioni da e per l'estero.
        Si tratta, quindi, di interventi che non costituiscono restrizioni alla libertà nel traffico, bensì individuazione delle condizioni per particolari benefìci fiscali a vantaggio degli operatori interessati all'importazione definitiva o temporanea, alla esportazione definitiva o temporanea, al cabotaggio, al transito, al deposito.
        In sostanza, la extra territorialità della programmata zona franca potrebbe offrire le condizioni di trattamento più favorevoli sia nei confronti delle merci e dei prodotti di provenienza estera, per alimentare il mercato interno ed i mercati dei Paesi che gravitano sul Mediterraneo, soprattutto sud occidentale, sia nei confronti dei prodotti nazionali per un più agevole e diretto sbocco all'estero, eventualmente anche previa trasformazione e lavorazione fuori dai vincoli doganali. Naturalmente, ciò presuppone una precisa organizzazione, disciplinata da interventi governativi duttili e tempestivi, per attendere alle diverse esigenze e per coordinare le iniziative nel modo più adeguato agli andamenti dei mercati. A questi fini sarebbero auspicabili provvedimenti amministrativi di concerto con gli organi regionali.
        La presente proposta di legge, nelle sue linee essenziali, risponde alle tipiche finalità di natura economica che una legge sulle zone franche si prefigge. Non vi sarebbero pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile ed agevole assicurare con adeguati strumenti l'esercizio di controlli all'esterno della zona agevolata. Sarebbe possibile, peraltro, disporre, per l'esperienza acquisita in altre località extra doganali, opportuni interventi tempestivi, a salvaguardia di superiori interessi nazionali. Le eventuali preoccupazioni che potrebbero essere affacciate per quanto attiene le agevolazioni temporanee, non tanto riguardo agli impianti, (in passato vi sono stati provvedimenti di uguale effetto), quanto riguardo all'immissione nella zona franca, in esenzione fiscale e doganale, per il fabbisogno locale di generi alimentari di prima necessità e di materie prime, sono superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle condizioni socio-economiche del territorio. Sono ben note ai proponenti le obiezioni che in altre occasioni sono state avanzate: il provvedimento sottrarrebbe detta zona alla sovranità dello Stato, in particolare per i regimi fiscali, senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate per gli altri casi (come per il comune di Livigno e di Campione d'Italia) e formalmente riconosciute per ultimo in materia di imposta sul valore aggiunto della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
        Ma le eccezionali ragioni che per Livigno e Campione d'Italia sono di ordine strettamente geografico, per la Sardegna attengono alle condizioni economiche per le quali occorrono, in una più generale e completa visione politica, interventi eccezionali che consentano un immediato rilancio. Le eventuali remore al provvedimento da parte della Unione europea per motivi che riguardano il funzionamento dell'unione doganale, la generalità dei tributi per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'esecutivo comunitario, sono superabili tenendo conto, intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in altri Paesi dell'Unione e per i quali la Commissione non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi comunitari. D'altra parte l'insularità, le condizioni sociali ed economiche del territorio, lo stesso Trattato di Roma, che è finalizzato ad una integrazione economica dei diversi Paesi aderenti (integrazione che postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie) sono da considerare elementi idonei a sostenere, ove occorresse, in sede comunitaria le valide motivazioni che sono alla base della proposta di istituzione della zona franca.
        Non sfuggirà, in ultimo, che la vicina Francia, per iniziativa del primo Ministro Juppè, ha individuato trentacinque zone franche all'interno del proprio territorio, facendole coincidere con aree deboli del Paese, da supportare e rilanciare sul piano produttivo, economico e sociale: tra queste la Corsica.




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