XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1145
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 25 febbraio 1992, n.
210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati",
il Parlamento ha compiuto una scelta di civiltà.
Infatti, ammettendo una responsabilità pubblica con
conseguente provvedimento normativo di sostegno nei confronti
di cittadini fisicamente menomati, lesionati o resi infermi a
causa di vaccinazioni rese obbligatorie dall'autorità
sanitaria, si è inteso colmare - almeno moralmente - una
ingiustizia. Purtroppo, questa volontà del legislatore è stata
parzialmente compromessa. E' bene ricordare, in proposito, la
sentenza 14-22 giugno 1990, n. 307, della Corte
costituzionale, da cui - di fatto - è originata la citata
legge n. 210 del 1992. Con tale sentenza, infatti, la Corte
costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale della
legge 4 febbraio 1966, n. 51 (obbligatorietà della
vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non
prendeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso
di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui
all'articolo 2043 del codice civile, da contagio e da altra
apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla
vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportati da
bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza
personale diretta prestata al primo.
Ebbene, per moltissimi anni, le sfortunate famiglie che si
trovavano in tali condizioni si sono arrese di fronte
all'immunità circa la responsabilità dello Stato in materia;
la stessa scarsa pubblicizzazione, successivamente, della
citata legge n. 210 del 1992, ha determinato una sorta di
inerzia nella possibilità di fare valere i propri diritti nei
confronti dello Stato.
Anche se, ovviamente, ignorantia legis non excusat,
va notato che l'ulteriore sentenza della Corte
costituzionale (n. 118 del 15-18 aprile 1996) inerente la
parziale illegittimità costituzionale del comma 2
dell'articolo 2 della stessa legge n. 210 del 1992, seppur non
innovativa sul punto, ha ingenerato erroneamente la
convinzione che la materia non fosse compiutamente assodata e
definita.
Tra l'altro, oltre tutto ciò, è da rilevare lo stridente
contrasto presente all'interno della citata legge n. 210 del
1992 tra un diritto solennemente sancito dall'articolo 1
nonché riconosciuto e protetto dalla citata sentenza della
Corte costituzionale n. 307 del giugno 1990 e l'articolo 3
della medesima legge che, limitando in modo perentorio la
tempistica della relativa domanda, tende a comprimerlo,
sanzionarlo, renderlo - in definitiva - inefficace. E',
insomma, una vera contraddizione da eliminare. Proprio a
questo ragionamento ci si riferisce allorché, all'inizio di
questa relazione, si parlava di una ingiustizia solo
parzialmente sanata: diverse famiglie italiane non hanno più
tempi "utili" per vedersi riconoscere un diritto che come tale
non può soffrire di alcun tipo di termine.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non
si richiedono tradizionali e antiche riaperture di termini: si
chiede molto più semplicemente e correttamente che il dovere
dello Stato di assegnare un indennizzo a chi è stato menomato
non conosca quei termini che finiscono per annullare il
correlativo diritto e a rendere vuota la stessa sentenza della
Corte costituzionale da cui è originata la legge 25 febbraio
1992, n. 210.