XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1157




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La richiesta di referendum per la creazione di nuove regioni ovvero per il distacco di comuni e di province da una regione e l'aggregazione ad altra regione, anche a statuto speciale, di cui all'articolo 132 della Costituzione, deve essere corredata dalle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e provinciali. Nel caso di creazione di nuove regioni è sufficiente che tali deliberazioni vengano assunte dai comuni o dalle province che rappresentino almeno un terzo della popolazione delle regioni che si intendono creare.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il referendum è indetto unicamente nel territorio delle province o dei comuni che intendono creare una nuova regione, ovvero distaccarsi da una regione esistente e aggregarsi ad un'altra.


Art. 2.

        1. Nel caso di approvazione delle proposte di creazione di una nuova regione ovvero di distacco di comuni e province da una regione ed aggregazione ad altra sottoposte a referendum, le regioni, entro due mesi dalla pubblicazione del risultato nella Gazzetta Ufficiale prevista dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, esprimono al Ministro dell'interno il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione.
        2. Se il parere è confermativo dell'esito del referendum, o le regioni non forniscono alcun parere, il Ministro dell'interno, entro i due mesi successivi, presenta al Parlamento il disegno di legge di cui all'articolo 132 della Costituzione.
        3. Se, nel caso di proposte di creazione di una nuova regione, il parere della regione è negativo ovvero, nel caso di proposta di distacco di comuni e province da una regione e aggregazione ad altra, uno o entrambi i pareri delle regioni sono negativi, ferma restando la validità delle deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali, il referendum può essere riproposto non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla comunicazione del parere delle regioni al Ministro dell'interno.
        4. Nell'ipotesi che il referendum riproposto secondo le modalità previste al comma 3, confermi l'intenzione di creare una nuova regione ovvero di distaccare una parte di territorio da una regione e di aggregarla ad altra regione, valgono le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n.352, è abrogato.
        2. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n.352, è sostituito dal seguente:

        "Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta".



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