XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1154




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'


Art. 1.

(Norme generali).

        1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.
        2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa ed il suo esercizio è riservato ai soggetti di cui al medesimo comma 1, di seguito denominati "confidi".
        3. I confidi possono effettuare a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie i servizi finanziari comunque connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.
        4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.


Art. 2.

(Consorziati e sostenitori).

        1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite ai sensi del comma 2.
        2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
        3. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino piu di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
        4. Gli enti pubblici e privati e le imprese non rientranti nei limiti indicati nei commi 1, 2 e 3 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono dell'attività sociale, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.


Art. 3.

(Patrimonio).

        1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.
        2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a lire 100 mila.
        3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 200 milioni di lire; al fine del raggiungimento di tale soglia si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
        4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
        5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.


Art. 4.

(Avanzi di gestione).

        1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.
        2. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.


Art. 5.

(Modifiche legislative).

        1. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese".

        2. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del presente decreto legislativo e non sono soggetti alle altre disposizioni del decreto stesso. La presente disposizione non si applica ai confidi di intermediazione creditizia".

        3. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.


Art. 6.

(Garanzie).

        1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti; in ogni caso questi ultimi non hanno diritto di regresso contro i confidi.


Art. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile).

        1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 1.000 miliardi di lire possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortili volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento dell'attività consortile attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non superiore al 50 per cento.
        2. I fondi di garanzia interconsortili sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 1.
        3. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.
        4. I confidi che non aderiscono ad un fondo di garanzia interconsortile devono versare annualmente il 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, entro il termine indicato nel comma 3, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ed utilizzata in eguale misura per gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 31 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
        5. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi del comma 3, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 4 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.


Art. 8.

(Disciplina fiscale).

        1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
        2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
        4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le operazioni effettuate dal confidi nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1.
        5. I confidi sono esenti dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese.


Capo II

CONFIDI DI INTERMEDIAZIONE
CREDITIZIA


Art. 9.

(Valore delle garanzie).

        1. I confidi di intermediazione creditizia disciplinati dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da essi prestate nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerate equivalenti a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.
        2. I confidi di intermediazione creditizia possono rilasciare garanzie ed impegni di firma anche per finalità ed obbligandosi verso soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie e agli impegni indicati dal presente comma.


Art. 10.

(Norme generali).

        1. I confidi di intermediazione creditizia sono costituiti sotto forma di società consortile per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
        2. Il capitale sociale non è inferiore a 200 milioni di lire, e deve essere interamente versato.
        3. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 3 miliardi di lire.
        4. La denominazione sociale deve contenere l'espressione "confidi di intermediazione creditizia".
        5. Al capitale dei confidi di intermediazione creditizia possono partecipare, oltre alle imprese di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, banche ed altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalle imprese.


Art. 11.

(Operatività).

        1. I confidi di intermediazione creditizia esercitano la propria attività prevalentemente a favore delle imprese socie.
        2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, i singoli confidi di intermediazione creditizia ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dalle imprese di cui al comma 1, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.


Art. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia).

        1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad essi si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.
        2. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilita dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.


Art. 13.

(Norme applicabili).

        1. I confidi di intermediazione creditizia sono soggetti alle disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con quelle del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, assumendo tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello di cui all'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.


Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 14.

(Fusioni e trasformazioni).

        1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire confidi di intermediazione creditizia ai sensi delle disposizioni del capo II.
        2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ma qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
        3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio o società consortile che abbia ad oggetto la prestazione delle garanzie collettive ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Alle fusioni di cui al comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confidi.
        4. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.


Art. 15.

(Agevolazioni).

        1. I confidi, anche di intermediazione creditizia, fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.


Art. 16.

(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).

        1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dall'articolo 3, salva fino ad allora l'attuazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 2.
        2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
        3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.
        4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.


Art. 17.

(Quote ed azioni dei confidi).

        1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.
        2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.


Art. 18.

(Disposizioni di attuazione).

        1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, si applica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
        2. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle attività produttive provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari dall'attuazione dell'articolo 11 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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