XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1160
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:
"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale e dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato per iscritto, salvo che nelle
ipotesi previste dal comma 2. La motivazione, in particolare
quando il provvedimento amministrativo incide negativamente
sulle situazioni soggettive, deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria".