XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1175




        Onorevoli Deputati! - Il testo del decreto-legge si propone di assumere provvedimenti urgenti per garantire un corretto avvio dell'anno scolastico 2001-2002 che si presenta a rischio per effetto di interpretazioni giurisdizionali contrastanti sulla legge 3 maggio 1999, n. 124, le cui previsioni rivestono importanza essenziale per le operazioni di nomina in ruolo dei docenti e per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
        I punti controversi in sede interpretativa sono di duplice natura:

            la struttura delle graduatorie permanenti la cui articolazione in fasce sancita dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, viene messa in discussione;
            la valutazione del servizio prestato dai docenti nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate che la tabella di cui all'allegato A annesso al citato regolamento valuta nella misura del 50 per cento di quello prestato presso le corrispondenti scuole statali che talune interpretazioni giurisdizionali porterebbero a valutare per intero.
        Le variabili interpretative, se accolte, ambedue o una sola, in sede giurisdizionale con sentenze passate in giudicato non consentirebbero all'amministrazione l'effettuazione di nomine né di supplenze per il prossimo anno scolastico non potendo le attività amministrative di esecuzione delle stesse essere espletate in tempi utili. Problemi si porrebbero anche per le graduatorie di istituto, cui, in ultima analisi, si potrebbe fare riferimento per la provvista di personale necessario a coprire le cattedre vacanti, in quanto la loro composizione, perlomeno nella prima fascia, riflette quella delle graduatorie provinciali permanenti.
        L'articolo 1 del provvedimento urgente proposto pone riparo alla situazione determinatasi fornendo l'interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 nel senso che, fatte salve le graduatorie di base costituite da coloro che erano già inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, che costituiscono pertanto un primo scaglione, determina nel numero di due gli ulteriori scaglioni.
        Il primo è costituito dal personale che alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 era in possesso dei requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per titoli, salvaguardando una categoria di personale le cui aspettative sono incise dalla modifica del sistema di reclutamento.
        Il secondo è costituito da tutti gli altri docenti aventi titolo all'inserimento, senza distinzioni categoriali, che vengono graduati fra loro secondo il punteggio derivante dai titoli culturali e di servizio posseduti. Si fornisce, per tale via, maggiore riconoscimento al merito e si attenua il sistema tendente a privilegiare la sola anzianità di servizio. La prevista fusione degli scaglioni consentirà inoltre, particolarmente nella fase a regime, ai docenti delle scuole paritarie di inserirsi in un'unica graduatoria con quelli delle scuole statali.
        Sul piano operativo tale interpretazione consente di salvare gran parte dell'attività amministrativa sin qui condotta, comportando soltanto la fusione di quelle che in atto vengono individuate come terza e quarta fascia delle graduatorie permanenti, operazione realizzabile in tempi brevi trattandosi soltanto di realizzare inserimenti a "pettine" tra le due fasce oggi distinte.
        In questa fase resta confermata la valutazione al 50 per cento del servizio prestato presso le scuole paritarie, sia per motivi pratici, dovendosi altrimenti rimettere mano all'esame di circa 400 mila fascicoli, sia per motivi giuridici trattandosi di servizi prestati prima che intervenisse la legge sulla parità scolastica.
        Le graduatorie riformulate sulla base dell'articolo 1 del presente decreto-legge saranno utilizzate per coprire i posti riferiti all'anno scolastico 2000-2001 (accantonati nelle more della formazione delle graduatorie ed in parte già coperti con le nomine sin qui conferite) nonché quelli relativi all'anno scolastico 2001-2002 nella misura che sarà determinata dall'annuale delibera del Consiglio dei ministri sul numero massimo delle nomine in ruolo effettuabili.
        La riarticolazione delle graduatorie permanenti andrà ad incidere su una situazione di fatto nella quale una quota dei posti disponibili per l'anno scolastico 2000-2001 è già stata utilizzata per il conferimento di nomine in ruolo sulla base delle graduatorie compilate in base alla normativa pregressa.
        La fusione delle fasce precedentemente distinte potrebbe condurre ad annullamenti di nomine già conferite che appare opportuno salvaguardare nei loro effetti per non aprire un nuovo fronte contenzioso; a ciò risponde la previsione del comma 7 che dispone di fare salve le nomine di coloro che perderebbero il posto per effetto della interpretazione autentica delle norme della legge n. 124 del 1999. Il numero di nomine, eccedenti il fabbisogno, che ne risulta sarà scomputato dal numero complessivo di nomine che il Consiglio dei ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002. Le posizioni di soprannumerarietà che si producono per effetto del comma 7 saranno, salvo casi del tutto marginali, per lo più fittizie in quanto riassorbite sulle disponibilità per l'anno scolastico 2001-2002.
        Realizzato il presupposto per un avvio regolare dell'anno scolastico, le previsioni ulteriori dell'articolo 1 e i successivi articoli del decreto-legge introducono modifiche semplificative della normativa vigente, alcune delle quali destinate a spiegare i propri effetti dall'anno scolastico 2002-2003, ed altre di immediata applicabilità alle operazioni amministrative cui occorre dare corso immediatamente al fine di consentire la copertura di tutti i posti vacanti entro l'inizio dell'anno scolastico.
        Con l'articolo 2 si introduce il principio della cadenza annuale dell'aggiornamento ed integrazione della graduatoria permanente e si prevede che gli idonei dei concorsi a cattedre e posti e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario vengano inseriti nel medesimo scaglione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. In questa fase il punteggio derivante dal servizio prestato dagli aspiranti nelle scuole paritarie viene valutato per intero. Ovviamente il punteggio viene rivalutato anche nei confronti di coloro che sono già inclusi nella graduatoria permanente. Tale rivalutazione opera solo con riferimento ai servizi prestati dal 1^ settembre 2000, cioè dal momento nel quale operano i provvedimenti che inseriscono le scuole nel circuito paritario.
        Il comma 3 del medesimo articolo 2, per corrispondere ad eccezioni accolte in sede giurisdizionale, introduce il principio che in caso di parità di punteggio fra aspiranti inclusi nello stesso scaglione, la precedenza prioritaria spetta ai già iscritti in graduatoria rispetto ai nuovi inseriti.
        Con l'articolo 4 si intende perseguire l'obiettivo di garantire la copertura dei posti di insegnamento vacanti fin dall'inizio di ciascun anno scolastico e di evitare avvicendamenti di docenti in corso di anno.
        A tale fine è previsto che i dirigenti territorialmente competenti possano effettuare le nomine di loro competenza fino al 31 luglio di ciascun anno e che il superamento di tale data comporta il subentro della competenza a coprire i posti vacanti in capo ai dirigenti scolastici che a ciò provvedono mediante l'accensione di rapporti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali, e, in subordine, dei soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto formate sulla base dei criteri stabiliti nel decreto-legge.
        I dirigenti territorialmente competenti proseguiranno le operazioni di individuazione degli aventi titolo al conferimento di nomine in ruolo con provvedimenti che avranno effetti giuridicamente retroattivi al 1^ settembre ma effetti economici e di assunzione in servizio dal 1^ settembre dell'anno scolastico successivo.
        L'introduzione di tale meccanismo comporta una diversa dislocazione di competenze nell'emissione dei provvedimenti di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto conoscibili solo ad immediato ridosso dell'avvio dell'anno scolastico. A ciò provvede l'articolo 3 che attribuisce ai dirigenti scolastici la potestà di determinare l'istituzione di nuove cattedre in presenza dei necessari presupposti (incremento di alunni tale da comportare l'istituzione di nuove classi). I posti che si vengono a determinare per effetto della situazione descritta saranno coperti preferibilmente mediante risorse umane in servizio, che debbano completare l'orario di cattedra. Essi sono altresì comunicati al dirigente territorialmente competente per consentire allo stesso di tenerli in considerazione nelle operazioni di utilizzazione dei docenti di ruolo.
        E' da aggiungere che l'articolo 4, cui si è accennato sopra, contiene, al comma 3, disposizioni transitorie per quanto attiene al termine di cui ai commi 1 e 2, termine che, per le operazioni destinate a valere per l'anno scolastico 2001-2002, è fissato al 31 agosto 2001.
        Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di bilancio, per cui non è stato necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


Problematiche cui intende fare fronte il decreto-legge.

          La legge 3 maggio 1999, n. 124, ha modificato le norme sul reclutamento del personale della scuola, trasformando, tra l'altro, le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti. In esecuzione degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 124 del 1999 sono state dettate le norme regolamentari sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti (regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123) nonché le norme per disciplinare i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti (decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 23 maggio 2000, 4^ serie speciale).
          Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 123 del 2000, in particolare, ha previsto, tra l'altro, che la graduatoria permanente è articolata in una graduatoria di base, comprendente gli aspiranti già iscritti nelle soppresse graduatorie dei concorsi per soli titoli, cui si aggiungono, in ordine di precedenza, tre fasce di aspiranti, differenziati a seconda dei requisiti posseduti; è inoltre stato previsto che ai servizi prestati presso le scuole non statali è attribuito un punteggio pari alla metà di quello attribuito ai servizi prestati nelle scuole statali.
          Avverso il citato regolamento, ed in particolare avverso le due disposizioni sopra citate, sono stati proposti circa 55 ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali (TAR). Le sentenze di primo grado hanno accolto i ricorsi e, di conseguenza, hanno riconosciuto la illegittimità delle disposizioni in questione.
          L'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la prima sentenza emessa dal TAR del Lazio; la sentenza di appello è prevista per il prossimo 13 luglio 2001.
          Lo stato di incertezza determinato da tale situazione compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e posti d'insegnamento per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001-2002.


Ipotesi di soluzioni.

              a) Una prima opzione è rappresentata dal rinvio di ogni decisione risolutiva al momento in cui saranno noti gli esiti della decisione del Consiglio di Stato, prevista per il 13 luglio 2001; peraltro anche se la sentenza fosse favorevole all'amministrazione, si renderebbe comunque necessario chiedere la sospensiva per tutte le altre sentenze negative emesse dai TAR, sempre in attesa anche per queste della sentenza definitiva del Consiglio di Stato; qualora la sentenza fosse contraria all'amministrazione, dovrebbero essere modificate le norme del citato regolamento annullate in sede giurisprudenziale e riesaminate tutte le nomine effettuate sulla base delle graduatorie già adottate. In entrambi i casi permarrebbe una situazione di incertezza, tale da compromettere la definizione di tutte le procedure amministrative preordinate all'avvio dell'anno scolastico.

                b) Una seconda opzione è quella di intervenire in via amministrativa, modificando le norme del regolamento oggetto del contenzioso; tale soluzione però comporta un iter procedurale la cui conclusione non consente di poter disporre delle graduatorie modificate in tempi utili per la definizione dei procedimenti sopra indicati, per cui non si disporrebbe né delle graduatorie "vecchie", perché inficiate dal contenzioso in atto, né delle graduatorie "nuove", connesse alle modifiche regolamentari, con il risultato di una situazione di "blocco" delle operazioni d'inizio d'anno scolastico.

                c) Una terza soluzione è rappresentata dall'emanazione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica delle norme della legge n. 124 del 1999, che si ponga in linea con l'interpretazione data dai TAR salvaguardando comunque le nomine già fatte e che consenta di effettuare le nomine ulteriori, sulla base di un'applicazione più coerente delle previsioni della legge n. 124 del 1999.

Analisi dell'impatto regolamentare.

          La soluzione di cui alla lettera c) del precedente paragrafo adottata dall'amministrazione, prescelta attraverso l'adozione del decreto-legge, appare la più idonea a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2001-2002, senza la necessità di modifica di norme regolamentari.
          Tale soluzione prevede, in particolare, l'unificazione della 3^ e 4^ fascia delle graduatorie permanenti in un'unica fascia e la valutazione con un unico punteggio dei servizi prestati sia nelle scuole statali che nelle scuole non statali, a decorrere da quelli prestati dal 1^ settembre 2000. Sono inoltre previste disposizioni per lo snellimento e la semplificazione delle operazioni relative alle immissioni in ruolo, al conferimento delle supplenze ed alla gestione delle eventuali variazioni delle disponibilità di fatto di cattedre e posti d'insegnamento rispetto all'organico di diritto, il tutto nell'obiettivo di una maggiore stabilità delle posizioni dei docenti per l'inizio dell'attività didattica.

Conclusioni.

          L'emanazione del decreto-legge appare la soluzione migliore per la realizzazione dell'obiettivo primario di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, con l'immissione in ruolo e la nomina dei supplenti entro tempi certi e garantendo la stabilità delle posizioni dei docenti in servizio nelle scuole.




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