XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1153
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 4
ottobre 1986, n. 652, sono sostituiti dai seguenti:
"3. La cessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte degli acquirenti dei canoni semestrali
fissati nella misura del 2 per cento del prezzo stabilito per
l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti
sino alla data di entrata in vigore della presente legge. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
fino alla stipula dei relativi contratti i canoni saranno
fissati nella misura dell'1 per cento semestrale.
4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione
finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci
annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei
corrispettivi di cui ai commi 1 e 2. Ciascuna annualità è
maggiorata di interessi calcolati nella misura del tasso
ufficiale di sconto.
5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di
acquisto è applicato un canone di affitto secondo
l'utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori
agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni
previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.
6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del
presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari
e dei loro eredi e parenti in linea retta. In mancanza di tali
soggetti hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a
prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice
civile. Gli acquirenti devono essere insediati sui lotti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il pagamento delle somme di cui ai commi da 1 a 6
ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto
per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge".