XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1160
Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 538 del 1999,
della IV Sezione del Consiglio di Stato, in tema di
valutazione degli elaborati dell'esame di Stato per avvocato,
esame previsto dalla Costituzione per l'abilitazione
all'esercizio della professione, impone una seria riflessione
e l'adozione rapida di norme correttive tali da fare
rispettare pienamente l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito, in
contrasto con il tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, che:
- il voto può sostituire la motivazione. In questo caso,
colpisce la chiusura del Consiglio di Stato circa il diritto
del cittadino impegnato in un concorso o in un esame di Stato
(pensiamo a quelli che sono "bocciati" in una fase decisiva
della loro vita) di conoscere le valutazioni delle commissioni
esaminatrici. Il Consiglio di Stato si arrocca nella difesa a
catenaccio delle commissioni di esame e della impenetrabilità
e imperscrutabilità della loro attività, non dando valore alla
norma costituzionale posta a tutela dell'accesso alle libere
professioni e all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, una
legge, quest'ultima, che riflette una visione garantista e
trasparente dello Stato e delle sue amministrazioni;
- la valutazione è affidabile anche se la commissione
esaminatrice le dedica tre minuti (o meno). Con la citata
sentenza il Consiglio di Stato è incorso in contraddizioni
logiche e di buon senso. Non si deve dimenticare che una
valutazione collegiale di ciascun compito necessita di un
incontro di opinioni tra i componenti della commissione al
fine di giungere a una concordanza di valutazione. Tempi di
correzione così esigui per ciascun compito non sono neppure
sufficienti a consentire la semplice lettura, soprattutto se
si considerano le difficoltà di interpretazione della grafia
usata dai diversi candidati e tantomeno se la finalità è
quella di vagliare collegialmente ed in maniera puntuale il
contenuto logico-giuridico delle soluzioni prospettate dal
candidato.
Pertanto, la presente proposta di legge intende modificare
il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 in modo
da rendere vincolante per le commissioni esaminatrici dei
pubblici concorsi e degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale l'obbligo di motivare per iscritto
le valutazioni degli elaboratori nello spirito di alcune
sentenze del Consiglio di Stato.