XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1154
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'
Art. 1.
(Norme generali).
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di
prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione
del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie
da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel
settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della
presente legge.
2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa ed
il suo esercizio è riservato ai soggetti di cui al medesimo
comma 1, di seguito denominati "confidi".
3. I confidi possono effettuare a favore delle piccole e
medie imprese consorziate o socie i servizi finanziari
comunque connessi o complementari alla prestazione di garanzie
collettive. Sono fatte salve le riserve di attività previste
dalle disposizioni vigenti.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai confidi di secondo grado che svolgono le attività di cui ai
commi 1, 2 e 3 a favore dei propri aderenti o di quelli dei
confidi ad essi associati.
Art. 2.
(Consorziati e sostenitori).
1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali,
turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come
definite ai sensi del comma 2.
2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i
requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente
non rappresentino piu di un sesto della totalità delle imprese
consorziate o socie.
4. Gli enti pubblici e privati e le imprese non rientranti
nei limiti indicati nei commi 1, 2 e 3 possono sostenere i
confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né
fruiscono dell'attività sociale, ma i loro mandatari possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità
stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza
dei componenti di ciascun organo resti riservata
all'assemblea.
Art. 3.
(Patrimonio).
1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un
capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire, fermi
restando per le società consortili gli ammontari minimi
previsti dal codice civile per le società per azioni, in
accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.
2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del
capitale sociale, né inferiore a lire 100 mila.
3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 200 milioni
di lire; al fine del raggiungimento di tale soglia si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante
accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni
di rischio sulle garanzie prestate.
4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per
oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3,
l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se
entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio
netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento
del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il
versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di
un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del
confidi.
5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al disotto
del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o lo
scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione
del capitale per perdite.
Art. 4.
(Avanzi di gestione).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o
socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del
consorzio o della società consortile, ovvero di recesso,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
2. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
Art. 5.
(Modifiche legislative).
1. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed
entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale, se costituito, e del verbale di
approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese".
2. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative, i consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano
l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del presente decreto legislativo e non sono soggetti alle
altre disposizioni del decreto stesso. La presente
disposizione non si applica ai confidi di intermediazione
creditizia".
3. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, è abrogato.
Art. 6.
(Garanzie).
1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i
confidi non sono tenuti a pagare il debito prima
dell'escussione del debitore principale e degli altri
eventuali garanti; in ogni caso questi ultimi non hanno
diritto di regresso contro i confidi.
Art. 7.
(Fondi di garanzia interconsortile).
1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di
15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente
non inferiori a 1.000 miliardi di lire possono istituire,
anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, fondi di garanzia interconsortili volti ad
assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il
rafforzamento dell'attività consortile attraverso il concorso
ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una
quota non superiore al 50 per cento.
2. I fondi di garanzia interconsortili sono gestiti da
società consortili per azioni o a responsabilità limitata il
cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di
tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile
le società consortili possono essere costituite anche dalle
associazioni di cui al comma 1.
3. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio
al lordo di tale contributo. Gli statuti dei fondi di garanzia
interconsortili possono prevedere un contributo più
elevato.
4. I confidi che non aderiscono ad un fondo di garanzia
interconsortile devono versare annualmente il 3 per cento
degli avanzi dell'esercizio, entro il termine indicato nel
comma 3, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme
a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti è annualmente assegnata al Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ed
utilizzata in eguale misura per gli oneri derivanti
dall'applicazione degli articoli 31 e 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni.
5. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati
ai sensi del comma 3, nonché gli eventuali contributi, anche
di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia
interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito
delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le
somme versate ai sensi del comma 4 sono ammessi in deduzione
dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti
nell'esercizio di competenza.
Art. 8.
(Disciplina fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di
gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del
reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia
utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale
sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al
risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in
aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i
contributi a questi versati costituiscono per le piccole e
medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui all'articolo 2, comma 4, e
all'articolo 10, comma 5, per un ammontare complessivo
deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono
considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le
operazioni effettuate dal confidi nell'ambito dell'attività di
cui all'articolo 1, comma 1.
5. I confidi sono esenti dall'imposta sul patrimonio netto
delle imprese.
Capo II
CONFIDI DI INTERMEDIAZIONE
CREDITIZIA
Art. 9.
(Valore delle garanzie).
1. I confidi di intermediazione creditizia disciplinati
dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari
finanziari. Le garanzie di firma da essi prestate nell'ambito
dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerate
equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei
rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali
garanzie.
2. I confidi di intermediazione creditizia possono
rilasciare garanzie ed impegni di firma anche per finalità ed
obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati nel
precedente articolo 1, comma 1, purché tale attività non
assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1,
comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari
connessi o complementari alle garanzie e agli impegni indicati
dal presente comma.
Art. 10.
(Norme generali).
1. I confidi di intermediazione creditizia sono costituiti
sotto forma di società
consortile per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il capitale sociale non è inferiore a 200 milioni di
lire, e deve essere interamente versato.
3. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non può essere inferiore a 3 miliardi di
lire.
4. La denominazione sociale deve contenere l'espressione
"confidi di intermediazione creditizia".
5. Al capitale dei confidi di intermediazione creditizia
possono partecipare, oltre alle imprese di cui all'articolo 2,
commi 1, 2 e 3, banche ed altri enti pubblici e privati,
purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle
imprese.
Art. 11.
(Operatività).
1. I confidi di intermediazione creditizia esercitano la
propria attività prevalentemente a favore delle imprese
socie.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
determinati, i singoli confidi di intermediazione creditizia
ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi
dalle imprese di cui al comma 1, unicamente qualora sussistano
ragioni di stabilità.
Art. 12.
(Vigilanza della Banca d'Italia).
1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti
all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, e ad essi si applicano le
disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto
compatibili con la presente legge.
2. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste
dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in modo
da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilita
dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
Art. 13.
(Norme applicabili).
1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti
alle disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con
quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 3, comma 4, assumendo tuttavia come
ammontare minimo del patrimonio netto quello di cui
all'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16,
commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 6.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
(Fusioni e trasformazioni).
1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni
con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire
confidi di intermediazione creditizia ai sensi delle
disposizioni del capo II.
2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli
2501 e seguenti del codice civile, ma qualora gli statuti dei
confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione
prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non
è necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il
progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base
del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione proporzionale.
3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo
scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle
società cooperative in un consorzio o società consortile che
abbia ad oggetto la prestazione delle garanzie collettive ai
sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Alle
fusioni di cui al comma 1 possono partecipare anche tali
società, quando il consorzio o la società incorporante o che
risulta dalla fusione è un confidi.
4. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
Art. 15.
(Agevolazioni).
1. I confidi, anche di intermediazione creditizia,
fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione
vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti
dalla presente legge.
Art. 16.
(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).
1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno tempo due anni decorrenti da tale
data per adeguarsi ai requisiti disposti dall'articolo 3,
salva fino ad allora l'attuazione delle restanti disposizioni
della legge stessa; tuttavia anche decorso tale termine i
confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad
adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione di
cui all'articolo 3, comma 2.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al
fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi
possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il
divieto di fruizione dell'attività sociale.
3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine
pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione
se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti
pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono
richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei
fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione
a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito
territoriale.
4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione della presente
legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
successive modificazioni, non comportano violazioni delle
disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di
bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.
Art. 17.
(Quote ed azioni dei confidi).
1. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, è abrogato.
Art. 18.
(Disposizioni di attuazione).
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge, si applica il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
2. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle attività produttive
provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi
necessari dall'attuazione dell'articolo 11 sono adottati entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.