XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1147
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La disposizione dell'articolo 155, quinto comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche ai direttori
aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro
il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede ai sensi dell'articolo 174 della legge 11
luglio 1980, n. 312.