XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1157




        Onorevoli Colleghi! - I referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione sono attualmente disciplinati dal titolo III della legge 25 maggio 1970, n.352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
        La norma citata non è in realtà conforme al dettato costituzionale per due ragioni: la prima riguarda l'interpretazione estensiva che si adotta nell'individuare le "popolazioni interessate" ai fini della consultazione popolare, la seconda concerne la mancata previsione del parere delle regioni espressamente previsto dalla Costituzione.
        Per quanto riguarda le "popolazioni interessate" si osserva che la legge n.352 del 1970, disciplina correttamente solo il caso della fusione di regioni esistenti; infatti in questa circostanza si considerano "popolazioni interessate" i cittadini di entrambe le regioni.
        Diversamente, nel caso di province e comuni che intendono staccarsi da una regione per creare una nuova regione e nel caso di province e comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra regione esistente, vi è difformità con il dettato costituzionale in quanto la legge estende oltre misura il concetto di "popolazione interessata" inserendo quote di popolazione non direttamente interessate.
        In questo modo si aggrava notevolmente il procedimento già complesso senza che vi sia una giustificazione. L'unica spiegazione è quella che forse si tenta di garantire un controllo maggiore degli interessi contrapposti. Giova allora evidenziare che i costituenti avevano affidato alle regioni il compito di tutelare gli interessi generali delle popolazioni interessate attraverso il parere che la legge n.352 del 1970 ha omesso di regolare.
        La presente proposta di legge intende ridefinire il concetto di "popolazione interessata", limitando la consultazione alle popolazioni dei comuni e delle province oggetto del trasferimento nel caso di distacco da una regione e di aggregazione ad un'altra, e ai cittadini della porzione di regione che intende staccarsi per crearne una nuova nel caso di creazione di nuova regione. La proposta di legge intende, altresì, inserire e regolamentare il parere delle regioni previsto dall'articolo 132 della Costituzione. Con tale intervento si otterrà una legislazione più snella e maggiormente aderente alla Costituzione.




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