XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1158




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "2) fa mancare gli alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli ascendenti o al coniuge anche se separato o divorziato, che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento".



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