XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1145
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo
di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla azienda
sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate
al Ministro della sanità. La azienda sanitaria locale
provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle
domande, all'istruttoria delle domande stesse e
all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla
base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono
il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità
organizzative".
2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, è abrogato.