XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1160




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

        "1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato per iscritto, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione, in particolare quando il provvedimento amministrativo incide negativamente sulle situazioni soggettive, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".



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