XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1158




        Onorevoli Colleghi! - Il codice penale prevede tra i reati contro la famiglia alcune fattispecie relative alla violazione degli obblighi di assistenza familiare che risultano ormai obsolete e di conseguenza inadeguate alla situazione sociale contemporanea.
        Il concetto di solidarietà familiare come principio che tutela i soggetti della cellula fondamentale della società è un principio profondamente radicato nella cultura giuridica che si rafforza con il ruolo riconosciuto dalla Costituzione repubblicana alla famiglia. Tuttavia l'introduzione della legge che consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, oltre evidentemente ad indebolire il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, ha prodotto una serie di conseguenze giuridiche che talvolta riducono la tutela nei confronti dei soggetti deboli della famiglia ed in particolare dei figli minori.
        La formulazione del codice Rocco, infatti, risalente al 1930, risulta fortemente inadeguata, in quanto non consente di perseguire innumerevoli casi in cui i soggetti tenuti alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei figli si sottraggono a tale obbligo. L'articolo 570 del codice penale punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro. La locuzione "mezzi di sussistenza" è indeterminata e per questo è stata da sempre oggetto di critiche da parte della dottrina giuridica. Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale essa si riferisce a ciò che è indispensabile per vivere e, di conseguenza, non rientra nel concetto di "mezzi di sussistenza" la mancata corresponsione degli alimenti ai figli minori, disciplinata dal codice civile, salvo il caso in cui il minore versi in stato di bisogno.
        In tutti i casi in cui il genitore affidatario riesce comunque a far fronte alla situazione, ovvero non lascia morire di fame i propri figli non vi è alcun reato. Tutto ciò risulta assurdo: in molte legislazioni straniere contemporanee la violazione degli obblighi alimentari nei confronti dei figli minori legalmente accertati è sanzionata penalmente come violazione degli obblighi di solidarietà familiare.
        Con la modifica all'articolo 570 del codice penale, oggetto della presente proposta di legge, si intende aggiornare la legislazione italiana al fine di costituire un valido deterrente per coloro che intendono sottrarsi ai propri obblighi. Si tratta di casi molto frequenti spesso accompagnati da minacce ed intimidazioni nei confronti del genitore affidatario. Situazioni per le quali la disciplina civilistica non è sufficiente e che in ragione della gravità e del disvalore sociale di tali comportamenti legittima la previsione di una fattispecie penale. La nuova fattispecie sarà perseguibile d'ufficio se il reato è commesso nei confronti di minori ai sensi del terzo comma dell'articolo 570 del codice penale. I parenti e le persone vicine alla famiglia potranno così segnalare la notizia criminis all'autorità giudiziaria avviando il procedimento penale qualora il genitore affidatario versi in uno stato di soggezione o di intimidazione.
        Si tratta di un piccolo intervento legislativo che assume però una grande rilevanza in quanto si pone a presidio di princìpi cardine della nostra società come quello del valore della famiglia e della solidarietà familiare. L'abbandono di questi princìpi rischia infatti di determinare un imbarbarimento dei rapporti all'interno della comunità sociale della quale la famiglia è elemento portante.




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