XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1157
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La richiesta di referendum per la creazione di
nuove regioni ovvero per il distacco di comuni e di province
da una regione e l'aggregazione ad altra regione, anche a
statuto speciale, di cui all'articolo 132 della Costituzione,
deve essere corredata dalle deliberazioni dei rispettivi
consigli comunali e provinciali. Nel caso di creazione di
nuove regioni è sufficiente che tali deliberazioni vengano
assunte dai comuni o dalle province che rappresentino almeno
un terzo della popolazione delle regioni che si intendono
creare.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il referendum è
indetto unicamente nel territorio delle province o dei comuni
che intendono creare una nuova regione, ovvero distaccarsi da
una regione esistente e aggregarsi ad un'altra.
Art. 2.
1. Nel caso di approvazione delle proposte di creazione di
una nuova regione ovvero di distacco di comuni e province da
una regione ed aggregazione ad altra sottoposte a
referendum, le regioni, entro due mesi dalla
pubblicazione del risultato nella Gazzetta Ufficiale
prevista dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 25
maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, esprimono al
Ministro dell'interno il parere previsto dall'articolo 132
della Costituzione.
2. Se il parere è confermativo dell'esito del
referendum, o le regioni non forniscono alcun parere, il
Ministro dell'interno, entro i due mesi successivi, presenta
al Parlamento il disegno di legge di cui all'articolo 132
della Costituzione.
3. Se, nel caso di proposte di creazione di una nuova
regione, il parere della regione è negativo ovvero, nel caso
di proposta di distacco di comuni e province da una regione e
aggregazione ad altra, uno o entrambi i pareri delle regioni
sono negativi, ferma restando la validità delle deliberazioni
assunte dai consigli comunali e provinciali, il
referendum può essere riproposto non prima di sei mesi e
non oltre un anno dalla comunicazione del parere delle regioni
al Ministro dell'interno.
4. Nell'ipotesi che il referendum riproposto secondo
le modalità previste al comma 3, confermi l'intenzione di
creare una nuova regione ovvero di distaccare una parte di
territorio da una regione e di aggregarla ad altra regione,
valgono le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo
45 della legge 25 maggio 1970, n.352, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio
1970, n.352, è abrogato.
2. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio
1970, n.352, è sostituito dal seguente:
"Il referendum è indetto nel territorio delle
regioni della cui fusione si tratta".