XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1146




        Onorevoli Colleghi! - Dopo una lunga trattativa fra il Governo e le organizzazioni sindacali del comparto scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il contratto relativo al triennio 1982-1984, tradotto normativamente con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. I miglioramenti economici concordati furono rateizzati d'accordo con i sindacati, che vollero essere comprensivi di fronte alle difficoltà contingenti del Ministero del tesoro.
        Secondo una prassi costante, il personale cessato dal servizio nell'arco del triennio contrattuale aveva sempre percepito l'intero beneficio economico in un'unica soluzione; per il triennio precedente 1979-1981, che pure prevedeva aumenti scaglionati in tre rate (70 per cento, 21 per cento e 9 per cento), i pensionati fruirono della somma globale concordata. La resistenza lungamente opposta dal Governo per esigenze di bilancio ebbe come conseguenza una "appendice" al testo dell'accordo (firmato a ben sedici mesi dalla scadenza del precedente): la dichiarazione a verbale di un sindacato (lo SNALS) che aveva condotto le trattative, per la corresponsione dei miglioramenti integrali ai pensionati nell'arco del triennio, in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio.
        Con la circolare applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, n. 292 del 27 ottobre, fu invece escluso totalmente il personale cessato dal servizio nel 1982 (decorrenza giuridica del contratto dal 1^ gennaio 1982) e fu escluso parzialmente il personale cessato nel biennio successivo (decorrenza economica dal 1^ gennaio 1983, con i seguenti scaglionamenti: 35 per cento nel 1983, 80 per cento nel 1984, 100 per cento dal 1^ gennaio 1985).
        La clamorosa ritrattazione del Governo, che pure con dichiarazione a verbale si era impegnato almeno ad "assicurare al personale collocato a riposo successivamente al 1^ gennaio 1983, l'adeguamento automatico delle pensioni (....)" fu giustificata con riferimento al testo unico in materia di trattamento di quiescenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, da liquidare sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito (articolo 43). Si volle ignorare, però, che all'epoca dell'approvazione del citato testo unico i miglioramenti retributivi venivano erogati in un'unica soluzione.
        Proprio nel 1983 era entrata in vigore la legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che all'articolo 13 stabiliva la decorrenza di ogni contratto dal giorno successivo alla scadenza del precedente. Soltanto nel 1988, nel corso delle trattative per il contratto scuola del triennio 1988-1990, il Governo si decise a fare proprio il seguente emendamento del sindacato prima citato, lo SNALS: "In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'articolo 3 e nelle percentuali di cui all'articolo 4 (22 per cento per il 1988 - 65 per cento per il 1989 - 100 per cento per il 1990), al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale" (articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 23 agosto 1988, n. 399).
        Questa formula, poi inserita testualmente, senza modifiche, nei contratti degli altri sette comparti pubblici, è divenuta la base per un buon numero di ricorsi giurisdizionali da parte di pensionati del triennio 1982-1984.
        La sentenza n. 70512 del 1993 della Corte dei conti, passata in giudicato, sancì il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con i benefìci economici integrali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, a favore dei circa 1500 ricorrenti, compresi i pensionati del 1982. Ricorsi successivi ebbero esito favorevole solamente per "il personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica", cioè dal 1^ gennaio 1983.
        Infine, la Corte di conti in sezione di controllo, con deliberazione n. 68 del 27 febbraio 1997, facendo proprio l'indirizzo giurisprudenziale in atto da qualche anno, riconobbe a tutto il personale cessato nel 1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto. Tale riconoscimento, considerato "conforme a legge", ha indotto il Ministero della pubblica istruzione ad emanare, in data 11 febbraio 1998, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'ormai notissima circolare n. 52, con la quale si dispone la liquidazione o riliquidazione delle pensioni a tutto il personale interessato, ricorrente o meno. Di conseguenza, gli unici pensionati esclusi dal beneficio, ricorrenti o meno, restano quelli del 1982.
        Situazione analoga, anzi legislativamente identica, risulta quella del triennio successivo; anche l'accordo conclusosi con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, vede la differenziazione fra decorrenza economica (1^ gennaio 1985) e decorrenza economica (1^ gennaio 1986) con i miglioramenti economici scaglionati in tre rate (30 per cento, 65 per cento e 100 per cento). Non esiste, però, una delibera della Corte dei conti che ritenga "conforme a legge, ai fini della liquidazione della pensione, riconoscere a tutto il personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa, durante la vigenza del contratto, gli interi benefìci economici dell'accordo" (come recita il primo capoverso della citata circolare interministeriale n. 52 del 1998). Pertanto, nulla è stato riconosciuto degli aumenti contrattuali neppure ai dipendenti collocati a riposo nel biennio di vigenza economica (1986-1987).
        In uno Stato di diritto è da ritenere ingiustificata ed intollerabile una simile disparità, che provoca la proliferazione delle famigerate "pensioni d'annata".
        L'unica possibilità di eliminare queste evidenti iniquità resta l'approvazione di una legge ad hoc; è ciò che si propone la presente proposta di legge e, pertanto, si confida nell'adesione degli onorevoli colleghi.
        Si fa presente che la clausola riparatoria introdotta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 per il contratto scuola del triennio 1988-1990 è stata successivamente confermata nei contratti biennali 1998-1999 e 2000-2001, come è dimostrato dall'accordo già stilato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle organizzazioni sindacali per il contratto dei dipendenti statali.




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