XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1175
Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 4;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione
27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n.
124;
Considerato lo stato di incertezza determinato dal
contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle
disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti
l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;
Considerato che tale stato di incertezza compromette
l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate
all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente
sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni
scolastici 2000-2001 e 2001-2002 e all'assunzione a tempo
determinato del predetto personale per l'anno scolastico
2001-2002;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette
assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e
2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel
senso che nelle operazioni di prima integrazione delle
graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge,
hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie
medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di altra provincia, le
sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel
seguente ordine di priorità:
a) primo scaglione: personale che sia in possesso
dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data
di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;
b) secondo scaglione: docenti che abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed
esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge
n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito
per il personale che abbia superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono
compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della
predetta legge n. 124 del 1999.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000,
n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel
senso che i docenti per cui è previsto, separatamente,
l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un
unico scaglione.
3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1,
gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni,
con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti,
valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al
Regolamento.
4. La graduatoria risultante a seguito della prima
integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le
immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e
2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino
al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico
2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto,
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1^
settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento
della nomina.
5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle
nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività
didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31
agosto 2001.
6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino
al termine delle attività didattiche attingendo
prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine
alle graduatorie di istituto.
7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti,
conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha
effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte
salve nei casi in cui gli interessati non siano più in
posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero
massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri
autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un
numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni
salvaguardate.
Articolo 2.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003,
l'integrazione della graduatoria, da effettuare con
periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno,
avviene inserendo nello scaglione, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre
e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario.
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma
1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che
intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede
l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del
proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A
al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di
insegnamento prestati dal 1^ settembre 2000 nelle scuole
paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il
servizio prestato nelle scuole statali.
3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge
3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza
sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la
salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di
iscrizione in graduatoria.
Articolo 3.
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in
ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di
adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche
al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal
dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero
delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal
competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive
integrazioni.
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli
incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il
numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche
costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico
di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata
dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente
competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la
copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli
spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con
personale a disposizione all'interno della stessa istituzione
scolastica.
Articolo 4.
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A
regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli
incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro
la medesima data i dirigenti territorialmente competenti
procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino
al termine delle attività didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le
graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in
conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie
permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine
di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine
di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio
2001.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.