XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1143




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata a dare una rilevanza costituzionale al ruolo ed alla funzione delle Autorità indipendenti. Che vi sia questa necessità appare indubbio. Dagli anni 1980 in poi, infatti, nei più svariati campi possibili di intervento della pubblica amministrazione, del legislatore o della giurisdizione, sono sorte Autorità la cui stessa configurazione giuridica risulta oggi difficilmente individuabile. Le Autorità indipendenti, insomma, esportate dai modelli statunitensi già importati in Francia alcuni decenni fa, necessitano di una definitiva collocazione, per evitarne sia strumentalizzazioni dirigiste invasive dello Stato nei settori di competenza della società, sia duplicazioni o troppo marcate eterogeneità di organizzazione, funzioni e accordo tra le varie Autorità. In definitiva, le Autorità indipendenti, senza le quali oggi, forse, alcune decisioni non sarebbero assunte da alcun altro tipo di organismo, sono un nuovo e indipendente potere dello Stato con funzioni di garanzia. Un potere che concentra in sé alcune competenze legislative (funzioni di normazione secondaria), naturalmente amministrative, sostanzialmente giurisdizionali, superando contenziosi, e dunque un potere estrapolato, derivato dai tre essenziali elementi della tripolarità dei poteri dello Stato.
        In questo spirito e con queste finalità, il testo proposto specifica le finalità per le quali la legge può istituire Autorità indipendenti. Proprio per esigenze di garanzia si prevede che i tre quinti del Parlamento eleggano i titolari delle Autorità ai fini non di indirizzo, ma di raccordo, si prevede che una Commissione parlamentare istituita ad hoc rappresenti l'organo istituzionale di confronto con le Autorità indipendenti, onde evitarne l'isolamento rispetto al potere legislativo dal quale comunque prendono origine.




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