XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1176
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende istituire in tutto il territorio della Sardegna,
comprese le isole minori, una zona di franchigia doganale per
gli operatori nazionali ed esteri.
Il riconoscimento di questa area come "zona franca", con
tutto ciò che comporta di positivo, costituisce un atto
dovuto, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto
speciale per la Regione Sardegna, a favore del territorio e
delle popolazioni che vi abitano. Istituire una "zona franca"
al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico
mercantile più intenso, potrebbe costituire una base di
appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri, in
particolare per coloro che orientano la loro attività nel
bacino del Mediterraneo, ed un vantaggio per l'economia della
Sardegna e dell'intero Paese.
La determinazione di porre alcuni territori nazionali
fuori dalla linea doganale, ha tradizioni remote, è stato
oggetto di approfondite disamine e discussioni, trova
riferimento nell'articolo 12 dello Statuto della Sardegna,
risponde ad antiche pressanti richieste delle popolazioni e
della regione Sardegna, ha trovato applicazione per alcune
zone e città nei Paesi membri dell'Unione europea.
Il Consiglio dei Ministri della Unione europea
nell'armonizzare a livello europeo la disciplina delle zone
franche esistenti, ha manifestato notevole interesse per tali
istituzioni, pur preoccupandosi di evitare condizioni di
turbativa alle normali correnti di traffico con implicanze
nella instaurazione e nel funzionamento del mercato unico per
il consumo delle merci, per la loro utilizzazione e per la
loro manipolazione. Resta ancora oggi, quindi, confermata la
fiducia nelle zone franche ai fini dello sviluppo del
superamento di alcune prevenzioni per pregressi timori di
contrabbando.
In questo quadro e con questi intenti è stata concepita e
formulata la proposta di legge.
L'adozione di una siffatta misura costituirebbe un
elemento decisivo per lo sviluppo della Sardegna con
prospettive future di attrazione e di rilancio per gli
operatori commerciali e con possibilità di fronteggiare la
rinverdita concorrenza sui traffici, influenzata addirittura
dal Nord Europa, ove primeggiano le floride zone extra
doganali tedesche, i "depositi pubblici" olandesi e i
"depositi industriali" francesi, tutti notevolmente agevolati
nello scambio delle merci e sul piano tariffario. Le ampie
possibilità offerte dalla zona franca, con opportuna
previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero
preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni
previste dall'ordinamento doganale, senza che ciò possa creare
confusioni od interferenze nei rispettivi istituti, in quanto,
ormai, è tradizionalmente attuata e normalmente recepita la
possibilità di interventi della Guardia di finanza, quando si
presentano le esigenze di assicurare il migliore andamento
nell'esecuzione delle operazioni da e per l'estero.
Si tratta, quindi, di interventi che non costituiscono
restrizioni alla libertà nel traffico, bensì individuazione
delle condizioni per particolari benefìci fiscali a vantaggio
degli operatori interessati all'importazione definitiva o
temporanea, alla esportazione definitiva o temporanea, al
cabotaggio, al transito, al deposito.
In sostanza, la extra territorialità della programmata
zona franca potrebbe offrire le condizioni di trattamento più
favorevoli sia nei confronti delle merci e dei prodotti di
provenienza estera, per alimentare il mercato interno ed i
mercati dei Paesi che gravitano sul Mediterraneo, soprattutto
sud occidentale, sia nei confronti dei prodotti nazionali per
un più agevole e diretto sbocco all'estero, eventualmente
anche previa trasformazione e lavorazione fuori dai vincoli
doganali. Naturalmente, ciò presuppone una precisa
organizzazione, disciplinata da interventi governativi duttili
e tempestivi, per attendere alle diverse esigenze e per
coordinare le iniziative nel modo più adeguato agli andamenti
dei mercati. A questi fini sarebbero auspicabili provvedimenti
amministrativi di concerto con gli organi regionali.
La presente proposta di legge, nelle sue linee essenziali,
risponde alle tipiche finalità di natura economica che una
legge sulle zone franche si prefigge. Non vi sarebbero
pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile ed agevole
assicurare con adeguati strumenti l'esercizio di controlli
all'esterno della zona agevolata. Sarebbe possibile, peraltro,
disporre, per l'esperienza acquisita in altre località extra
doganali, opportuni interventi tempestivi, a salvaguardia di
superiori interessi nazionali. Le eventuali preoccupazioni che
potrebbero essere affacciate per quanto attiene le
agevolazioni temporanee, non tanto riguardo agli impianti, (in
passato vi sono stati provvedimenti di uguale effetto), quanto
riguardo all'immissione nella zona franca, in esenzione
fiscale e doganale, per il fabbisogno locale di generi
alimentari di prima necessità e di materie prime, sono
superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle
condizioni socio-economiche del territorio. Sono ben note ai
proponenti le obiezioni che in altre occasioni sono state
avanzate: il provvedimento sottrarrebbe detta zona alla
sovranità dello Stato, in particolare per i regimi fiscali,
senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate
per gli altri casi (come per il comune di Livigno e di
Campione d'Italia) e formalmente riconosciute per ultimo in
materia di imposta sul valore aggiunto della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Ma le eccezionali ragioni che per Livigno e Campione
d'Italia sono di ordine strettamente geografico, per la
Sardegna attengono alle condizioni economiche per le quali
occorrono, in una più generale e completa visione politica,
interventi eccezionali che consentano un immediato rilancio.
Le eventuali remore al provvedimento da parte della Unione
europea per motivi che riguardano il funzionamento dell'unione
doganale, la generalità dei tributi per i riflessi sulla
concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche
l'esecutivo comunitario, sono superabili tenendo conto,
intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in
altri Paesi dell'Unione e per i quali la Commissione non ha
ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali
interessi comunitari. D'altra parte l'insularità, le
condizioni sociali ed economiche del territorio, lo stesso
Trattato di Roma, che è finalizzato ad una integrazione
economica dei diversi Paesi aderenti (integrazione che postula
idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle
risorse comunitarie) sono da considerare elementi idonei a
sostenere, ove occorresse, in sede comunitaria le valide
motivazioni che sono alla base della proposta di istituzione
della zona franca.
Non sfuggirà, in ultimo, che la vicina Francia, per
iniziativa del primo Ministro Juppè, ha individuato
trentacinque zone franche all'interno del proprio territorio,
facendole coincidere con aree deboli del Paese, da supportare
e rilanciare sul piano produttivo, economico e sociale: tra
queste la Corsica.