XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1155
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Orario di apertura e chiusura).
1. I locali di intrattenimento e svago, i circoli privati
o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche
attività notturna, osservano il seguente orario di apertura e
di chiusura, in tutti i giorni della settimana:
a) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
b) dalle ore 22.00 alle ore 3.00.
2. Per i medesimi esercizi di cui al comma 1 l'orario di
chiusura deve coincidere con la cessazione di ogni attività di
spettacolo, intrattenimento o svago, di somministrazione di
bevande o cibo, nonché con lo spegnimento di tutti gli
impianti di diffusione sonora e illuminazione non essenziali.
L'esercente può chiudere anticipatamente il proprio locale.
3. E ammessa la presenza di minori di anni diciotto solo
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
4. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte
tra il 31 dicembre ed il 1^ gennaio e nella notte tra il 14 e
il 15 agosto.
5. Gli esercizi di cui al comma 1 rimangono chiusi ed in
essi non può essere svolta la relativa attività,
nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 3.00 e le ore
15.00.
Art. 2.
(Vendita di alcolici e superalcolici).
1. Negli esercizi di cui all'articolo 1 sono vietati la
vendita ed il consumo di superalcolici dalle ore 24.00 alle
ore 3.00, fatta eccezione per la notte fra il 31 dicembre ed
il 1^ gennaio, e per la notte fra il 14 e il 15 agosto.
Art. 3.
(Circoli privati che svolgono attività
di intrattenimento e svago).
1. Rientrano nella disciplina di cui alla presente legge i
circoli privati o le associazioni culturali, per i quali:
a) sia previsto il pagamento del biglietto di
ingresso o il rilascio, senza alcuna particolare formalità, di
tessere associative;
b) sia prevista la pubblicità degli spettacoli o
dell'attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro
materiale di propaganda destinati all'acquisto od alla visione
della generalità dei cittadini;
c) il locale dove si svolge l'attività abbia
caratteristiche tali da essere impiegato in attività di natura
palesemente imprenditoriale.
2. I circoli e le altre associazioni di cui al comma 1,
qualora intendano organizzare in modo non saltuario e
occasionale manifestazioni danzanti e spettacoli, devono
munirsi della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
subordinatamente alla preventiva agibilità verificata dalla
commissione tecnica di cui all'articolo 80 del medesimo testo
unico.
Art. 4.
(Iscrizione al registro istituito presso la camera di
commercio.
1. Il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
per la gestione degli esercizi di cui all'articolo 1 della
presente legge, è subordinato alla iscrizione del titolare in
un apposito registro istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, territorialmente
competente.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è concessa sulla base
dell'accertamento dei seguenti requisiti:
a) che non sussistano le fattispecie di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287,
ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo
articolo;
b) che il soggetto sia stato dichiarato idoneo da
una commissione di esame istituita a livello provinciale e
composta da un esperto del settore, da un funzionario della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente, da un funzionario della Polizia
di Stato e da un funzionario dell'ufficio territoriale del
Governo.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno svolto per almeno cinque anni una
attività lavorativa in un locale da ballo regolarmente
autorizzato, con mansioni dirigenziali ed il cui rapporto sia
certificato dalla competente direzione provinciale del lavoro
possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 senza
sostenere l'esame di idoneità.
4. Le persone fisiche e le società, nella persona del
legale rappresentante, che risultino titolari di locali da
ballo alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui al comma 1
presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda
corredata dalla certificazione di cui al comma 2, lettera
a).
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica
del registro di cui al comma 1 al fine di verificare il
permanere dei requisiti di cui al comma 2, lettera a).
Ove tali requisiti vengano a mancare, i medesimi enti
dispongono con provvedimento motivato ed immediatamente
esecutivo la cancellazione dal registro di cui al comma 1,
dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al
sindaco competente per territorio.
Art. 5.
(Tutela dell'ordine pubblico).
1. Al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza e
la moralità pubblica, i gestori dei locali di cui all'articolo
1 possono vietare l'ingresso, nonché rifiutare o sospendere le
prestazioni del proprio esercizio, a coloro che abbiano creato
o creino turbativa o molestia al normale svolgimento delle
manifestazioni e dei trattenimenti e alle persone che vi
partecipano, con pericolo per l'ordine pubblico, la moralità
pubblica, il buon costume o la sicurezza dei frequentatori.
Art. 6.
(Inquinamento acustico,
microclima, illuminazione).
1. Gli esercizi di cui all'articolo 1, nonché i circoli
privati e le associazioni culturali di cui all'articolo 3,
operano nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i limiti di rumorosità di cui al capo IV del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si applicano anche
nell'area della pista da ballo; nelle abitazioni limitrofe il
disturbo da rumore notturno non deve superare i 30 dB(A);
devono essere previsti trattamenti riverberanti sulla pista e
fonoassorbenti nelle zone limitrofe nonché un dispositivo
limitatore nello stadio finale di amplificazione ed un
trattamento isolante per le basse frequenze e le sospensioni,
con organi elastici, delle casse acustiche; nel punto di
maggiore rumorosità del locale deve essere installato uno
strumento sigillato per il rilevamento dell'impatto acustico;
l'azienda sanitaria locale competente per territorio provvede
alla relativa lettura dei dati e li trasmette all'ufficio
territoriale del Governo;
b) la temperatura, l'umidità relativa e la
ventilazione devono essere tali da garantire una temperatura
di 18-22^C in inverno e di 22-26^C in estate, prevedendo, al
centro della pista, un abbassamento della temperatura di 2-3^C
rispetto a quella delle zone limitrofe; i ricambi d'aria
devono essere dimensionati in base al numero delle persone
indicate nella licenza di esercizio e non solo in funzione
della cubatura del locale, e devono comunque essere in grado
di garantire un tasso di anidride carbonica non superiore
all'1 per cento; l'eventuale uso di fumogeni non deve comunque
inquinare l'ambiente con l'emissione di sostanze tossiche,
irritanti o in qualsiasi modo nocive;
c) sulla pista l'eventuale alternanza di
direzionalità dei fasci di luce luminosi non deve essere
orientata direttamente sui presenti; è vietato l'impiego di
luci laser con potenza superiore a 100 W; deve essere
garantito un rapporto di illuminazione dei passaggi rispetto a
quella delle zone limitrofe appartenenti al campo visivo non
superiore a 5.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti di cui al comma 1 provvedono
all'adeguamento della propria attività ai parametri ed alle
indicazioni di cui al presente articolo.
3. Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo è demandato alle aziende sanitarie
locali.
Art. 7.
(Biglietti omaggio).
1. Le sale da ballo, le discoteche, le sale di
intrattenimento e gli esercizi similari possono distribuire
biglietti omaggio, da presentare all'ingresso del locale cui
si riferiscono entro le ore 23.00.
Art. 8.
(Adeguamento della normativa regionale e delle province
autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie norme alle disposizioni contenute
nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 9.
(Monitoraggio).
1. La Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza è
incaricata di effettuare il monitoraggio della traumatologia e
della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su
tutto il territorio nazionale al fine di acquisire elementi
sull'entità del fenomeno e dell'impatto sullo stesso
dell'anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi di
cui all'articolo 1.
2. Al fine di consentire il monitoraggio di cui al comma 1
è stanziata la somma di lire 500 milioni a favore della
Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 7 comporta le seguenti sanzioni amministrative:
a) per la prima violazione, lire 2 milioni;
b) per la seconda violazione, lire 4 milioni;
c) per la terza violazione, lire 6 milioni e
chiusura dell'esercizio per 30 giorni;
d) per le successive violazioni, lire 10
milioni.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.