XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1160




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 538 del 1999, della IV Sezione del Consiglio di Stato, in tema di valutazione degli elaborati dell'esame di Stato per avvocato, esame previsto dalla Costituzione per l'abilitazione all'esercizio della professione, impone una seria riflessione e l'adozione rapida di norme correttive tali da fare rispettare pienamente l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito, in contrasto con il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che:

            - il voto può sostituire la motivazione. In questo caso, colpisce la chiusura del Consiglio di Stato circa il diritto del cittadino impegnato in un concorso o in un esame di Stato (pensiamo a quelli che sono "bocciati" in una fase decisiva della loro vita) di conoscere le valutazioni delle commissioni esaminatrici. Il Consiglio di Stato si arrocca nella difesa a catenaccio delle commissioni di esame e della impenetrabilità e imperscrutabilità della loro attività, non dando valore alla norma costituzionale posta a tutela dell'accesso alle libere professioni e all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, una legge, quest'ultima, che riflette una visione garantista e trasparente dello Stato e delle sue amministrazioni;

            - la valutazione è affidabile anche se la commissione esaminatrice le dedica tre minuti (o meno). Con la citata sentenza il Consiglio di Stato è incorso in contraddizioni logiche e di buon senso. Non si deve dimenticare che una valutazione collegiale di ciascun compito necessita di un incontro di opinioni tra i componenti della commissione al fine di giungere a una concordanza di valutazione. Tempi di correzione così esigui per ciascun compito non sono neppure sufficienti a consentire la semplice lettura, soprattutto se si considerano le difficoltà di interpretazione della grafia usata dai diversi candidati e tantomeno se la finalità è quella di vagliare collegialmente ed in maniera puntuale il contenuto logico-giuridico delle soluzioni prospettate dal candidato.

        Pertanto, la presente proposta di legge intende modificare il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 in modo da rendere vincolante per le commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale l'obbligo di motivare per iscritto le valutazioni degli elaboratori nello spirito di alcune sentenze del Consiglio di Stato.




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