XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1154




        Onorevoli Colleghi! - Negli anni novanta numerosi provvedimenti legislativi, tra i quali, per importanza, emerge il testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto-legislativo n. 385 del 1993, hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo ad una disciplina differenziata ma tendenzialmente omnicomprensiva tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle sole banche in ragione del processo di trasformazione normativo ed istituzionale originato dalla Unione europea.
        Ai margini di questi interventi legislativi sono tuttavia rimasti le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), che non hanno fin qui formato oggetto di alcun provvedimento specifico.
        L'applicazione ad essi di discipline più ampie, che non tenevano conto delle loro caratteristiche peculiari (quali quella contenuta nella parte dedicata agli intermediari della cosiddetta legge "antiriciclaggio", o quella, di origine comunitaria, sui bilanci degli enti finanziari non bancari), ha d'altro canto suscitato seri dubbi interpretativi e, nel caso della legge antiriciclaggio, anche fondate preoccupazioni per l'oggettiva impossibilità per molti confidi di adeguarsi ad una parte delle nuove regole, con il conseguente rischio di una grave contrazione del fenomeno.
        Evitato infine tale rischio dalle disposizioni accolte nell'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che impone ai confidi l'iscrizione in un'apposita sezione del registro degli intermediari finanziari, si avverte nondimeno l'esigenza di uno specifico intervento legislativo nel campo dei confidi; ciò, sia in considerazione dell'attuale stato di evoluzione del fenomeno della garanzia collettiva in Italia - i cui limiti sono stati indirettamente sottolineati dalla rammentata legislazione sugli intermediari finanziari - sia in ragione dell'inevitabile confronto con le esperienze presenti nei principali Paesi dell'Unione europea.
        Nella Unione europea il fenomeno della garanzia collettiva è presente in nove Stati membri: oltre che in Italia, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Austria e Portogallo.
        Si tratta di un fenomeno al quale le istituzioni comunitarie hanno dedicato, soprattutto negli anni novanta, una certa attenzione. In particolare, la Commissione delle Comunità europee ne aveva fatto oggetto di una specifica comunicazione il 5 settembre 1991.
        La realtà dei confidi italiani, per quanto non esattamente fotografabile in assenza, almeno in alcuni settori, di dati statistici completi, è caratterizzata da un elevato numero di organismi di garanzia. I crediti in essere da essi garantiti ammontano ad alcune migliaia di miliardi di lire.
        I confidi costituiscono, pertanto, uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e, in misura meno rilevante, l'agricoltura.
        L'attività a favore delle imprese minori è costituita in particolare dalla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla cui formazione concorrono tutti gli imprenditori aderenti ai confidi, nonché spesso enti sostenitori esterni, pubblici e privati.
        Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità di credito delle imprese minori associate ed aumenta la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di presa di coscienza per tanti piccoli imprenditori dei problemi di gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione aziendale.
        Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata ed informata della situazione di ogni singola impresa: ciò è attestato, ad esempio, da un'incidenza delle insolvenze dei crediti in essere garantiti sensibilmente inferiore alla media nazionale.
        Il fenomeno della garanzia mutualistica, che ha preso avvio agli inizi degli anni '60, sembra tuttavia giunto ad una fase certamente significativa e importante, ma non priva di elementi di possibile involuzione o almeno di stasi.
        L'alto numero dei confidi, espressione di capillare radicamento sul territorio e di contatto ravvicinato con imprese e banche, si riflette tuttavia sulla loro struttura dimensionale e patrimoniale, in genere non paragonabile - per difetto - con quella né degli altri intermediari finanziari né degli stessi enti di mutua garanzia operanti in altri Paesi europei. In sostanza, il fenomeno spontaneamente presentatosi, altrettanto autonomamente si è evoluto, riflettendo le distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese, senza che uno standard operativo e strutturale sia stato fino ad oggi imposto dalla legislazione e dalle autorità creditizie.
        L'insufficienza strutturale e patrimoniale e l'assenza di controlli pubblici non sembrano aver inciso in misura evidente sulla capacità operativa dei confidi, né sulla rischiosità degli interventi in garanzia; ciò si deve soprattutto al fatto che l'attività del confidi è correlata a fondi monetari oppignorati in favore delle banche eroganti (cosiddetti "fondi rischi"). L'ammontare complessivo del credito concedibile è infatti in stretto rapporto con l'ammontare di tali fondi.
        L'utilizzazione di garanzie reali, di per sé "rigide" e scarsamente evolute sotto il profilo economico, costituisce tuttavia un limite alla ulteriore crescita del fenomeno. Limite che si avverte oggi con particolare intensità anche per via dei rilevanti cambiamenti dello scenario economico-finanziario nazionale e internazionale, e delle esigenze di mutazione e più razionale soddisfacimento dei bisogni delle piccole e medie imprese.
        Nei rammentati Paesi europei si è, non a caso, arrivati alla configurazione degli enti di garanzia mutualistica come veri e propri organismi finanziari di tipo bancario, sottoposti a regole patrimoniali e a vigilanza operativa da parte dell'autorità monetaria ed operanti essenzialmente attraverso garanzie di tipo personale (fideiussioni, avalli, eccetera). Un'evoluzione che ha peraltro causato, nel Paese che vanta una tradizione del settore più simile alla nostra (la Francia), anche l'insorgere di una fase di crisi dalla quale si è usciti attraverso un processo di concentrazione e razionalizzazione del fenomeno, con difficoltà operative in parte tuttora irrisolte.
        Queste stesse esperienze straniere, e così l'impatto negativo che, come si è in precedenza sottolineato, hanno rischiato di avere da noi i più recenti interventi legislativi sul mercato finanziario, consigliano pertanto di evitare l'imposizione di regole e modelli che avrebbero presumibilmente l'effetto di ridimensionare contro ogni logica il fenomeno, senza introdurre realtà nuove e migliori, a tutto danno delle imprese minori.
        L'intervento del legislatore sembra piuttosto dover tendere a dare certezza di contenuti e di regole ai confidi esistenti, nel rispetto della loro attuale configurazione, favorendo al tempo stesso la volontaria trasformazione di quelli tra essi effettivamente in grado di evolversi in veri e propri enti finanziari. Enti non necessariamente legati alle sole garanzie reali, adeguatamente capitalizzati e sottoposti a ratio di solvibilità il cui rispetto venga controllato dall'autorità creditizia; ma al tempo stesso, in ragione di ciò, riconosciuti come soggetti che rilasciano garanzie che consentono una ponderazione dei crediti da essi garantiti al fine del calcolo del coefficiente di solvibilità in percentuale analoga a quella dei prestiti interbancari.
        Queste premesse sono alla base della presente proposta di legge, che intende promuovere sia il riordino che l'evoluzione dei confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due livelli: il primo, rappresentato dagli attuali confidi, al quale si offre una normativa di riferimento per essi specificamente dettata ed attestata a un livello d'intervento da tutti affrontabile, ma comunque significativo; il secondo, costituito invece da enti di mutua garanzia nuovi per concezione e disciplina, chiamati ad inserirsi sul mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri soggetti che già a pieno titolo vi operano.

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        La proposta di legge è suddivisa in tre capi, il primo - costituito da otto articoli - contenente disposizioni applicabili sia ai confidi di primo livello sia, ove non derogate dalle disposizioni del capo II (vedi l'articolo 13), a quelli di intermediazione creditizia; il secondo (articoli da 9 a 13) dedicato solo a questi ultimi; il terzo (articoli da 14 a 18) contenente le norme finali e transitorie.
        L'articolo 1 contiene anzitutto la definizione dei confidi, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
        I confidi - che perseguono in ogni caso una mutualità tra imprenditori sostanzialmente di natura consortile - devono essere costituiti come cooperative (nel solco della lunga tradizione cooperativista di molti confidi, specie artigiani) o consorzi (con attività esterna) che possono anche rivestire la forma societaria (società consortili). L'elencazione ha carattere tassativo, ed esclude in particolare da un lato le società lucrative, dall'altro le associazioni, le une e le altre in quanto figure associative che perseguono finalità non compatibili con il fenomeno della garanzia collettiva.
        L'attività esercitata dai confidi così costituiti è quella di "prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie". Per i confidi indicati come di primo livello resta pertanto preclusa ogni attività con terzi non consorziati, coerentemente con quanto disposto in via generale per i consorzi dall'articolo 2602 del codice civile.
        Il comma 2 riserva tale attività - che, viene precisato, ha carattere imprenditoriale - ai confidi, i quali possono affiancare all'attività di garanzia le prestazioni alle imprese consorziate o socie dei servizi finanziari "comunque connessi o complementari" all'attività principale. La formula utilizzata non consente un'interpretazione restrittiva dei servizi considerabili connessi o complementari alla garanzia, da individuare nel modo più lato purché questa resti l'attività principale dei confidi.
        L'articolo 2 dispone che i confidi - tranne quelli costituiti anche o esclusivamente da altri confidi - siano costituiti da piccole e medie imprese - industriali, commerciali, turistiche e di servizi - da imprese artigiane e agricole. E' indubbia la possibilità di confidi plurisettoriali.
        Per essere considerate piccole e medie e poter partecipare ai confidi, le imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche, devono soddisfare i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a tali imprese. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, così individua tali requisiti: un massimo di 250 dipendenti per le imprese industriali e di 95 per quelle commerciali e di servizi; un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ecu per le imprese industriali, e a 7,5 milioni di ecu per le altre; un totale di stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ecu per le imprese industriali, e a 3,75 milioni di ecu per le imprese commerciali e di servizi. Tutte le imprese non devono inoltre fare capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispettino tali requisiti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.
        E' noto peraltro il rigore dei requisiti, pur alternativi, relativi al totale di stato patrimoniale e all'ammontare complessivo del fatturato, anche in rapporto allo stesso requisito dimensionale dei dipendenti. Ed altrettanto note sono le difficoltà che si incontrano nel verificare l'assenza di partecipazioni superiori al quarto da parte delle imprese maggiori.
        In ragione di ciò, e considerato che non sembra possibile porre sullo stesso piano degli aiuti diretti alle imprese quello (del resto, assai limitato) ipotizzato a favore dei confidi, che sono forme di collaborazione inter-imprenditoriale il cui sostegno è alternativo e diversamente motivato rispetto agli aiuti diretti, si è ammessa la partecipazione anche di imprese rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti per le piccole e medie imprese, purché queste imprese rappresentino un'assoluta minoranza dei consorziati (massimo un sesto). Com'è noto, attualmente i limiti dimensionali in questione sono i seguenti: a) numero complessivo di dipendenti inferiore o uguale alle 500 unità; b) valore degli immobilizzi netti iscritti a bilancio minore o uguale a 75 milioni di euro; c) partecipazione non superiore a un terzo da parte di un'impresa o gruppo di imprese che ecceda tali limiti.
        Il comma 4 dell'articolo 2 concerne i cosiddetti "enti sostenitori", enti pubblici (regioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eccetera) e privati (associazioni imprenditoriali, banche ed altre imprese, eccetera) che intendono sostenere l'attività dei confidi attraverso contribuzioni e garanzie non finalizzate a singole operazioni.
        Pur riconoscendo l'importanza di tale figura, caratterizzata dalla rinuncia ad ogni fruizione dell'attività sociale, si è preferito - in considerazione sia del fatto che il consorzio è un contratto tra imprenditori, sia e soprattutto della necessaria autonomia imprenditoriale dei confidi - escludere una loro partecipazione diretta in qualità di socio o consorziato, innovando così rispetto a precedenti disposizioni legislative in materia (ad esempio, il secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 675 del 1977). Data la portata innovativa della disposizione, si sono salvaguardate le partecipazioni in atto (articolo 16, comma 2).
        E' invece lasciato all'autonomia contrattuale dei confidi prevedere l'eventuale partecipazione dei rappresentanti di tali enti al consiglio direttivo, al comitato tecnico, al collegio sindacale o ad altri eventuali organi elettivi dei confidi, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo competa comunque all'assemblea dei soci o dei consorziati, così da garantire la permanenza del potere decisionale in capo alle imprese partecipanti.
        L'articolo 3 detta le regole patrimoniali applicabili ai confidi, sulla base dei dati che attualmente li contraddistinguono ma cercando di delineare contenuti, pur minimali, comunque capaci di conferire una maggiore stabilità al fenomeno.
        Tutti i confidi devono rispettare tre diversi requisiti: a) essere dotati di un fondo consortile (i consorzi) o di un capitale sociale (cooperative e società consortili) non inferiore a 20 milioni di lire, fermi i limiti più elevati di capitale previsti per le società per azioni e le società in accomandita per azioni (ed eventualmente in futuro, per le società a responsabilità limitata); b) prevedere una quota di partecipazione dei soci o consorziati non inferiore a 100 mila lire (e che, a garanzia della democraticità interna dei confidi, non superi il 20 per cento del fondo consortile o capitale sociale); c) possedere un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, pari almeno a 200 milioni di lire.
        Quest'ultimo requisito tiene conto del valore preminente rispetto allo stesso fondo consortile o capitale sociale che assumono i fondi rischi nella patrimonializzazione dei confidi. Oltre ai fondi rischi ricompresi tra le riserve si tiene conto anche dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico (si tratta delle voci n. 90 e n. 100 dello schema di bilancio per gli enti finanziari predisposto dalla Banca d'Italia con provvedimento 31 luglio 1992, nonché della voce n. 81 dello schema di stato patrimoniale messo a punto con specifico riguardo ai confidi dalle principali associazioni di categoria secondo criteri portati a conoscenza delle autorità creditizie).
        I commi 4 e 5 dell'articolo 3 dettano una disciplina volta a garantire l'effettività dell'ammontare minimo del fondo consortile o capitale sociale e di quello del patrimonio netto, ricalcando con i necessari adattamenti (dovuti principalmente alla variabilità del fondo o del capitale ed, ovviamente, del patrimonio netto complessivo) la disciplina degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni, che resta interamente applicabile per i confidi costituiti sotto forma di società consortili di capitali.
        L'articolo 4 è principalmente volto a salvaguardare l'assenza di lucro diretto nei confidi, vietando la distribuzione degli avanzi di ogni genere, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi occasione alle imprese consorziate o socie. Il divieto colpisce dunque non solo gli utili, che possono del resto essere prodotti solo dai confidi di intermediazione creditizia essendo per gli altri preclusa ogni attività con i terzi, ma anche i meri rimborsi di somme versate a qualsiasi titolo dai consorziati, soci o sostenitori.
        L'articolo 5 prevede alcune modifiche legislative necessarie od opportune alla luce delle previsioni del presente progetto.
        Nel comma 1 si propone la modifica del primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile concernente la situazione patrimoniale dei consorzi. Si intende in particolare modificare il termine di presentazione del bilancio, attualmente fissato in due mesi dalla chiusura dell'esercizio, che viene portato a quattro mesi analogamente a quanto previsto per le società, considerata l'ormai analoga complessità del bilancio, al quale si applicano - attraverso il rinvio alle disposizioni sul bilancio delle spa - le disposizioni derivanti dal recepimento della quarta direttiva CE sui conti annuali (salva l'applicazione, come nel caso dei confidi, di regole altrettanto complesse dettate in via specifica in considerazione dell'attività svolta). Con l'occasione, si conferma con norma espressa che il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei consorziati - a tutela di questi e dei terzi - e si disciplina con più precisione la sua pubblicazione.
        La portata generale e non limitata ai soli confidi delle problematiche che le disposizioni in questione intendono contribuire a risolvere giustifica un intervento di riforma del codice civile, del resto assai circoscritto.
        Al comma 2 viene modificato il citato articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, da un canto per renderlo applicabile ai confidi rispondenti ai requisiti indicati nella presente proposta di legge (il testo in vigore individua i confidi attraverso il riferimento alla legge n. 317 del 1991), dall'altro per escludere la sua applicazione ai confidi di intermediazione creditizia, che come si è detto devono sottostare alla più severa disciplina degli intermediari finanziari.
        Al comma 3, infine, si prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 317 del 1991, considerata la previsione da parte dell'articolo 7 della proposta di legge dei fondi di garanzia interconsortile.
        L'articolo 6 inverte la regola dell'articolo 1944 del codice civile prevedendo, con disposizione del resto di più ampia portata, che, salvo patto contrario, i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale, nonché degli altri eventuali garanti, i quali ultimi non hanno in nessun caso diritto di regresso nei confronti dei confidi.
        La norma si spiega con la volontà di tutelare l'intervento in garanzia dei confidi di primo livello (la norma non si applica a quelli di intermediazione creditizia) che deve rappresentare l'ultima tutela delle ragioni della banca o altro ente erogante il credito, preventivamente escusso il debitore principale e ogni altro garante. La garanzia del confidi si configura pertanto come una garanzia di natura indennitaria.
        L'articolo 7 introduce i fondi di garanzia interconsortile per far fronte all'esigenza, acuita in questi anni di recessione e di aumento delle insolvenze, di ridurre i rischi connessi al rilascio delle garanzie attraverso un parziale contro intervento in garanzia basato su apporti degli stessi confidi e dai medesimi gestito secondo criteri economici da essi stessi stabiliti.
        Va sottolineata l'importanza di un'innovazione strutturale che, come tale, può consentire un ulteriore frazionamento del rischio a carico, attraverso i confidi, delle stesse imprese fruitrici del credito, riequilibrando al livello territoriale più ampio le incidenze localmente diverse delle sofferenze.
        Nel dettare la disciplina di tali fondi si è tenuta presente l'esperienza del fondo interbancario di garanzia e si sono ricalcate, con i dovuti adattamenti, le previsioni in materia di fondi mutualistici contenute nella miniriforma delle società cooperative (legge n. 59 del 1992).
        La previsione di uno specifico contributo obbligatorio a carico dei confidi ha comportato l'abolizione, per quelli costituiti sotto forma di società cooperativa, della contribuzione agli anzidetti fondi mutualistici (articolo 4, comma 2).
        L'articolo 8 conclude il capo I dettando una serie di norme fiscali applicabili in via particolare ai confidi.
        A riguardo occorre rammentare che attualmente l'attività di prestazione di garanzie collettive, e servizi finanziari connessi, è considerata attività non commerciale sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
        Tale previsione comporta tuttavia dei dubbi applicativi con riguardo ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa, presumendosi nel nostro sistema fiscale per tutte le società cooperative lo svolgimento di un'attività commerciale a prescindere da ogni indagine sulla natura dell'attività di fatto svolta.
        Per i confidi costituiti sotto forma di consorzi che svolgono esclusivamente l'attività in questione, d'altro canto, l'attuale disciplina consente di non presentare neanche la dichiarazione dei redditi e li esclude dal novero dei soggetti IVA, con la conseguente inevitabile riduzione di visibilità e trasparenza del fenomeno.
        Si propone pertanto di considerare tutti i confidi, comunque costituiti, enti commerciali, sottoposti a tutti gli obblighi formali su questi gravanti sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.
        Sotto il profilo sostanziale si mantiene un regime di favore (ai fini dell'IVA con esclusione dei servizi finanziari) in ragione della necessità di non ridurre la patrimonializzazione dei confidi, anche considerato che non di rado risorse pubbliche contribuiscono a formarne il reddito o il patrimonio. Da qui anche l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
        Si conferma infine con norma espressa la deducibilità di quanto versato ai confidi da parte delle imprese aderenti e, entro il limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, da parte degli enti sostenitori (in armonia con il trattamento di altri oneri di utilità sociale previsto dall'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986).

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        I confidi di intermediazione creditizia, ai quali è dedicato il capo II, svolgono la stessa attività dei confidi di primo livello, ma dilatata anzitutto sotto il profilo delle finalità e dei soggetti verso i quali si possono obbligare (articolo 9, comma 2); ampliata, inoltre, consentendo a questi particolari confidi di svolgere la loro attività, anche in deroga alla disciplina civilistica dei consorzi, in via prevalente e non necessariamente esclusiva a favore delle piccole e medie imprese aderenti, prevalenza che può anche venir meno qualora sussistano ragioni di stabilità, previa autorizzazione temporanea della Banca d'Italia (articolo 11).
        Per i confidi di intermediazione creditizia l'essere considerati "a tutti gli effetti intermediari finanziari" (articolo 9, comma 1) porta con sé vincoli di carattere soggettivo (è ammessa la costituzione sotto forma solo di società per azioni consortile o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata: articolo 10, comma 1) e patrimoniale (il capitale sociale interamente versato deve essere di almeno 200 milioni di lire, mentre il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 3 miliardi di lire: articolo 10, commi 2 e 3). Inoltre, questi confidi sono sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, non dissimile da quella alla quale sono sottoposte le banche, in quanto iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (articolo 12, comma 1).
        A fronte di tutto ciò, le garanzie di firma prestate dai confidi di intermediazione creditizia sono considerate equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito garantito (articolo 9, comma 1), spettando alla Banca d'Italia fare in modo che tale equivalenza sia nei fatti assicurata pur tenendo conto delle peculiarità e della funzione di tali organismi (articolo 12, comma 2). Detta equivalenza, già sussistente con riguardo agli organismi di garanzia di altri Paesi della Unione europea, dovrebbe consentire un minore costo del credito per le imprese garantite e contribuire pertanto in modo determinante all'affermarsi di questi nuovi confidi.

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        Il III ed ultimo capo, dedicato alle norme transitorie e finali, si apre con una serie di disposizioni (articolo 14) finalizzata a consentire ai confidi fusioni e trasformazioni, particolarmente importanti nella prospettiva della razionalizzazione, dello sviluppo e del consolidamento del fenomeno fatta propria dalla presente proposta di legge.
        E' noto, infatti, che fusione e trasformazione sono disciplinate dal nostro codice civile soltanto con riguardo alle società. Di conseguenza, pur dovendosi ammettere, in base ai princìpi, tali operazioni anche con riguardo agli altri enti associativi allorché avvengano in una situazione di omogeneità causale, nella pratica permane una certa incertezza in merito alla loro legittimità e in ogni caso, si riscontrano numerose difficoltà ad individuare con esattezza la disciplina applicabile, specie nel caso delle fusioni.
        Nel confermare la legittimità del ricorso a tali operazioni, si prevede dunque l'applicazione alle fusioni tra confidi delle norme previste in materia di società, escludendo tuttavia la necessità della relazione peritale sulla congruità del rapporto di cambio allorché gli statuti dei confidi partecipanti prevedano una piena pariteticità di diritti per i soci o consorziati, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione. In tal caso, infatti, la relazione non svolge più alcuna reale funzione, anche considerata la previsione dell'articolo 4, comma 1, divenendo un puro costo per i partecipanti. L'obbligo viene meno anche nel caso di fusioni alle quali la disciplina societaria dell'istituto troverebbe comunque applicazione in ragione della forma giuridica dei partecipanti.
        Considerata l'importanza economico-sociale del fenomeno delle garanzie collettive, trasformazioni e fusioni sono d'altro canto ammesse, in via eccezionale, anche in situazioni di disomogeneità causale, purché il risultato di tali operazioni sia comunque un confidi.
        L'articolo 15 conferma la fruibilità da parte dei confidi, anche di intermediazione creditizia, delle agevolazioni previste per il fenomeno dalla vigente legislazione statale e regionale, precisando che a tale fine i confidi devono rispettare - necessariamente ma solo - i requisiti previsti dalla presente proposta di legge.
        L'articolo 16 detta disposizioni volte ad agevolare l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei confidi esistenti. Particolare rilievo assume la disposizione del terzo comma volta a confermare l'indifferenza delle fusioni rispetto ad eventuali vincoli di destinazione (e ovviamente, ancora prima, di possesso) dei fondi rischi (il problema nemmeno può porsi per le trasformazioni).
        L'articolo 17 salvaguarda l'esigenza di capitalizzazione dei confidi, rendendo inapplicabile a quelli costituiti sotto forma di società cooperativa il limite massimo d'ammontare della quota sociale previsto dal codice civile (attualmente, ottanta milioni di lire), ed abrogando tout court il secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 72 del 1983, contenente anch'esso una disposizione volta a limitare del tutto irrazionalmente la patrimonializzazione dei confidi comunque costituiti attraverso l'indicazione dell'ammontare massimo della quota sottoscrivibile da ciascun impresa in 20 milioni di lire.
        L'articolo 18, infine, si occupa dei decreti e dei provvedimenti amministrativi necessari per la concreta applicazione della normativa in esame.




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