XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1176
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA
IN SARDEGNA.
Art. 1.
1. Il territorio della Sardegna, comprese le isole minori
che fanno parte del territorio della regione, è considerato
fuori dalla linea doganale agli effetti dell'applicazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, e viene costituito in
zona franca.
Art. 2.
1. Il quinto comma dell'articolo 2 del citato testo
unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi
franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui
agli articoli n. 132, 164 e 254 ed il territorio della regione
Sardegna".
Art. 3.
1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei
diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui
all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, ed ha,
altresì, effetto:
a) nei riguardi degli importi compensativi
monetari;
b) nei riguardi dell'imposta sul valore
aggiunto.
Art. 4.
1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie
e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.
2. Le merci ammesse nella zona franca possono formare
oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:
a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e
magazzinaggio;
b) delle manipolazioni usuali consentite dalle
disposizioni in vigore;
c) di operazioni di distruzione;
d) di operazioni di trasformazione.
Art. 5.
1. Su richiesta del proprietario o del suo locale
rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte
nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 90 della nuova
tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si
considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate,
salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in
applicazione delle disposizioni vigenti, è prevista l'uscita
dal territorio geografico quale elemento essenziale per la
loro concessione.
Capo II
ESCLUSIONE DAL REGIME
DI ZONA FRANCA
Art. 6.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, su conforme parere
della regione Sardegna, può disporre l'esclusione dai benefìci
previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di
merci la cui produzione o lavorazione può rilevarsi
pregiudizievole all'economia dello Stato e della regione
stessa.
Capo III
REGIMI DOGANALI-ECONOMICI
E FRANCHIGIE DOGANALI
Art. 7.
1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono
essere dichiarate:
a) per l'importazione definitiva;
b) per l'importazione temporanea e la successiva
riesportazione;
c) per la spedizione da una dogana all'altra;
d) per il trasporto;
e) per il deposito;
f) per la lavorazione.
Art. 8.
1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella
zona franca possono essere dichiarate:
a) per l'esportazione definitiva;
b) per l'esportazione temporanea e la successiva
reimportazione;
c) per il cabotaggio;
d) per la circolazione;
e) per la lavorazione.
Art. 9.
1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella
zona franca e per le quali sono state concesse agevolazioni
fiscali, in applicazione dell'articolo 6, si trovano nella
condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario
o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione
delle norme vigenti in materia di reintroduzione in
franchigia.
Art. 10.
1. Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le
disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedono
l'esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che
siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro
particolare destinazione, mantengono la loro condizione di
merci nazionali o nazionalizzate.
Capo IV
PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI
Art. 11.
1. Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno
dei regimi previsti dal capo III della presente legge,
comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal
testo unico di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non
siano previste norme speciali.
Art. 12.
1. Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare
cauzione, di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, ed in deroga alle norme vigenti, il direttore
compartimentale dell'Agenzia delle dogane di Cagliari, su
conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente
competente, può concedere alle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici in genere, nonché alle ditte di notoria
solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i
diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che
formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate
in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto.
2. La concessione di cui al comma 1, può essere revocata
in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla
solvibilità dell'ente o della ditta: in tale caso, questi
ultimi devono, entro dieci giorni dalla notifica della revoca
dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni
in corso.
Art. 13.
1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione ai sensi
del comma 2 dell'articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti
dei quali è stata disposta la revoca del beneficio
dell'esonero dal prestare cauzione, possono proporre, nel
termine di un mese dalla notifica della decisione, ricorso al
Ministero dell'economia e delle finanze, che decide nel
termine di un mese dalla data di presentazione del ricorso
stesso. In caso di silenzio entro tale termine, il ricorso si
intende accolto.
Capo V
DISPOSIZIONI DEROGATORIE
Art. 14.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il
processo di industrializzazione, è consentita l'immissione
nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai
diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle
installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle
imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di
nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di
quelle già esistenti.
Art. 15.
1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è
consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale
da imposte e da diritti doganali, delle materie prime
destinate ad essere lavorate nel territorio della zona
franca.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16.
1. Alle imprese esistenti ed a quelle che saranno
istituite nella zona franca, può essere concesso, da parte del
direttore compartimentale dell'Agenzia delle dogane
territorialmente competente:
a) di essere considerate in territorio doganale, a
condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti
alla vigilanza permanente del Corpo della guardia di
finanza;
b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da
trasformazioni effettuate nella zona franca, i soli diritti di
confine di cui all'articolo 34 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, afferenti le materie prime estere impiegate;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca
materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi
lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale
sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative
autorizzazioni sono comunicate al Ministero dell'economia e
delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi
dalla data della loro concessione, su conforme parere della
regione Sardegna.
Art. 17.
1. Alle merci introdotte nella zona franca sono
applicabili tutte le concessioni di temporanea importazione ed
esportazione previste dalle disposizioni in vigore ed in
particolare dall'articolo 214 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, quali speciali agevolazioni per il traffico
internazionale.
Art. 18.
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77 e 178
del citato testo unico di cui al con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea
importazione è autorizzata dal direttore compartimentale
dell'Agenzia delle dogane; delle autorizzazioni concesse è
data previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del
medesimo testo unico, può disporne la revoca o la modifica, di
intesa con il presidente della regione Sardegna.
Art. 19.
1. Le norme del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, relative alle violazioni doganali,
si applicano compatibilmente con le disposizioni speciali
stabilite dalla presente legge. Costituiscono, comunque, casi
di contrabbando:
a) l'immissione di merci estere in magazzini della
zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci
nazionali o nazionalizzate;
b) il trasporto di merci estere per strada quando
sia provato il proposito di introdurle in frode;
c) il deposito di merci estere nella zona franca
in quantità e per qualità non permesse;
d) l'introduzione nella zona franca di merci in
genere per le quali non sia consentito l'ingresso, in
esenzione doganale, ai sensi della presente legge.
Art. 20.
1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria, hanno
facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi
di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca, per
effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare
l'idoneo adempimento delle obbligazioni doganali.
Art. 21.
1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la
trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi
industriali, sono esonerati, per un periodo di dieci anni
dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette vigenti e
da quelle eventualmente istituite nel corso di tale
periodo.
Art. 22.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese
dalla data della sua entrata in vigore.