XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1146
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio
nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono
per l'intero ammontare i miglioramenti economici stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
345.
Art. 2,
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale
del triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
anche alla tredicesima mensilità e all'indennità di
buonuscita.