XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1147
Onorevoli Colleghi! - Il problema che si sottopone alla
vostra attenzione riguarda una ristretta categoria di ex
impiegati dello Stato, che lottano da anni per ottenere
giustizia, ma, a causa della breve durata di alcune delle
legislature che si sono succedute in passato, non è stato
possibile portare a compimento la loro battaglia. Si tratta
più precisamente dei direttori aggiunti di divisione o
equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai
sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972 i direttori di sezione o
equiparati, in sede di promozione, sono stati discriminati
attribuendo ad alcuni di essi la qualifica di pertinenza di
direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e ad altri
invece, quella anomala di direttore aggiunto di divisione o
equiparato.
Con l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.
312, sembrava che la situazione si fosse riequilibrata, in
quanto all'articolo 155, quinto comma, è previsto il
conferimento, anche in soprannumero, della promozione a
direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ai direttori
aggiunti di divisione o equiparati che abbiano conseguito tale
qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestissero la
qualifica di direttore di sezione o equiparata.
L'applicazione di tale norma è stata disattesa sia dagli
organi amministrativi che da quelli giurisdizionali (tribunale
amministrativo regionale e Consiglio di Stato), eccependo la
mancanza in essa di un esplicito riferimento ai pensionati.
Sta di fatto, però, che il Consiglio di Stato, sezione VI, con
decisione n. 732 del 6 giugno 1989, ha accolto il ricorso di
un impiegato del Ministero della pubblica istruzione con
qualifica di direttore aggiunto di divisione, collocato a
riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge con trattamento pensionistico di dirigente superiore.
La mancata applicazione, nei confronti dei direttori
aggiunti in questione, dell'articolo 155 della legge 11 luglio
1980, n. 312, ha perpetuato una situazione umiliante ed
insostenibile, in particolare per i direttori aggiunti ex
combattenti i quali, avvalendosi dell'opzione loro offerta dal
citato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 748 del 1972, chiesero in luogo della qualifica di
direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, che
comportava un trattamento pensionistico di primo dirigente, il
parametro 530+a.p., al tempo più favorevole!
La stessa opportunità dell'opzione veniva offerta anche ai
direttori di sezione ex combattenti con facoltà di scegliere o
il parametro 426 o la qualifica di direttore di divisione del
ruolo ad esaurimento che comportava, come sopra detto, il
trattamento pensionistico di primo dirigente.
La legge 17 aprile 1985, n. 141, recante norme in materia
di perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei
pubblici dipendenti, ha fissato gli aumenti per categorie,
attribuendo ai dirigenti, compresi quindi anche i direttori di
sezione che hanno optato per il trattamento di primo
dirigente, un aumento del 20,30 per cento e ai non dirigenti,
ivi compresi i direttori aggiunti che hanno optato per il
parametro 530 considerati non dirigenti, un aumento dell'11,60
per cento.
Da qui discende l'assurda e paradossale situazione che si
è verificata non certamente per l'imprevidenza degli
interessati, ma per una carenza della legislazione che, come
dimostrato, non ha tutelato adeguatamente le posizioni ed i
diritti acquisiti, e la cui applicazione, attraverso un
perverso meccanismo, ha attribuito ad una qualifica inferiore
un trattamento pensionistico di gran lunga più consistente di
quello della qualifica superiore, in palese dispregio degli
articoli 3 e 36 della Costituzione.
Da quanto sopra esposto corre l'obbligo morale di sanare
la posizione dei direttori aggiunti in questione, ed il
provvedimento che si propone tende appunto ad eliminare
siffatta ingiustizia, ricordando altresì che la I Commissione
permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni) della Camera dei deputati, nella seduta
del 21 maggio 1986, approvò all'unanimità un testo unificato
delle varie proposte di legge sul problema in questione
(vedasi bollettino delle Commissioni del 21 maggio 1986), ma
l'iter parlamentare non ha potuto avere seguito a causa
dell'interruzione anticipata della legislatura, e così è
avvenuto negli anni successivi.