XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1153
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 6 marzo 1958, n.
206, veniva autorizzata l'Amministrazione finanziaria a
procedere alla vendita a trattativa privata di terreni per
circa 292 are e dei fabbricati sugli stessi insistenti a
favore della cooperativa agricola dei coltivatori diretti di
Treporti per il prezzo di lire 35 milioni, con vincolo di
destinazione del bene ad usi agricoli e riserva di diritto di
superficie a favore dello Stato. Una volta accertato in sede
di istruttoria per la vendita che sulla zona erano stati
costruiti, o erano in corso di costruzione, da parte dei
singoli soci della cooperativa altri nuovi fabbricati, buona
parte dei quali da destinare ad uso diverso da quello
agricolo, l'Amministrazione finanziaria ritenne opportuno
sospendere la procedura di vendita.
Con la legge 4 ottobre 1986, n. 652, si superavano i
criteri della legge 6 marzo 1958, n. 206, e per soddisfare le
esigenze sempre più impellenti di provvedere ad una
definizione giuridica certa dei rapporti tra i soci della
cooperativa si autorizzava la cessione del compendio con
condizioni e modalità che tenevano conto della situazione di
fatto così come si era modificata successivamente al 1958.
Nella legge 4 ottobre 1986, n. 652, si prevedeva tra
l'altro che la cessione del fondo era sottoposta alla
condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei
canoni fissati nella misura del 2 per cento del prezzo
stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei
singoli lotti dalla data di entrata in vigore della legge fino
a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre
compiuto.
Nella legge 4 ottobre 1986, n. 652, era prevista inoltre
la possibilità di rateizzazione fino a dieci annualità del
pagamento di non oltre il 75 per cento del dovuto con
interessi calcolati nella misura del 12 per cento.
Purtroppo lungaggini burocratiche hanno fatto sì che il
primo rogito di compravendita sia potuto avvenire soltanto in
data 10 aprile 1996, quasi dieci anni dopo l'approvazione
della legge 4 ottobre 1986, n. 652; di conseguenza il prezzo
di compravendita è risultato maggiorato del 40 per cento pari
al 4 per cento annuo moltiplicato per dieci e la possibilità
di rateizzazione con interessi calcolati nella misura del 12
per cento risente di considerazioni che potevano essere valide
dieci anni fa, ma che appaiono oggi effettivamente eccessive
rispetto al costo attuale del denaro.
Pertanto, clausole che potevano apparire ragionevoli se i
rogiti fossero avvenuti in tempi ragionevolmente brevi,
suonano come punitive a causa di ritardi burocratici di cui
non sono certamente responsabili i soci della cooperativa.
Con la presente proposta di legge si prevede di calcolare
gli interessi sulla base del tasso ufficiale di sconto, con il
massimo del 12 per cento e che dalla data di entrata in vigore
della presente legge sino al rogito venga applicato il canone
semestrale dell'1 per cento.
Gli oltre quaranta anni trascorsi dal primo progetto di
legge e i quindici anni trascorsi dall'approvazione della
legge n. 652 del 1986 hanno inoltre reso molto complessa la
situazione degli originali assegnatari, alcuni nel frattempo
deceduti ed altri ormai in età avanzata. Si propone pertanto
di precisare meglio il novero degli aventi diritto richiamando
nell'ordine gli assegnatari, gli eredi, i parenti in linea
retta ed in mancanza di questi soggetti gli obbligati a
prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 443 del codice
civile.