XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1146
Onorevoli Colleghi! - Dopo una lunga trattativa fra il
Governo e le organizzazioni sindacali del comparto scuola, il
20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il contratto relativo
al triennio 1982-1984, tradotto normativamente con il decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. I
miglioramenti economici concordati furono rateizzati d'accordo
con i sindacati, che vollero essere comprensivi di fronte alle
difficoltà contingenti del Ministero del tesoro.
Secondo una prassi costante, il personale cessato dal
servizio nell'arco del triennio contrattuale aveva sempre
percepito l'intero beneficio economico in un'unica soluzione;
per il triennio precedente 1979-1981, che pure prevedeva
aumenti scaglionati in tre rate (70 per cento, 21 per cento e
9 per cento), i pensionati fruirono della somma globale
concordata. La resistenza lungamente opposta dal Governo per
esigenze di bilancio ebbe come conseguenza una "appendice" al
testo dell'accordo (firmato a ben sedici mesi dalla scadenza
del precedente): la dichiarazione a verbale di un sindacato
(lo SNALS) che aveva condotto le trattative, per la
corresponsione dei miglioramenti integrali ai pensionati
nell'arco del triennio, in correlazione con gli scaglionamenti
erogati al personale in servizio.
Con la circolare applicativa del decreto del Presidente
della Repubblica n. 345 del 1983, n. 292 del 27 ottobre, fu
invece escluso totalmente il personale cessato dal servizio
nel 1982 (decorrenza giuridica del contratto dal 1^ gennaio
1982) e fu escluso parzialmente il personale cessato nel
biennio successivo (decorrenza economica dal 1^ gennaio 1983,
con i seguenti scaglionamenti: 35 per cento nel 1983, 80 per
cento nel 1984, 100 per cento dal 1^ gennaio 1985).
La clamorosa ritrattazione del Governo, che pure con
dichiarazione a verbale si era impegnato almeno ad "assicurare
al personale collocato a riposo successivamente al 1^ gennaio
1983, l'adeguamento automatico delle pensioni (....)" fu
giustificata con riferimento al testo unico in materia di
trattamento di quiescenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, da
liquidare sulla base dell'ultimo stipendio integralmente
percepito (articolo 43). Si volle ignorare, però, che
all'epoca dell'approvazione del citato testo unico i
miglioramenti retributivi venivano erogati in un'unica
soluzione.
Proprio nel 1983 era entrata in vigore la legge quadro per
il pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che all'articolo 13
stabiliva la decorrenza di ogni contratto dal giorno
successivo alla scadenza del precedente. Soltanto nel 1988,
nel corso delle trattative per il contratto scuola del
triennio 1988-1990, il Governo si decise a fare proprio il
seguente emendamento del sindacato prima citato, lo SNALS: "In
ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro
29 marzo 1983, n. 93, i benefìci economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze previste dall'articolo 3 e nelle
percentuali di cui all'articolo 4 (22 per cento per il 1988 -
65 per cento per il 1989 - 100 per cento per il 1990), al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale" (articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 23
agosto 1988, n. 399).
Questa formula, poi inserita testualmente, senza
modifiche, nei contratti degli altri sette comparti pubblici,
è divenuta la base per un buon numero di ricorsi
giurisdizionali da parte di pensionati del triennio
1982-1984.
La sentenza n. 70512 del 1993 della Corte dei conti,
passata in giudicato, sancì il diritto alla riliquidazione del
trattamento pensionistico, con i benefìci economici integrali
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
345 del 1983, a favore dei circa 1500 ricorrenti, compresi i
pensionati del 1982. Ricorsi successivi ebbero esito
favorevole solamente per "il personale cessato dal servizio
nel periodo di vigenza economica", cioè dal 1^ gennaio
1983.
Infine, la Corte di conti in sezione di controllo, con
deliberazione n. 68 del 27 febbraio 1997, facendo proprio
l'indirizzo giurisprudenziale in atto da qualche anno,
riconobbe a tutto il personale cessato nel 1983 e nel 1984 gli
interi benefìci economici del contratto. Tale riconoscimento,
considerato "conforme a legge", ha indotto il Ministero della
pubblica istruzione ad emanare, in data 11 febbraio 1998,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, l'ormai notissima circolare n. 52, con la quale si
dispone la liquidazione o riliquidazione delle pensioni a
tutto il personale interessato, ricorrente o meno. Di
conseguenza, gli unici pensionati esclusi dal beneficio,
ricorrenti o meno, restano quelli del 1982.
Situazione analoga, anzi legislativamente identica,
risulta quella del triennio successivo; anche l'accordo
conclusosi con il decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209, vede la differenziazione fra decorrenza
economica (1^ gennaio 1985) e decorrenza economica (1^ gennaio
1986) con i miglioramenti economici scaglionati in tre rate
(30 per cento, 65 per cento e 100 per cento). Non esiste,
però, una delibera della Corte dei conti che ritenga "conforme
a legge, ai fini della liquidazione della pensione,
riconoscere a tutto il personale cessato dal servizio, per
qualsiasi causa, durante la vigenza del contratto, gli interi
benefìci economici dell'accordo" (come recita il primo
capoverso della citata circolare interministeriale n. 52 del
1998). Pertanto, nulla è stato riconosciuto degli aumenti
contrattuali neppure ai dipendenti collocati a riposo nel
biennio di vigenza economica (1986-1987).
In uno Stato di diritto è da ritenere ingiustificata ed
intollerabile una simile
disparità, che provoca la proliferazione delle famigerate
"pensioni d'annata".
L'unica possibilità di eliminare queste evidenti iniquità
resta l'approvazione di una legge ad hoc; è ciò che si
propone la presente proposta di legge e, pertanto, si confida
nell'adesione degli onorevoli colleghi.
Si fa presente che la clausola riparatoria introdotta nel
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988
per il contratto scuola del triennio 1988-1990 è stata
successivamente confermata nei contratti biennali 1998-1999 e
2000-2001, come è dimostrato dall'accordo già stilato
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e dalle organizzazioni sindacali per il
contratto dei dipendenti statali.