XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1143
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo la sezione II del titolo IV della parte seconda
della Costituzione, è aggiunta la seguente:
"Sezione II-bis.
Le autorità indipendenti.
Art. 113-bis.- Per l'esercizio di funzioni di
garanzia, regolazione e vigilanza a tutela di diritti, libertà
e interessi garantiti dalla Costituzione, la legge può
istituire apposite Autorità secondo princìpi di imparzialità e
di adeguatezza.
Il Parlamento elegge, a maggioranza dei tre quinti dei
suoi componenti, i soggetti titolari delle Autorità di cui al
primo comma.
La legge stabilisce la durata del mandato, i requisiti di
eleggibilità e le garanzie di indipendenza delle Autorità.
Le Autorità riferiscono ad una Commissione parlamentare,
istituita per legge, sui risultati dell'attività svolta ed
ogni qualvolta ciò sia richiesto".