XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1155




        Onorevoli Colleghi! - Il divertimento e lo svago dovrebbero rappresentare per i giovani un importante momento di crescita personale in quanto volti a favorire le occasioni di incontro, i rapporti interpersonali e la comunicazione sociale. Purtroppo oggi questo accade sempre più raramente: i ragazzi frequentano fino all'alba locali dove si balla con musiche assordanti e dove sono sottoposti per ore ed ore ad un bombardamento visivo ed uditivo; se a questo si aggiunge l'abuso di bevande alcoliche, distribuite senza limiti di orario, o addirittura l'uso di sostanze stupefacenti, si comprende facilmente come purtroppo all'uscita delle discoteche o dei locali notturni si verifichino sempre più frequentemente gravi incidenti automobilistici causati spesso dalla diminuzione dello stato di attenzione, dai riflessi "appannati" o dall'ebrezza o euforia in cui i giovani si trovano.
        Scopo della proposta di legge non è pertanto solo quello di limitare l'orario di apertura notturna delle discoteche e dei locali da ballo, ma soprattutto quello di stabilire una disciplina delle attività e del funzionamento che serva preliminarmente a contenere i rischi sociali e sanitari nonché a riscoprire l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago devono svolgere nella vita di ognuno di noi. E' pertanto necessario che il legislatore fornisca una disciplina non solo delle attività dei locali di intrattenimento e svago ma anche dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali, nomi e qualificazioni giuridiche con le quali si cerca di eludere la disciplina generale.
        La normativa che si propone è volta anche a salvaguardare coloro che questo divertimento rendono possibile con il loro lavoro, e che sono costretti a svolgere la propria attività in un ambiente "ad alto rischio", luoghi affollati, densi di fumo e invasi da violente emissioni sonore e luminose.
        La necessità di un intervento legislativo risiede inoltre nella esigenza di avere una disciplina omogenea in tutto il Paese, evitando diversificazioni pericolose che, motivate dalla concorrenza tra gli operatori del settore, porterebbero al fenomeno della peregrinazione alla ricerca dei locali aperti, magari anche in altre regioni.
        La proposta di legge non vuol essere in alcun modo punitiva nei confronti dei giovani ma intende soprattutto aiutarli a riscoprire un nuovo modo di utilizzare il proprio tempo libero e contemporaneamente fornire una risposta alle aspettative dei genitori che aspettano da tempo un segnale dalle istituzioni.
        L'articolo 1 disciplina l'orario di apertura e di chiusura dei locali di intrattenimento e svago, dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche attività notturna, imponendo altresì il divieto di svolgere attività nell'intervallo temporale compreso fra le 3.00 e le 15.00 al fine di evitare il cosiddetto "after night" e cioè la ricerca da parte dei giovani di locali che effettuano orari mattutini.
        L'articolo 2 vieta la vendita ed il consumo di superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 3.00.
        L'articolo 3 prevede che rientrino nella disciplina della legge anche i circoli privati o le associazioni culturali per i quali siano previsti anche il semplice rilascio di tessere associative, senza alcuna formalità; ciò al fine di evitare da parte di questi locali l'elusione della normativa generale.
        L'articolo 4 prevede che il rilascio della licenza per la gestione degli esercizi che rientrano nell'articolo 1 sia subordinato all'iscrizione del titolare in un apposito registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, iscrizione concessa dopo il superamento di un apposito esame di idoneità.
        L'articolo 5 prevede la possibilità, per il gestore del locale, ed al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici, di vietare l'ingresso o di rifiutare le prestazioni a coloro che abbiano creato o creino turbativa.
        L'articolo 6 contiene i parametri e le prescrizioni relative all'esposizione al rumore, alle luci ed al clima.
        L'articolo 7, al fine di cercare in ogni modo di anticipare l'entrata nei locali, prevede che i biglietti omaggio debbano essere presentati all'ingresso dei locali cui si riferiscono entro le ore 23.00.
        L'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria normativa alla legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
        L'articolo 9 incarica la Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza di effettuare il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni.
        L'articolo 10 indica le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in esame, stabilendo, in particolare, anche ipotesi di chiusura dell'esercizio.
        L'articolo 11, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.




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