XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1143
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale è finalizzata a dare una rilevanza
costituzionale al ruolo ed alla funzione delle Autorità
indipendenti. Che vi sia questa necessità appare indubbio.
Dagli anni 1980 in poi, infatti, nei più svariati campi
possibili di intervento della pubblica amministrazione, del
legislatore o della giurisdizione, sono sorte Autorità la cui
stessa configurazione giuridica risulta oggi difficilmente
individuabile. Le Autorità indipendenti, insomma, esportate
dai modelli statunitensi già importati in Francia alcuni
decenni fa, necessitano di una definitiva collocazione, per
evitarne sia strumentalizzazioni dirigiste invasive dello
Stato nei settori di competenza della società, sia
duplicazioni o troppo marcate eterogeneità di organizzazione,
funzioni e accordo tra le varie Autorità. In definitiva, le
Autorità indipendenti, senza le quali oggi, forse, alcune
decisioni non sarebbero assunte da alcun altro tipo di
organismo, sono un nuovo e indipendente potere dello Stato con
funzioni di garanzia. Un potere che concentra in sé alcune
competenze legislative (funzioni di normazione secondaria),
naturalmente amministrative, sostanzialmente giurisdizionali,
superando contenziosi, e dunque un potere estrapolato,
derivato dai tre essenziali elementi della tripolarità dei
poteri dello Stato.
In questo spirito e con queste finalità, il testo proposto
specifica le finalità per le quali la legge può istituire
Autorità indipendenti. Proprio per esigenze di garanzia si
prevede che i tre quinti del Parlamento eleggano i titolari
delle Autorità ai fini non di indirizzo, ma di raccordo, si
prevede che una Commissione parlamentare istituita ad
hoc rappresenti l'organo istituzionale di confronto con le
Autorità indipendenti, onde evitarne l'isolamento rispetto al
potere legislativo dal quale comunque prendono origine.