XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1157
Onorevoli Colleghi! - I referendum per la
modificazione territoriale delle regioni previsti
dall'articolo 132 della Costituzione sono attualmente
disciplinati dal titolo III della legge 25 maggio 1970, n.352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo).
La norma citata non è in realtà conforme al dettato
costituzionale per due ragioni: la prima riguarda
l'interpretazione estensiva che si adotta nell'individuare le
"popolazioni interessate" ai fini della consultazione
popolare, la seconda concerne la mancata previsione del parere
delle regioni espressamente previsto dalla Costituzione.
Per quanto riguarda le "popolazioni interessate" si
osserva che la legge n.352 del 1970, disciplina correttamente
solo il caso della fusione di regioni esistenti; infatti in
questa circostanza si considerano "popolazioni interessate" i
cittadini di entrambe le regioni.
Diversamente, nel caso di province e comuni che intendono
staccarsi da una regione per creare una nuova regione e nel
caso di province e comuni che chiedono il distacco da una
regione e l'aggregazione ad un'altra regione esistente, vi è
difformità con il dettato costituzionale in quanto la legge
estende oltre misura il concetto di "popolazione interessata"
inserendo quote di popolazione non direttamente
interessate.
In questo modo si aggrava notevolmente il procedimento già
complesso senza che vi sia una giustificazione. L'unica
spiegazione è quella che forse si tenta di garantire un
controllo maggiore degli interessi contrapposti. Giova allora
evidenziare che i costituenti avevano affidato alle regioni il
compito di tutelare gli interessi generali delle popolazioni
interessate attraverso il parere che la legge n.352 del 1970
ha omesso di regolare.
La presente proposta di legge intende ridefinire il
concetto di "popolazione interessata", limitando la
consultazione alle popolazioni dei comuni e delle province
oggetto del trasferimento nel caso di distacco da una regione
e di aggregazione ad un'altra, e ai cittadini della porzione
di regione che intende staccarsi per crearne una nuova nel
caso di creazione di nuova regione. La proposta di legge
intende, altresì, inserire e regolamentare il parere delle
regioni previsto dall'articolo 132 della Costituzione. Con
tale intervento si otterrà una legislazione più snella e
maggiormente aderente alla Costituzione.