XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1158
Onorevoli Colleghi! - Il codice penale prevede tra i
reati contro la famiglia alcune fattispecie relative alla
violazione degli obblighi di assistenza familiare che
risultano ormai obsolete e di conseguenza inadeguate alla
situazione sociale contemporanea.
Il concetto di solidarietà familiare come principio che
tutela i soggetti della cellula fondamentale della società è
un principio profondamente radicato nella cultura giuridica
che si rafforza con il ruolo riconosciuto dalla Costituzione
repubblicana alla famiglia. Tuttavia l'introduzione della
legge che consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale,
oltre evidentemente ad indebolire il concetto di famiglia
fondata sul matrimonio, ha prodotto una serie di conseguenze
giuridiche che talvolta riducono la tutela nei confronti dei
soggetti deboli della famiglia ed in particolare dei figli
minori.
La formulazione del codice Rocco, infatti, risalente al
1930, risulta fortemente inadeguata, in quanto non consente di
perseguire innumerevoli casi in cui i soggetti tenuti alla
corresponsione degli alimenti nei confronti dei figli si
sottraggono a tale obbligo. L'articolo 570 del codice penale
punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai
discendenti di età minore o inabili al lavoro. La locuzione
"mezzi di sussistenza" è indeterminata e per questo è stata da
sempre oggetto di critiche da parte della dottrina giuridica.
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale essa
si riferisce a ciò che è indispensabile per vivere e, di
conseguenza, non rientra nel concetto di "mezzi di
sussistenza" la mancata corresponsione degli alimenti ai figli
minori, disciplinata dal codice civile, salvo il caso in cui
il minore versi in stato di bisogno.
In tutti i casi in cui il genitore affidatario riesce
comunque a far fronte alla situazione, ovvero non lascia
morire di fame i propri figli non vi è alcun reato. Tutto ciò
risulta assurdo: in molte legislazioni straniere contemporanee
la violazione degli obblighi alimentari nei confronti dei
figli minori legalmente accertati è sanzionata penalmente come
violazione degli obblighi di solidarietà familiare.
Con la modifica all'articolo 570 del codice penale,
oggetto della presente proposta di legge, si intende
aggiornare la legislazione italiana al fine di costituire un
valido deterrente per coloro che intendono sottrarsi ai propri
obblighi. Si tratta di casi molto frequenti spesso
accompagnati da minacce ed intimidazioni nei confronti del
genitore affidatario. Situazioni per le quali la disciplina
civilistica non è sufficiente e che in ragione della gravità e
del disvalore sociale di tali comportamenti legittima la
previsione di una fattispecie penale. La nuova fattispecie
sarà perseguibile d'ufficio se il reato è commesso nei
confronti di minori ai sensi del terzo comma dell'articolo 570
del codice penale. I parenti e le persone vicine alla famiglia
potranno così segnalare la notizia criminis all'autorità
giudiziaria avviando il procedimento penale qualora il
genitore affidatario versi in uno stato di soggezione o di
intimidazione.
Si tratta di un piccolo intervento legislativo che assume
però una grande rilevanza in quanto si pone a presidio di
princìpi cardine della nostra società come quello del valore
della famiglia e della solidarietà familiare. L'abbandono di
questi princìpi rischia infatti di determinare un
imbarbarimento dei rapporti all'interno della comunità sociale
della quale la famiglia è elemento portante.