XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1155
Onorevoli Colleghi! - Il divertimento e lo svago
dovrebbero rappresentare per i giovani un importante momento
di crescita personale in quanto volti a favorire le occasioni
di incontro, i rapporti interpersonali e la comunicazione
sociale. Purtroppo oggi questo accade sempre più raramente: i
ragazzi frequentano fino all'alba locali dove si balla con
musiche assordanti e dove sono sottoposti per ore ed ore ad un
bombardamento visivo ed uditivo; se a questo si aggiunge
l'abuso di bevande alcoliche, distribuite senza limiti di
orario, o addirittura l'uso di sostanze stupefacenti, si
comprende facilmente come purtroppo all'uscita delle
discoteche o dei locali notturni si verifichino sempre più
frequentemente gravi incidenti automobilistici causati spesso
dalla diminuzione dello stato di attenzione, dai riflessi
"appannati" o dall'ebrezza o euforia in cui i giovani si
trovano.
Scopo della proposta di legge non è pertanto solo quello
di limitare l'orario di apertura notturna delle discoteche e
dei locali da ballo, ma soprattutto quello di stabilire una
disciplina delle attività e del funzionamento che serva
preliminarmente a contenere i rischi sociali e sanitari nonché
a riscoprire l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago
devono svolgere nella vita di ognuno di noi. E' pertanto
necessario che il legislatore fornisca una disciplina non solo
delle attività dei locali di intrattenimento e svago ma anche
dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali, nomi
e qualificazioni giuridiche con le quali si cerca di eludere
la disciplina generale.
La normativa che si propone è volta anche a salvaguardare
coloro che questo divertimento rendono possibile con il loro
lavoro, e che sono costretti a svolgere la propria attività in
un ambiente "ad alto rischio", luoghi affollati, densi di fumo
e invasi da violente emissioni sonore e luminose.
La necessità di un intervento legislativo risiede inoltre
nella esigenza di avere una disciplina omogenea in tutto il
Paese, evitando diversificazioni pericolose che, motivate
dalla concorrenza tra gli operatori del settore, porterebbero
al fenomeno della peregrinazione alla ricerca dei locali
aperti, magari anche in altre regioni.
La proposta di legge non vuol essere in alcun modo
punitiva nei confronti dei giovani ma intende soprattutto
aiutarli a riscoprire un nuovo modo di utilizzare il proprio
tempo libero e contemporaneamente fornire una risposta alle
aspettative dei genitori che aspettano da tempo un segnale
dalle istituzioni.
L'articolo 1 disciplina l'orario di apertura e di chiusura
dei locali di intrattenimento e svago, dei circoli privati o
aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche
attività notturna, imponendo altresì il divieto di svolgere
attività nell'intervallo temporale compreso fra le 3.00 e le
15.00 al fine di evitare il cosiddetto "after night" e
cioè la ricerca da parte dei giovani di locali che effettuano
orari mattutini.
L'articolo 2 vieta la vendita ed il consumo di
superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 3.00.
L'articolo 3 prevede che rientrino nella disciplina della
legge anche i circoli privati o le associazioni culturali per
i quali siano previsti anche il semplice rilascio di tessere
associative, senza alcuna formalità; ciò al fine di evitare da
parte di questi locali l'elusione della normativa generale.
L'articolo 4 prevede che il rilascio della licenza per la
gestione degli esercizi che rientrano nell'articolo 1 sia
subordinato all'iscrizione del titolare in un apposito
registro istituito presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente,
iscrizione concessa dopo il superamento di un apposito esame
di idoneità.
L'articolo 5 prevede la possibilità, per il gestore del
locale, ed al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza
pubblici, di vietare l'ingresso o di rifiutare le prestazioni
a coloro che abbiano creato o creino turbativa.
L'articolo 6 contiene i parametri e le prescrizioni
relative all'esposizione al rumore, alle luci ed al clima.
L'articolo 7, al fine di cercare in ogni modo di
anticipare l'entrata nei locali, prevede che i biglietti
omaggio debbano essere presentati all'ingresso dei locali cui
si riferiscono entro le ore 23.00.
L'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguino la propria normativa alla
legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore.
L'articolo 9 incarica la Società italiana di medicina
d'emergenza-urgenza di effettuare il monitoraggio della
traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti
stradali notturni.
L'articolo 10 indica le sanzioni per l'inosservanza delle
disposizioni in esame, stabilendo, in particolare, anche
ipotesi di chiusura dell'esercizio.
L'articolo 11, infine, reca la data di entrata in vigore
della legge.