XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1146




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.


Art. 2,

        1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alla tredicesima mensilità e all'indennità di buonuscita.



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