XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1143




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo la sezione II del titolo IV della parte seconda della Costituzione, è aggiunta la seguente:

"Sezione II-bis.

Le autorità indipendenti.

        Art. 113-bis.- Per l'esercizio di funzioni di garanzia, regolazione e vigilanza a tutela di diritti, libertà e interessi garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità secondo princìpi di imparzialità e di adeguatezza.
        Il Parlamento elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, i soggetti titolari delle Autorità di cui al primo comma.
        La legge stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le garanzie di indipendenza delle Autorità.
        Le Autorità riferiscono ad una Commissione parlamentare, istituita per legge, sui risultati dell'attività svolta ed ogni qualvolta ciò sia richiesto".



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