XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1173
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č aggiunto, in fine, il
seguente:
"4. E', altresė, sempre consentito un terzo
mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione
sino a 15 mila abitanti".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.