XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1158
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 570 del
codice penale è sostituito dal seguente:
"2) fa mancare gli alimenti ai discendenti di età
minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli
ascendenti o al coniuge anche se separato o divorziato, che
versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere
al proprio mantenimento".