XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Orario di apertura e chiusura).

        1. I locali di intrattenimento e svago, i circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche attività notturna, osservano il seguente orario di apertura e di chiusura, in tutti i giorni della settimana:

            a) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

            b) dalle ore 22.00 alle ore 3.00.

        2. Per i medesimi esercizi di cui al comma 1 l'orario di chiusura deve coincidere con la cessazione di ogni attività di spettacolo, intrattenimento o svago, di somministrazione di bevande o cibo, nonché con lo spegnimento di tutti gli impianti di diffusione sonora e illuminazione non essenziali. L'esercente può chiudere anticipatamente il proprio locale.
        3. E ammessa la presenza di minori di anni diciotto solo dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
        4. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1^ gennaio e nella notte tra il 14 e il 15 agosto.
        5. Gli esercizi di cui al comma 1 rimangono chiusi ed in essi non può essere svolta la relativa attività, nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 3.00 e le ore 15.00.


Art. 2.

(Vendita di alcolici e superalcolici).

        1. Negli esercizi di cui all'articolo 1 sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 3.00, fatta eccezione per la notte fra il 31 dicembre ed il 1^ gennaio, e per la notte fra il 14 e il 15 agosto.

Art. 3.

(Circoli privati che svolgono attività
di intrattenimento e svago).

        1. Rientrano nella disciplina di cui alla presente legge i circoli privati o le associazioni culturali, per i quali:

            a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, senza alcuna particolare formalità, di tessere associative;

            b) sia prevista la pubblicità degli spettacoli o dell'attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda destinati all'acquisto od alla visione della generalità dei cittadini;

            c) il locale dove si svolge l'attività abbia caratteristiche tali da essere impiegato in attività di natura palesemente imprenditoriale.

        2. I circoli e le altre associazioni di cui al comma 1, qualora intendano organizzare in modo non saltuario e occasionale manifestazioni danzanti e spettacoli, devono munirsi della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, subordinatamente alla preventiva agibilità verificata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico.


Art. 4.

(Iscrizione al registro istituito presso la camera di
commercio.

        
1. Il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
per la gestione degli esercizi di cui all'articolo 1 della
presente legge, è subordinato alla iscrizione del titolare in

un apposito registro istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, territorialmente
competente.
        
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è concessa sulla base
dell'accertamento dei seguenti requisiti:

            
a) che non sussistano le fattispecie di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

            b) che il soggetto sia stato dichiarato idoneo da una commissione di esame istituita a livello provinciale e composta da un esperto del settore, da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, da un funzionario della Polizia di Stato e da un funzionario dell'ufficio territoriale del Governo.

        3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per almeno cinque anni una attività lavorativa in un locale da ballo regolarmente autorizzato, con mansioni dirigenziali ed il cui rapporto sia certificato dalla competente direzione provinciale del lavoro possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 senza sostenere l'esame di idoneità.
        4. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 2, lettera a).
        5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui al comma 2, lettera a). Ove tali requisiti vengano a mancare, i medesimi enti dispongono con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo la cancellazione dal registro di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.


Art. 5.

(Tutela dell'ordine pubblico).

        1. Al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica, i gestori dei locali di cui all'articolo 1 possono vietare l'ingresso, nonché rifiutare o sospendere le prestazioni del proprio esercizio, a coloro che abbiano creato o creino turbativa o molestia al normale svolgimento delle manifestazioni e dei trattenimenti e alle persone che vi partecipano, con pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei frequentatori.


Art. 6.

(Inquinamento acustico,
microclima, illuminazione).

        1. Gli esercizi di cui all'articolo 1, nonché i circoli privati e le associazioni culturali di cui all'articolo 3, operano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

            a) i limiti di rumorosità di cui al capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si applicano anche nell'area della pista da ballo; nelle abitazioni limitrofe il disturbo da rumore notturno non deve superare i 30 dB(A); devono essere previsti trattamenti riverberanti sulla pista e fonoassorbenti nelle zone limitrofe nonché un dispositivo limitatore nello stadio finale di amplificazione ed un trattamento isolante per le basse frequenze e le sospensioni, con organi elastici, delle casse acustiche; nel punto di maggiore rumorosità del locale deve essere installato uno strumento sigillato per il rilevamento dell'impatto acustico; l'azienda sanitaria locale competente per territorio provvede alla relativa lettura dei dati e li trasmette all'ufficio territoriale del Governo;

            b) la temperatura, l'umidità relativa e la ventilazione devono essere tali da garantire una temperatura di 18-22^C in inverno e di 22-26^C in estate, prevedendo, al centro della pista, un abbassamento della temperatura di 2-3^C rispetto a quella delle zone limitrofe; i ricambi d'aria devono essere dimensionati in base al numero delle persone indicate nella licenza di esercizio e non solo in funzione della cubatura del locale, e devono comunque essere in grado di garantire un tasso di anidride carbonica non superiore all'1 per cento; l'eventuale uso di fumogeni non deve comunque inquinare l'ambiente con l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

            c) sulla pista l'eventuale alternanza di direzionalità dei fasci di luce luminosi non deve essere orientata direttamente sui presenti; è vietato l'impiego di luci laser con potenza superiore a 100 W; deve essere garantito un rapporto di illuminazione dei passaggi rispetto a quella delle zone limitrofe appartenenti al campo visivo non superiore a 5.

        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 provvedono all'adeguamento della propria attività ai parametri ed alle indicazioni di cui al presente articolo.
        3. Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è demandato alle aziende sanitarie locali.


Art. 7.

(Biglietti omaggio).

        1. Le sale da ballo, le discoteche, le sale di intrattenimento e gli esercizi similari possono distribuire biglietti omaggio, da presentare all'ingresso del locale cui si riferiscono entro le ore 23.00.

Art. 8.

(Adeguamento della normativa regionale e delle province
autonome).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie norme alle disposizioni contenute nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 9.

(Monitoraggio).

        1. La Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza è incaricata di effettuare il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale al fine di acquisire elementi sull'entità del fenomeno e dell'impatto sullo stesso dell'anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 1.
        2. Al fine di consentire il monitoraggio di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 500 milioni a favore della Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza.


Art. 10.

(Sanzioni).

        1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 comporta le seguenti sanzioni amministrative:

            a) per la prima violazione, lire 2 milioni;

            b) per la seconda violazione, lire 4 milioni;

            c) per la terza violazione, lire 6 milioni e chiusura dell'esercizio per 30 giorni;

            d) per le successive violazioni, lire 10 milioni.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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