XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1153




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono sostituiti dai seguenti:

        "3. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte degli acquirenti dei canoni semestrali fissati nella misura del 2 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla stipula dei relativi contratti i canoni saranno fissati nella misura dell'1 per cento semestrale.
            4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto.
            5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo l'utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.
            6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta. In mancanza di tali soggetti hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Gli acquirenti devono essere insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
            7. Il pagamento delle somme di cui ai commi da 1 a 6 ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge".



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