XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1176




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA
IN SARDEGNA.


Art. 1.

        1. Il territorio della Sardegna, comprese le isole minori che fanno parte del territorio della regione, è considerato fuori dalla linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e viene costituito in zona franca.


Art. 2.

          1. Il quinto comma dell'articolo 2 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

        "Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli n. 132, 164 e 254 ed il territorio della regione Sardegna".


Art. 3.

        1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, ed ha, altresì, effetto:

                a) nei riguardi degli importi compensativi monetari;

                b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

        1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.
        2. Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

                a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

                b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

                c) di operazioni di distruzione;

                d) di operazioni di trasformazione.


Art. 5.

        1. Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 90 della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, è prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.


Capo II

ESCLUSIONE DAL REGIME
DI ZONA FRANCA


Art. 6.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, su conforme parere della regione Sardegna, può disporre l'esclusione dai benefìci previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione può rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato e della regione stessa.

Capo III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI
E FRANCHIGIE DOGANALI


Art. 7.

        1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

                a) per l'importazione definitiva;

                b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

                c) per la spedizione da una dogana all'altra;

                d) per il trasporto;

                e) per il deposito;

                f) per la lavorazione.


Art. 8.

        1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

                a) per l'esportazione definitiva;

                b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

                c) per il cabotaggio;

                d) per la circolazione;

                e) per la lavorazione.


Art. 9.

        1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali sono state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 10.

        1. Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedono l'esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.


Capo IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI


Art. 11.

        1. Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo III della presente legge, comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali.


Art. 12.

        1. Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il direttore compartimentale dell'Agenzia delle dogane di Cagliari, su conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente competente, può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere, nonché alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto.
        2. La concessione di cui al comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta: in tale caso, questi ultimi devono, entro dieci giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.


Art. 13.

        1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti dei quali è stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione, possono proporre, nel termine di un mese dalla notifica della decisione, ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, che decide nel termine di un mese dalla data di presentazione del ricorso stesso. In caso di silenzio entro tale termine, il ricorso si intende accolto.


Capo V

DISPOSIZIONI DEROGATORIE


Art. 14.

        1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.


Art. 15.

        1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 16.

        1. Alle imprese esistenti ed a quelle che saranno istituite nella zona franca, può essere concesso, da parte del direttore compartimentale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente:

                a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente del Corpo della guardia di finanza;

                b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate nella zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;

                c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione, su conforme parere della regione Sardegna.


Art. 17.

        1. Alle merci introdotte nella zona franca sono applicabili tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore ed in particolare dall'articolo 214 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 18.

          1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77 e 178 del citato testo unico di cui al con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore compartimentale dell'Agenzia delle dogane; delle autorizzazioni concesse è data previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del medesimo testo unico, può disporne la revoca o la modifica, di intesa con il presidente della regione Sardegna.


Art. 19.

          1. Le norme del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, relative alle violazioni doganali, si applicano compatibilmente con le disposizioni speciali stabilite dalla presente legge. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

                a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

                b) il trasporto di merci estere per strada quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

                c) il deposito di merci estere nella zona franca in quantità e per qualità non permesse;

                d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere per le quali non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.


Art. 20.

        1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria, hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'idoneo adempimento delle obbligazioni doganali.


Art. 21.

          1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali, sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette vigenti e da quelle eventualmente istituite nel corso di tale periodo.


Art. 22.

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.



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