XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1145




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità. La azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative".

        2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.



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