XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1173
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha
stabilito all'articolo 2 il divieto di rieleggibilità dei
sindaci e dei presidenti delle province dopo due mandati
consecutivi.
Le disposizioni successive hanno di fatto confermato
questo divieto. Infatti, l'articolo 7 della legge 30 aprile
1999, n. 120, ha riportato il mandato elettorale dai quattro
anni agli originari cinque anni, rendendo allo stesso tempo
possibile un terzo mandato consecutivo nel solo caso in cui
"uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a
due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie" (articolo 2 della legge n. 120 del
1999), ed il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ha recepito integralmente, all'articolo 51, tali
disposizioni. Del resto, l'attenzione dell'opinione pubblica
al tema del governo locale, scaturita sia dall'approvazione
della legge n. 81 del 1993 sia dal dibattito generale sul
federalismo, nonché l'accresciuta mole di competenze che grava
sulla responsabilità di sindaci, consiglieri comunali,
presidenti di provincia, consiglieri provinciali, ripropongono
una riflessione sul tema della durata dei mandati
amministrativi. A tale proposito, il divieto di rieleggibilità
dopo due mandati consecutivi appare eccessivamente limitativo
della sovranità popolare e discriminatorio per alcune
categorie di pubblici amministratori rispetto ad altre. La
questione è particolarmente avvertita nei comuni
medio-piccoli; qui infatti si rischia ancor più di disperdere
ed abbandonare un enorme patrimonio di capacità, esperienza,
cultura e saggezza morale non concedendo a chi ha ben lavorato
come sindaco di ricandidarsi nuovamente alla stessa carica. Né
il divieto di rieleggibilità trova sufficiente giustificazione
nella necessità di garantire un rinnovamento nelle cariche
politico-amministrative in modo da consentire un ricambio di
uomini e idee e dunque un maggior impulso nell'attività di
governo. Infatti, nonostante alcune proposte avanzate in
passato, il divieto è stato previsto solo per le cariche di
sindaco e di presidente della provincia e non è stato esteso
ad altre cariche come quella di presidente di regione o di
parlamentare nazionale essendosi finora preferito valorizzare
le competenze e le esperienze maturate nel difficile campo
dell'amministrazione pubblica rispetto ai vantaggi, tutti da
verificare, almeno nei piccoli comuni, di incentivare il
ricambio degli amministratori.
Il problema, pertanto, non è quello di ricreare le
condizioni per un aggiornato notabilato a livello locale né,
tantomeno, di impedire il ricambio della classe dirigente e la
circolarità democratica dei sindaci. Al contrario, con
l'introduzione delle nuove disposizioni legislative, si
rischia, soprattutto nei piccoli comuni, una pericolosa e
preoccupante astensione della partecipazione attiva al governo
degli enti locali.
Per ovviare a queste difficoltà si rende necessaria una
riforma capace di garantire una necessaria ed indispensabile
partecipazione alla vita democratica con una altrettanto
necessaria difesa e valorizzazione dei comuni medio-piccoli
contro la minaccia dell'abbandono e della crescente
disaffezione elettorale. Del resto, in molti comuni,
soprattutto in quelli minori, la presenza di una sola lista
alle elezioni conferma la difficoltà legata alla durata
limitata dei mandati. Per queste ragioni, con la presente
proposta di legge si intende stabilire, per i comuni con
popolazione sino a 15 mila abitanti, l'inapplicabilità della
norma che dispone l'ineleggibilità dei sindaci dopo due
mandati consecutivi, consentendo un terzo mandato.