XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1153




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 6 marzo 1958, n. 206, veniva autorizzata l'Amministrazione finanziaria a procedere alla vendita a trattativa privata di terreni per circa 292 are e dei fabbricati sugli stessi insistenti a favore della cooperativa agricola dei coltivatori diretti di Treporti per il prezzo di lire 35 milioni, con vincolo di destinazione del bene ad usi agricoli e riserva di diritto di superficie a favore dello Stato. Una volta accertato in sede di istruttoria per la vendita che sulla zona erano stati costruiti, o erano in corso di costruzione, da parte dei singoli soci della cooperativa altri nuovi fabbricati, buona parte dei quali da destinare ad uso diverso da quello agricolo, l'Amministrazione finanziaria ritenne opportuno sospendere la procedura di vendita.
        Con la legge 4 ottobre 1986, n. 652, si superavano i criteri della legge 6 marzo 1958, n. 206, e per soddisfare le esigenze sempre più impellenti di provvedere ad una definizione giuridica certa dei rapporti tra i soci della cooperativa si autorizzava la cessione del compendio con condizioni e modalità che tenevano conto della situazione di fatto così come si era modificata successivamente al 1958.
        Nella legge 4 ottobre 1986, n. 652, si prevedeva tra l'altro che la cessione del fondo era sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del 2 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.
        Nella legge 4 ottobre 1986, n. 652, era prevista inoltre la possibilità di rateizzazione fino a dieci annualità del pagamento di non oltre il 75 per cento del dovuto con interessi calcolati nella misura del 12 per cento.
        Purtroppo lungaggini burocratiche hanno fatto sì che il primo rogito di compravendita sia potuto avvenire soltanto in data 10 aprile 1996, quasi dieci anni dopo l'approvazione della legge 4 ottobre 1986, n. 652; di conseguenza il prezzo di compravendita è risultato maggiorato del 40 per cento pari al 4 per cento annuo moltiplicato per dieci e la possibilità di rateizzazione con interessi calcolati nella misura del 12 per cento risente di considerazioni che potevano essere valide dieci anni fa, ma che appaiono oggi effettivamente eccessive rispetto al costo attuale del denaro.
        Pertanto, clausole che potevano apparire ragionevoli se i rogiti fossero avvenuti in tempi ragionevolmente brevi, suonano come punitive a causa di ritardi burocratici di cui non sono certamente responsabili i soci della cooperativa.
        Con la presente proposta di legge si prevede di calcolare gli interessi sulla base del tasso ufficiale di sconto, con il massimo del 12 per cento e che dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al rogito venga applicato il canone semestrale dell'1 per cento.
        Gli oltre quaranta anni trascorsi dal primo progetto di legge e i quindici anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 652 del 1986 hanno inoltre reso molto complessa la situazione degli originali assegnatari, alcuni nel frattempo deceduti ed altri ormai in età avanzata. Si propone pertanto di precisare meglio il novero degli aventi diritto richiamando nell'ordine gli assegnatari, gli eredi, i parenti in linea retta ed in mancanza di questi soggetti gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 443 del codice civile.




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