XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1173




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il seguente:

            "4. E', altresė, sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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