XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1154
Onorevoli Colleghi! - Negli anni novanta numerosi
provvedimenti legislativi, tra i quali, per importanza, emerge
il testo unico della legge in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto-legislativo n. 385 del 1993, hanno
interessato il mercato finanziario, sottoponendo ad una
disciplina differenziata ma tendenzialmente omnicomprensiva
tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle
sole banche in ragione del processo di trasformazione
normativo ed istituzionale originato dalla Unione europea.
Ai margini di questi interventi legislativi sono tuttavia
rimasti le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva
fidi (confidi), che non hanno fin qui formato oggetto di alcun
provvedimento specifico.
L'applicazione ad essi di discipline più ampie, che non
tenevano conto delle loro caratteristiche peculiari (quali
quella contenuta nella parte dedicata agli intermediari della
cosiddetta legge "antiriciclaggio", o quella, di origine
comunitaria, sui bilanci degli enti finanziari non bancari),
ha d'altro canto suscitato seri dubbi interpretativi e, nel
caso della legge antiriciclaggio, anche fondate preoccupazioni
per l'oggettiva impossibilità per molti confidi di adeguarsi
ad una parte delle nuove regole, con il conseguente rischio di
una grave contrazione del fenomeno.
Evitato infine tale rischio dalle disposizioni accolte
nell'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, che impone ai confidi
l'iscrizione in un'apposita sezione del registro degli
intermediari finanziari, si avverte nondimeno l'esigenza di
uno specifico intervento legislativo nel campo dei confidi;
ciò, sia in considerazione dell'attuale stato di evoluzione
del fenomeno della garanzia collettiva in Italia - i cui
limiti sono stati indirettamente sottolineati dalla rammentata
legislazione sugli intermediari finanziari - sia in ragione
dell'inevitabile confronto con le esperienze presenti nei
principali Paesi dell'Unione europea.
Nella Unione europea il fenomeno della garanzia collettiva
è presente in nove Stati membri: oltre che in Italia, in
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna,
Austria e Portogallo.
Si tratta di un fenomeno al quale le istituzioni
comunitarie hanno dedicato, soprattutto negli anni novanta,
una certa attenzione. In particolare, la Commissione delle
Comunità europee ne aveva fatto oggetto di una specifica
comunicazione il 5 settembre 1991.
La realtà dei confidi italiani, per quanto non esattamente
fotografabile in assenza, almeno in alcuni settori, di dati
statistici completi, è caratterizzata da un elevato numero di
organismi di garanzia. I crediti in essere da essi garantiti
ammontano ad alcune migliaia di miliardi di lire.
I confidi costituiscono, pertanto, uno strumento
determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e
medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i
settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e,
in misura meno rilevante, l'agricoltura.
L'attività a favore delle imprese minori è costituita in
particolare dalla prestazione di garanzie a carattere
mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla
cui formazione concorrono tutti gli imprenditori aderenti ai
confidi, nonché spesso enti sostenitori esterni, pubblici e
privati.
Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il
confidi accresce le possibilità di credito delle imprese
minori associate ed aumenta la loro forza contrattuale
consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del
mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di presa di
coscienza per tanti piccoli imprenditori dei problemi di
gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione
aziendale.
Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di
operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una
capacità di valutazione ravvicinata ed informata della
situazione di ogni singola impresa: ciò è attestato, ad
esempio, da un'incidenza delle insolvenze dei crediti in
essere garantiti sensibilmente inferiore alla media
nazionale.
Il fenomeno della garanzia mutualistica, che ha preso
avvio agli inizi degli anni '60, sembra tuttavia giunto ad una
fase certamente significativa e importante, ma non priva di
elementi di possibile involuzione o almeno di stasi.
L'alto numero dei confidi, espressione di capillare
radicamento sul territorio e di contatto ravvicinato con
imprese e banche, si riflette tuttavia sulla loro struttura
dimensionale e patrimoniale, in genere non paragonabile - per
difetto - con quella né degli altri intermediari finanziari né
degli stessi enti di mutua garanzia operanti in altri Paesi
europei. In sostanza, il fenomeno spontaneamente presentatosi,
altrettanto autonomamente si è evoluto, riflettendo le
distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese,
senza che uno standard operativo e strutturale sia stato
fino ad oggi imposto dalla legislazione e dalle autorità
creditizie.
L'insufficienza strutturale e patrimoniale e l'assenza di
controlli pubblici non sembrano aver inciso in misura evidente
sulla capacità operativa dei confidi, né sulla rischiosità
degli interventi in garanzia; ciò si deve soprattutto al fatto
che l'attività del confidi è correlata a fondi monetari
oppignorati in favore delle banche eroganti (cosiddetti "fondi
rischi"). L'ammontare complessivo del credito concedibile è
infatti in stretto rapporto con l'ammontare di tali fondi.
L'utilizzazione di garanzie reali, di per sé "rigide" e
scarsamente evolute sotto il profilo economico, costituisce
tuttavia un limite alla ulteriore crescita del fenomeno.
Limite che si avverte oggi con particolare intensità anche per
via dei rilevanti cambiamenti dello scenario
economico-finanziario nazionale e internazionale, e delle
esigenze di mutazione e più razionale soddisfacimento dei
bisogni delle piccole e medie imprese.
Nei rammentati Paesi europei si è, non a caso, arrivati
alla configurazione degli enti di garanzia mutualistica come
veri e propri organismi finanziari di tipo bancario,
sottoposti a regole patrimoniali e a vigilanza operativa da
parte dell'autorità monetaria ed operanti essenzialmente
attraverso garanzie di tipo personale (fideiussioni, avalli,
eccetera). Un'evoluzione che ha peraltro causato, nel Paese
che vanta una tradizione del settore più simile alla nostra
(la Francia), anche l'insorgere di una fase di crisi dalla
quale si è usciti attraverso un processo di concentrazione e
razionalizzazione del fenomeno, con difficoltà operative in
parte tuttora irrisolte.
Queste stesse esperienze straniere, e così l'impatto
negativo che, come si è in precedenza sottolineato, hanno
rischiato di avere da noi i più recenti interventi legislativi
sul mercato finanziario, consigliano pertanto di evitare
l'imposizione di regole e modelli che avrebbero
presumibilmente l'effetto di ridimensionare contro ogni logica
il fenomeno, senza introdurre realtà nuove e migliori, a tutto
danno delle imprese minori.
L'intervento del legislatore sembra piuttosto dover
tendere a dare certezza di contenuti e di regole ai confidi
esistenti, nel rispetto della loro attuale configurazione,
favorendo al tempo stesso la volontaria trasformazione di
quelli tra essi effettivamente in grado di evolversi in veri e
propri enti finanziari. Enti non necessariamente legati alle
sole garanzie reali, adeguatamente capitalizzati e sottoposti
a ratio di solvibilità il cui rispetto venga controllato
dall'autorità creditizia; ma al tempo stesso, in ragione di
ciò, riconosciuti come soggetti che rilasciano garanzie che
consentono una ponderazione dei crediti da essi garantiti al
fine del calcolo del coefficiente di solvibilità in
percentuale analoga a quella dei prestiti interbancari.
Queste premesse sono alla base della presente proposta di
legge, che intende promuovere sia il riordino che l'evoluzione
dei confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due
livelli: il primo, rappresentato dagli attuali confidi, al
quale si offre una normativa di riferimento per essi
specificamente dettata ed attestata a un livello d'intervento
da tutti affrontabile, ma comunque significativo; il secondo,
costituito invece da enti di mutua garanzia nuovi per
concezione e disciplina, chiamati ad inserirsi sul mercato
finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri
soggetti che già a pieno titolo vi operano.
* * *
La proposta di legge è suddivisa in tre capi, il primo -
costituito da otto articoli - contenente disposizioni
applicabili sia ai confidi di primo livello sia, ove non
derogate dalle disposizioni del capo II (vedi l'articolo 13),
a quelli di intermediazione creditizia; il secondo (articoli
da 9 a 13) dedicato solo a questi ultimi; il terzo (articoli
da 14 a 18) contenente le norme finali e transitorie.
L'articolo 1 contiene anzitutto la definizione dei
confidi, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
I confidi - che perseguono in ogni caso una mutualità tra
imprenditori sostanzialmente di natura consortile - devono
essere costituiti come cooperative (nel solco della lunga
tradizione cooperativista di molti confidi, specie artigiani)
o consorzi (con attività esterna) che possono anche rivestire
la forma societaria (società consortili). L'elencazione ha
carattere tassativo, ed esclude in particolare da un lato le
società lucrative, dall'altro le associazioni, le une e le
altre in quanto figure associative che perseguono finalità non
compatibili con il fenomeno della garanzia collettiva.
L'attività esercitata dai confidi così costituiti è quella
di "prestazione di garanzie collettive per favorire la
concessione di credito alle piccole e medie imprese
consorziate o socie". Per i confidi indicati come di primo
livello resta pertanto preclusa ogni attività con terzi non
consorziati, coerentemente con quanto disposto in via generale
per i consorzi dall'articolo 2602 del codice civile.
Il comma 2 riserva tale attività - che, viene precisato,
ha carattere imprenditoriale - ai confidi, i quali possono
affiancare all'attività di garanzia le prestazioni alle
imprese consorziate o socie dei servizi finanziari "comunque
connessi o complementari" all'attività principale. La formula
utilizzata non consente un'interpretazione restrittiva dei
servizi considerabili connessi o complementari alla garanzia,
da individuare nel modo più lato purché questa resti
l'attività principale dei confidi.
L'articolo 2 dispone che i confidi - tranne quelli
costituiti anche o esclusivamente da altri confidi - siano
costituiti da piccole e medie imprese - industriali,
commerciali, turistiche e di servizi - da imprese artigiane e
agricole. E' indubbia la possibilità di confidi
plurisettoriali.
Per essere considerate piccole e medie e poter partecipare
ai confidi, le imprese industriali, commerciali e di servizi,
comprese quelle turistiche, devono soddisfare i requisiti
indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a tali imprese. Il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, così
individua tali requisiti: un massimo di 250 dipendenti per le
imprese industriali e di 95 per quelle commerciali e di
servizi; un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ecu
per le imprese industriali, e a 7,5 milioni di ecu per le
altre; un totale di stato patrimoniale non superiore a 10
milioni di ecu per le imprese industriali, e a 3,75 milioni di
ecu per le imprese commerciali e di servizi. Tutte le imprese
non devono inoltre fare capo per non più di un quarto ad una o
più imprese che non rispettino tali requisiti, ad eccezione
delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale
di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli
investitori istituzionali.
E' noto peraltro il rigore dei requisiti, pur alternativi,
relativi al totale di stato patrimoniale e all'ammontare
complessivo del fatturato, anche in rapporto allo stesso
requisito dimensionale dei dipendenti. Ed altrettanto note
sono le difficoltà che si incontrano nel verificare l'assenza
di partecipazioni superiori al quarto da parte delle imprese
maggiori.
In ragione di ciò, e considerato che non sembra possibile
porre sullo stesso piano degli aiuti diretti alle imprese
quello (del resto, assai limitato) ipotizzato a favore dei
confidi, che sono forme di collaborazione
inter-imprenditoriale il cui sostegno è alternativo e
diversamente motivato rispetto agli aiuti diretti, si è
ammessa la partecipazione anche di imprese rientranti nei
limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini
degli interventi agevolati della Banca europea per gli
investimenti per le piccole e medie imprese, purché queste
imprese rappresentino un'assoluta minoranza dei consorziati
(massimo un sesto). Com'è noto, attualmente i limiti
dimensionali in questione sono i seguenti: a) numero
complessivo di dipendenti inferiore o uguale alle 500 unità;
b) valore degli immobilizzi netti iscritti a bilancio
minore o uguale a 75 milioni di euro; c) partecipazione
non superiore a un terzo da parte di un'impresa o gruppo di
imprese che ecceda tali limiti.
Il comma 4 dell'articolo 2 concerne i cosiddetti "enti
sostenitori", enti pubblici (regioni, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, eccetera) e privati
(associazioni imprenditoriali, banche ed altre imprese,
eccetera) che intendono sostenere l'attività dei confidi
attraverso contribuzioni e garanzie non finalizzate a singole
operazioni.
Pur riconoscendo l'importanza di tale figura,
caratterizzata dalla rinuncia ad ogni fruizione dell'attività
sociale, si è preferito - in considerazione sia del fatto che
il consorzio è un contratto tra imprenditori, sia e
soprattutto della necessaria autonomia imprenditoriale dei
confidi - escludere una loro partecipazione diretta in qualità
di socio o consorziato, innovando così rispetto a precedenti
disposizioni legislative in materia (ad esempio, il secondo
comma dell'articolo 19 della legge n. 675 del 1977). Data la
portata innovativa della disposizione, si sono salvaguardate
le partecipazioni in atto (articolo 16, comma 2).
E' invece lasciato all'autonomia contrattuale dei confidi
prevedere l'eventuale partecipazione dei rappresentanti di
tali enti al consiglio direttivo, al comitato tecnico, al
collegio sindacale o ad altri eventuali organi elettivi dei
confidi, purché la nomina della maggioranza dei componenti di
ciascun organo competa comunque all'assemblea dei soci o dei
consorziati, così da garantire la permanenza del potere
decisionale in capo alle imprese partecipanti.
L'articolo 3 detta le regole patrimoniali applicabili ai
confidi, sulla base dei dati che attualmente li
contraddistinguono ma cercando di delineare contenuti, pur
minimali, comunque capaci di conferire una maggiore stabilità
al fenomeno.
Tutti i confidi devono rispettare tre diversi requisiti:
a) essere dotati di un fondo consortile (i consorzi) o
di un capitale sociale (cooperative e società consortili) non
inferiore a 20 milioni di lire, fermi i limiti più elevati di
capitale previsti per le società per azioni e le società in
accomandita per azioni (ed eventualmente in futuro, per le
società a responsabilità limitata); b) prevedere una
quota di partecipazione dei soci o consorziati non inferiore a
100 mila lire (e che, a garanzia della democraticità interna
dei confidi, non superi il 20 per cento del fondo consortile o
capitale sociale); c) possedere un patrimonio netto,
comprensivo dei fondi rischi indisponibili, pari almeno a 200
milioni di lire.
Quest'ultimo requisito tiene conto del valore preminente
rispetto allo stesso fondo consortile o capitale sociale che
assumono i fondi rischi nella patrimonializzazione dei
confidi. Oltre ai fondi rischi ricompresi tra le riserve si
tiene conto anche dei fondi rischi costituiti mediante
accantonamenti di conto economico (si tratta delle voci n. 90
e n. 100 dello schema di bilancio per gli enti finanziari
predisposto dalla Banca d'Italia con provvedimento 31 luglio
1992, nonché della voce n. 81 dello schema di stato
patrimoniale messo a punto con specifico riguardo ai confidi
dalle principali associazioni di categoria secondo criteri
portati a conoscenza delle autorità creditizie).
I commi 4 e 5 dell'articolo 3 dettano una disciplina volta
a garantire l'effettività dell'ammontare minimo del fondo
consortile o capitale sociale e di quello del patrimonio
netto, ricalcando con i necessari adattamenti (dovuti
principalmente alla variabilità del fondo o del capitale ed,
ovviamente, del patrimonio netto complessivo) la disciplina
degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in tema di
riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni,
che resta interamente applicabile per i confidi costituiti
sotto forma di società consortili di capitali.
L'articolo 4 è principalmente volto a salvaguardare
l'assenza di lucro diretto nei confidi, vietando la
distribuzione degli avanzi di ogni genere, sotto qualsiasi
forma ed in qualsiasi occasione alle imprese consorziate o
socie. Il divieto colpisce dunque non solo gli utili, che
possono del resto essere prodotti solo dai confidi di
intermediazione creditizia essendo per gli altri preclusa ogni
attività con i terzi, ma anche i meri rimborsi di somme
versate a qualsiasi titolo dai consorziati, soci o
sostenitori.
L'articolo 5 prevede alcune modifiche legislative
necessarie od opportune alla luce delle previsioni del
presente progetto.
Nel comma 1 si propone la modifica del primo comma
dell'articolo 2615-bis del codice civile concernente la
situazione patrimoniale dei consorzi. Si intende in
particolare modificare il termine di presentazione del
bilancio, attualmente fissato in due mesi dalla chiusura
dell'esercizio, che viene portato a quattro mesi analogamente
a quanto previsto per le società, considerata l'ormai analoga
complessità del bilancio, al quale si applicano - attraverso
il rinvio alle disposizioni sul bilancio delle spa - le
disposizioni derivanti dal recepimento della quarta direttiva
CE sui conti annuali (salva l'applicazione, come nel caso dei
confidi, di regole altrettanto complesse dettate in via
specifica in considerazione dell'attività svolta). Con
l'occasione, si conferma con norma espressa che il bilancio
deve essere approvato dall'assemblea dei consorziati - a
tutela di questi e dei terzi - e si disciplina con più
precisione la sua pubblicazione.
La portata generale e non limitata ai soli confidi delle
problematiche che le disposizioni in questione intendono
contribuire a risolvere giustifica un intervento di riforma
del codice civile, del resto assai circoscritto.
Al comma 2 viene modificato il citato articolo 155, comma
4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, da
un canto per renderlo applicabile ai confidi rispondenti ai
requisiti indicati nella presente proposta di legge (il testo
in vigore individua i confidi attraverso il riferimento alla
legge n. 317 del 1991), dall'altro per escludere la sua
applicazione ai confidi di intermediazione creditizia, che
come si è detto devono sottostare alla più severa disciplina
degli intermediari finanziari.
Al comma 3, infine, si prevede l'abrogazione del comma 1
dell'articolo 33 della legge n. 317 del 1991, considerata la
previsione da parte dell'articolo 7 della proposta di legge
dei fondi di garanzia interconsortile.
L'articolo 6 inverte la regola dell'articolo 1944 del
codice civile prevedendo, con disposizione del resto di più
ampia portata, che, salvo patto contrario, i confidi non sono
tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore
principale, nonché degli altri eventuali garanti, i quali
ultimi non hanno in nessun caso diritto di regresso nei
confronti dei confidi.
La norma si spiega con la volontà di tutelare l'intervento
in garanzia dei confidi di primo livello (la norma non si
applica a quelli di intermediazione creditizia) che deve
rappresentare l'ultima tutela delle ragioni della banca o
altro ente erogante il credito, preventivamente escusso il
debitore principale e ogni altro garante. La garanzia del
confidi si configura pertanto come una garanzia di natura
indennitaria.
L'articolo 7 introduce i fondi di garanzia interconsortile
per far fronte all'esigenza, acuita in questi anni di
recessione e di aumento delle insolvenze, di ridurre i rischi
connessi al rilascio delle garanzie attraverso un parziale
contro intervento in garanzia basato su apporti degli stessi
confidi e dai medesimi gestito secondo criteri economici da
essi stessi stabiliti.
Va sottolineata l'importanza di un'innovazione strutturale
che, come tale, può consentire un ulteriore frazionamento del
rischio a carico, attraverso i confidi, delle stesse imprese
fruitrici del credito, riequilibrando al livello territoriale
più ampio le incidenze localmente diverse delle sofferenze.
Nel dettare la disciplina di tali fondi si è tenuta
presente l'esperienza del fondo interbancario di garanzia e si
sono ricalcate, con i dovuti adattamenti, le previsioni in
materia di fondi mutualistici contenute nella miniriforma
delle società cooperative (legge n. 59 del 1992).
La previsione di uno specifico contributo obbligatorio a
carico dei confidi ha comportato l'abolizione, per quelli
costituiti sotto forma di società cooperativa, della
contribuzione agli anzidetti fondi mutualistici (articolo 4,
comma 2).
L'articolo 8 conclude il capo I dettando una serie di
norme fiscali applicabili in via particolare ai confidi.
A riguardo occorre rammentare che attualmente l'attività
di prestazione di garanzie collettive, e servizi finanziari
connessi, è considerata attività non commerciale sia ai fini
delle imposte dirette che indirette.
Tale previsione comporta tuttavia dei dubbi applicativi
con riguardo ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa, presumendosi nel nostro sistema fiscale per tutte
le società cooperative lo svolgimento di un'attività
commerciale a prescindere da ogni indagine sulla natura
dell'attività di fatto svolta.
Per i confidi costituiti sotto forma di consorzi che
svolgono esclusivamente l'attività in questione, d'altro
canto, l'attuale disciplina consente di non presentare neanche
la dichiarazione dei redditi e li esclude dal novero dei
soggetti IVA, con la conseguente inevitabile riduzione di
visibilità e trasparenza del fenomeno.
Si propone pertanto di considerare tutti i confidi,
comunque costituiti, enti commerciali, sottoposti a tutti gli
obblighi formali su questi gravanti sia ai fini delle imposte
dirette che dell'IVA.
Sotto il profilo sostanziale si mantiene un regime di
favore (ai fini dell'IVA con esclusione dei servizi
finanziari) in ragione della necessità di non ridurre la
patrimonializzazione dei confidi, anche considerato che non di
rado risorse pubbliche contribuiscono a formarne il reddito o
il patrimonio. Da qui anche l'esenzione dall'imposta sul
patrimonio netto delle imprese.
Si conferma infine con norma espressa la deducibilità di
quanto versato ai confidi da parte delle imprese aderenti e,
entro il limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, da parte degli enti sostenitori (in armonia con il
trattamento di altri oneri di utilità sociale previsto
dall'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del
1986).
* * *
I confidi di intermediazione creditizia, ai quali è
dedicato il capo II, svolgono la stessa attività dei confidi
di primo livello, ma dilatata anzitutto sotto il profilo delle
finalità e dei soggetti verso i quali si possono obbligare
(articolo 9, comma 2); ampliata, inoltre, consentendo a questi
particolari confidi di svolgere la loro attività, anche in
deroga alla disciplina civilistica dei consorzi, in via
prevalente e non necessariamente esclusiva a favore delle
piccole e medie imprese aderenti, prevalenza che può anche
venir meno qualora sussistano ragioni di stabilità, previa
autorizzazione temporanea della Banca d'Italia (articolo
11).
Per i confidi di intermediazione creditizia l'essere
considerati "a tutti gli effetti intermediari finanziari"
(articolo 9, comma 1) porta con sé vincoli di carattere
soggettivo (è ammessa la costituzione sotto forma solo di
società per azioni consortile o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata: articolo 10, comma 1) e
patrimoniale (il capitale sociale interamente versato deve
essere di almeno 200 milioni di lire, mentre il patrimonio
netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può
essere inferiore a 3 miliardi di lire: articolo 10, commi 2 e
3). Inoltre, questi confidi sono sottoposti a vigilanza della
Banca d'Italia, non dissimile da quella alla quale sono
sottoposte le banche, in quanto iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 (articolo 12, comma 1).
A fronte di tutto ciò, le garanzie di firma prestate dai
confidi di intermediazione creditizia sono considerate
equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei
rischi delle banche eroganti il credito garantito (articolo 9,
comma 1), spettando alla Banca d'Italia fare in modo che tale
equivalenza sia nei fatti assicurata pur tenendo conto delle
peculiarità e della funzione di tali organismi (articolo 12,
comma 2). Detta equivalenza, già sussistente con riguardo agli
organismi di garanzia di altri Paesi della Unione europea,
dovrebbe consentire un minore costo del credito per le imprese
garantite e contribuire pertanto in modo determinante
all'affermarsi di questi nuovi confidi.
* * *
Il III ed ultimo capo, dedicato alle norme transitorie e
finali, si apre con una serie di disposizioni (articolo 14)
finalizzata a consentire ai confidi fusioni e trasformazioni,
particolarmente importanti nella prospettiva della
razionalizzazione, dello sviluppo e del consolidamento del
fenomeno fatta propria dalla presente proposta di legge.
E' noto, infatti, che fusione e trasformazione sono
disciplinate dal nostro codice civile soltanto con riguardo
alle società. Di conseguenza, pur dovendosi ammettere, in base
ai princìpi, tali operazioni anche con riguardo agli altri
enti associativi allorché avvengano in una situazione di
omogeneità causale, nella pratica permane una certa incertezza
in merito alla loro legittimità e in ogni caso, si riscontrano
numerose difficoltà ad individuare con esattezza la disciplina
applicabile, specie nel caso delle fusioni.
Nel confermare la legittimità del ricorso a tali
operazioni, si prevede dunque l'applicazione alle fusioni tra
confidi delle norme previste in materia di società, escludendo
tuttavia la necessità della relazione peritale sulla congruità
del rapporto di cambio allorché gli statuti dei confidi
partecipanti prevedano una piena pariteticità di diritti per i
soci o consorziati, senza che assuma rilievo l'ammontare delle
singole quote di partecipazione. In tal caso, infatti, la
relazione non svolge più alcuna reale funzione, anche
considerata la previsione dell'articolo 4, comma 1, divenendo
un puro costo per i partecipanti. L'obbligo viene meno anche
nel caso di fusioni alle quali la disciplina societaria
dell'istituto troverebbe comunque applicazione in ragione
della forma giuridica dei partecipanti.
Considerata l'importanza economico-sociale del fenomeno
delle garanzie collettive, trasformazioni e fusioni sono
d'altro canto ammesse, in via eccezionale, anche in situazioni
di disomogeneità causale, purché il risultato di tali
operazioni sia comunque un confidi.
L'articolo 15 conferma la fruibilità da parte dei confidi,
anche di intermediazione creditizia, delle agevolazioni
previste per il fenomeno dalla vigente legislazione statale e
regionale, precisando che a tale fine i confidi devono
rispettare - necessariamente ma solo - i requisiti previsti
dalla presente proposta di legge.
L'articolo 16 detta disposizioni volte ad agevolare
l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei confidi
esistenti. Particolare rilievo assume la disposizione del
terzo comma volta a confermare l'indifferenza delle fusioni
rispetto ad eventuali vincoli di destinazione (e ovviamente,
ancora prima, di possesso) dei fondi rischi (il problema
nemmeno può porsi per le trasformazioni).
L'articolo 17 salvaguarda l'esigenza di capitalizzazione
dei confidi, rendendo inapplicabile a quelli costituiti sotto
forma di società cooperativa il limite massimo d'ammontare
della quota sociale previsto dal codice civile (attualmente,
ottanta milioni di lire), ed abrogando tout court il
secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 72 del 1983,
contenente anch'esso una disposizione volta a limitare del
tutto irrazionalmente la patrimonializzazione dei confidi
comunque costituiti attraverso l'indicazione dell'ammontare
massimo della quota sottoscrivibile da ciascun impresa in 20
milioni di lire.
L'articolo 18, infine, si occupa dei decreti e dei
provvedimenti amministrativi necessari per la concreta
applicazione della normativa in esame.