XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1141




        Onorevoli Colleghi! - Il recente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", nonché i persistenti disagi riscontrati nel settore dei servizi pubblici, hanno ulteriormente rafforzato la convinzione dell'assoluta urgenza di dotare l'intero settore dei servizi pubblici, nella fattispecie economici, di un corpus normativo di indirizzo, adeguato alle esigenze dei cittadini utenti e a quelle di un mercato europeo, in cui andrà prima assicurata e poi salvaguardata la nostra concorrenzialità, in un settore in cui è innegabile si giochino più sfide:

            la sfida della concorrenzialità e della competitività in un mercato allargato in cui il nostro assetto istituzionale ed economico è rimasto obsoleto e non ha tenuto il passo con una realtà economica in continua mutazione sia fuori dai confini nazionali sia dentro, rimanendo ai margini di quel radicale processo di apertura al mercato ed alla concorrenzialità che sta investendo l'economia nazionale e internazionale e non consentendo dunque, in particolare alle nostre società di servizi, di affrontare adeguatamente l'inevitabile selezione europea;

            la sfida della qualità di un servizio che ancora più degli altri deve perseguire e raggiungere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità ed in cui il cittadino perda il suo ruolo di mero utente, come si conviene in regimi di tipo monopolistico, e diventi cliente a tutti gli effetti, sempre maggiormente tutelato dalle disfunzioni di esso;

            la sfida della trasparenza, intesa soprattutto come formale distinzione di ruoli, come separazione fra il momento politico strategico di indirizzo e programmazione ed il piano, invece, dell'effettiva gestione del servizio; come effettiva par condicio fra tutti gli operatori privati e pubblici nel solo interesse dei cittadini e dell'economia nazionale.
        Per realizzare quanto sopra enunciato il punto di partenza non può che essere il riassetto della cornice normativa del settore o, meglio ancora, il dotarsi di un'adeguata legislazione, la quale, traendo certo spunto dal titolo V (Servizi e interventi pubblici locali) del testo unico, ma avendo particolarmente presente la normativa europea, le indicazioni che da essa ne derivano, oltreché prendendo atto di pronunce giurisdizionali costrette spesso a fare ciò che invece la legge dovrebbe fare, ovvero creare diritto, riformi profondamente ed organicamente l'intero settore dei servizi pubblici economici.
        Si rende necessaria una regolamentazione che indichi un cambiamento di rotta sostanziale e che, aprendo il settore alle logiche del mercato e della concorrenza, tracci una volta per tutte un "cambiamento di rotta" che trovi il suo punto di sintesi fra la necessaria logica del libero mercato e l'etica stessa del "servizio alla comunità", fra l'inarrestabile competitività e la salvaguardia dell'interesse collettivo.
        Se è vero che i processi di internazionalizzazione di apertura delle frontiere spingono verso una liberalizzazione dei servizi, contribuendo ad affermare le leggi di mercato, è altresì vero che a fronte di ciò c'è bisogno di realizzare un tessuto più radicato per la coesione sociale e che gli spazi di concorrenza vanno dunque ampliati facendo leva sulla loro capacità di soddisfare in modo migliore i bisogni dei consumatori, passando attraverso processi di modernizzazione che, sapendo cogliere le potenzialità di sviluppo che una gestione manageriale ed imprenditoriale può realizzare, diventino anche motivo per un rilancio in termini occupazionali e di crescita dell'economia italiana, oltre a soddisfare le più diversificate esigenze economiche, produttive ma anche civili e sociali.
        L'assetto normativo ed operativo che caratterizza questo settore del nostro Paese è connotato da un ruolo primario attribuito agli enti locali sia a livello di indirizzi e responsabilità politico-amministrativi, sia anche, e soprattutto, per le modalità di concreta erogazione dei servizi all'utenza. E' infatti ben nota a tutti la presenza predominante delle strutture di proprietà degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici economici in forme giuridiche diverse: aziende speciali monocomunali o consortili, società per azioni maggioritarie pubbliche, gestioni economali dirette. Tutti questi organismi erogano servizi di competenza in base ad affidamento diretto a tempo indeterminato da parte dell'ente proprietario, senza rapporto concessorio, né tantomeno in seguito a gara ad evidenza pubblica, seguendo l'impostazione del citato titolo V del testo unico. In aggiunta, i concessionari privati di servizi pubblici locali, penalizzati da un'impostazione che non valorizza ma anzi scoraggia l'apporto in termini di know-how privatistico, ricoprono un ruolo nettamente minoritario, per lo più concentrato nei comuni di minori dimensioni.
        Le motivazioni storiche, politiche ed economiche di questo assetto, che è peculiare del nostro Paese, non possono essere ripercorse compiutamente in questa sede: peraltro è noto che l'impostazione pubblicistica del settore risale a scelte operate fin dall'inizio del secolo, motivate dalla connotazione monopolistica o semimonopolistica di questi servizi, dalla loro essenzialità e dalla necessità di tutelare i ceti più deboli. Questa connotazione, ormai fuori dal tempo, è stata finora sempre riconfermata nel quadro normativo, anche il più recente, negli indirizzi di governo e resa operante dagli enti locali. In virtù di ciò si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova disciplina del settore incentrata sulla abrogazione degli articoli 112, 113 e 114 del testo unico. Gli interventi attuati dalla normativa in vigore sono stati, a giudizio del proponente, solo deboli e frammentarie risposte alle sfide della competitività, non affrontando alla radice i nodi strutturali del settore: questi interventi hanno mirato più che altro ad introdurre maggiore efficienza nelle attuali gestioni pubbliche e non ad aprire il settore alle logiche del mercato.
        Le più rilevanti criticità dell'attuale assetto cui sinteticamente si fa riferimento di seguito sono funzionali a fare comprendere l'urgenza del loro superamento, che costituisce appunto l'obiettivo principale della presente iniziativa legislativa.
        In primo luogo si invita alla riflessione sul modello societario, il quale rappresenta indubbiamente una cornice normativa ed in secondo luogo un modello gestionale senza dubbio più vantaggioso di cui gli enti partecipanti (nella quasi totalità amministrazioni pubbliche) hanno giustamente beneficiato, ma che non altrettanto giustamente è stato più che altro una formula in cui all'apporto privato sono stati riservati una partecipazione minimale (sovente in percentuale dello zero virgola) e un ruolo subalterno che si è concretizzato in una condivisione di vantaggi di una gestione che di fatto è rimasta a tutti gli effetti monopolistica.
        Si è trattato di un mercato chiuso, protetto e frammentato che non ha certo agevolato il coinvolgimento dei capitali privati necessari per la realizzazione dei grandi investimenti infrastrutturali di cui il settore ha assoluta esigenza (basti pensare al comparto idrico). Al contrario, le poche iniziative finora avviate di apertura al capitale privato si sono basate per lo più su cessioni di quote azionarie di minoranza delle società per azioni pubbliche, che hanno condotto ad esiti opposti e distorti rispetto alla finalità conclamata di aprire il mercato. In sostanza il privato, invece di introdurre concorrenzialità e pluralismo, invece di introdurre quegli elementi di innovazione e ammodernamento peculiari del know-how di una gestione privatistico-imprenditoriale, è stato invitato a sostanziarsi in un capitale di mero rischio, a condividere i vantaggi di una gestione blindata ed accentrata che non ha certo contribuito all'apertura di un mercato già poco o nulla concorrenziale.
        A dimostrazione di quanto affermato basti pensare che la procedura seguita nella scelta del socio privato di minoranza è sempre stata quella della scelta intuitus personae senza espletamento di alcuna selezione concorrenziale, conforme alla disciplina civilistica di un contratto societario fra privati, ma poco adatto all'ipotesi in cui uno dei soggetti sia un'amministrazione pubblica, la quale non è da ritenere ammissibile che possa aggirare quei vincoli pubblicistici dei provvedimenti amministrativi diretti a garantire il confronto concorrenziale che solo assicura quella trasparenza, quell'imparzialità e quel buon andamento che sono i parametri a cui l'agire amministrativo deve sempre ispirarsi. In aggiunta, ma forse ancora più grave, è la procedura seguita per l'affidamento del servizio stesso. Nonostante i dettami normativi comunitari che richiedono procedure ad evidenza pubblica nell'affidamento del servizio alla società, ovvero quelle procedure concorsuali che di norma devono essere seguite in materia di appalti sia che si tratti di opere o di servizi, le società miste a prevalente capitale pubblico sono state esonerate dall'applicazione di tale procedura concorrenziale, ritenendole in via puramente interpretativa (non essendoci alcuna chiara dizione al riguardo) amministrazioni esse stesse e quindi beneficiarie di un trattamento privilegiato che consente loro di essere trattate in questo specifico caso come se fossero "estensioni delle amministrazioni" e quindi organismi di diritto pubblico, ma formalmente qualificate - anche dalla giurisprudenza, e di conseguenza regolamentate come organismi di diritto privato, società appunto - che usufruiscono di tutti quei vantaggi che tale natura giuridica privatistica comporta.
        In sostanza si è trovato il sistema affinché esse possano godere dei vantaggi dell'uno e dell'altro status giuridico a seconda della situazione.
        Il modello istituzionale cui abbiamo accennato risulta un modello superato nel quale assistiamo alla mancata distinzione dei ruoli fra il momento politico strategico di indirizzo, governo e controllo, che è di spettanza dell'ente locale ed il momento della gestione effettiva di competenza dell'azienda erogatrice del servizio. E' chiaro che questa sana contrapposizione di ruoli fra chi è gestore e che dovrebbe quindi essere controllato, e chi, al contrario, essendo amministrazione pubblica che ha dato in concessione il servizio dovrebbe controllare, è assai improbabile quando l'ente locale è anche proprietario dell'azienda o comunque partecipa la società nella quasi totalità, dando origine al controproducente fenomeno per cui il "controllore" è anche il "controllato" e che dovrebbe semmai arrivare ad essere giudice di se stesso.
        Siamo dunque in presenza di modelli obsoleti di relazione gerarchico-pubblicistica, in cui l'ente proprietario si avvale di un suo ente strumentale ad amministrazione autonoma invece del più moderno modello a base contrattualistica e a contrapposizione di ruolo e interessi. Si origina una commistione di competenze che diventa spesso sinonimo di una gestione blindata ed accentratrice che pregiudica l'interesse pubblico, il cui perseguimento dovrebbe invece rappresentare il primario obiettivo di ogni buona amministrazione. Il fatto che queste società siano "braccia" delle amministrazioni ci sembra che tradisca la voluntas legis che l'ha istituite, come conferma la stessa giurisprudenza che in vari casi ne ha negato la legittimità, con la motivazione della necessaria partecipazione di altri soci privati o pubblici diversi dalle amministrazioni territoriali, la cui presenza sarebbe condicio sine qua non della costituzione, delle società per azioni per la gestione dei servizi. A conferma di tale impostazione, evidentemente disattesa, vi è la stessa formulazione dell'articolo 113 del testo unico in cui si subordina l'ammissibilità della società per azioni locale alla opportunità di altri soggetti pubblici o privati. Strettamente collegata a questo aspetto e altrettanto contestabile è la modalità di associarsi a queste società che le singole amministrazioni, non facenti parte dei soci costitutivi, seguono: tramite la sottoscrizione di qualche azione (anche poche decine), ogni comune che lo desideri sceglie di affidare il servizio alla società semplicemente partecipandovi, senza una benché minima procedura ad evidenza pubblica che coinvolga, anche indirettamente, altri potenziali gestori presenti sul territorio su cui l'ente locale insiste. Si determinano dunque una eccessiva frammentazione e una correlativa dimensione territoriale inadeguata delle attuali gestioni, spesso ingessate in confini monocomunali sempre più asfittici e fuori tempo. Questa è una conseguenza negativa di incrostazioni legislative irrazionali nel decidere le modalità di gestione dei servizi pubblici sul proprio territorio, con meccanismi assai deboli e teorici di programmazione e integrazione a livello sovracomunale. Sono evidenti ricadute negative di questa situazione non solo in termini di diseconomie di scala, mancate sinergie con altre gestioni, difficoltà di integrazione tecnologica fra le distinte reti ed impianti; ma anche perché questi servizi operano in maniera ottimale solo in bacini fisico-idrogeografici ed urbanistici omogenei, e non confinanti con le ripartizioni amministrative.
        L'assenza di qualsiasi processo di separazione delle reti e degli impianti dal patrimonio dei soggetti gestori, misura che invece dovrebbe essere avviata almeno per i servizi a tendenziale monopolio naturale del territorio, aggrava la situazione. Questa separazione, peraltro di attuazione tecnica assai complessa, è lo strumento principe per assicurare una reale contendibilità di un mercato monopolistico a rete, eliminando una pesantissima barriera all'entrata di nuovi operatori. Ed è anche il modo migliore per introdurre il meccanismo concorrenziale del common carrier, ovvero la libertà di fornitura del servizio da parte di più soggetti attraverso le medesime infrastrutture e reti, che pertanto devono rimanere a controllo pubblico o tutt'al più consortile.
        Da considerare, inoltre, come elemento chiaramente anacronistico il caso di servizi espletati da imprenditori privati, erogazione tuttora svolta sulla base dell'istituto pubblicistico della concessione amministrativa rilasciata dall'ente territoriale. Gli indirizzi comunitari sono invece favorevoli all'utilizzo del meccanismo dell'autorizzazione, molto più orientato al mercato e alla pluralità di operatori.
        Inoltre, è noto che nel nostro ordinamento non esiste nemmeno l'obbligo della gara pubblica per l'affidamento ad un soggetto terzo della concessione di erogazione di un pubblico servizio; questa grave carenza è sempre più insostenibile, anche alla luce degli orientamenti della normativa europea.
        Occorre incentivare maggiormente la gestione affidata a società a maggioranza di capitale privato, allontanando il rischio di occupazione da parte del pubblico e lasciando fare ai privati ciò che essi sono in grado di fare meglio.
        Il tentativo di "privatizzazione" che la legge n. 498 del 1992, all'articolo 12 (le cui disposizioni sono state successivamente modificate ed ora riprese dall'articolo 116 del testo unico), tentava di fare non ha trovato campo libero, come dimostra il successivo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996, che ha ammesso nella società per azioni a partecipazione pubblica minoritaria anche la partecipazione di pubbliche amministrazioni e società miste oltre l'ente locale promotore e il socio privato di maggioranza, quasi ad arginare un pericolo di "troppo privato".
        Inoltre, a dimostrazione della volontà, anche indiretta, di frenare questa privatizzazione sostanziale, si è prevista l'obbligatorietà (e non la facoltatività come avrebbe dovuto essere) di nominare uno o più amministratori e sindaci da parte dei soci pubblici, limitando e ostacolando quell'esempio di project financing che essa doveva rappresentare, sostituendosi al "pubblico", ove questi era nell'impossibilità di raggiungere i medesimi risultati in termini di efficienza, economia e qualità.
        Infine, ma non di secondaria importanza, va sottolineato il ruolo subalterno in cui è confinata l'utenza. I cittadini fruitori del servizio non possono essere relegati ad un ruolo di semplici destinatari passivi del servizio, bensì devono poter essere considerati clienti a tutti gli effetti. Per fare ciò, occorre rendere indispensabile l'aspetto del customer satisfaction, da realizzare attraverso la creazione delle carte dei servizi, ovvero gli statuti dei diritti dell'utenza.
        Sulla scia del neoriconoscimento della figura del giudice risarcitore, si rende opportuno disciplinare gli aspetti del reclamo e semmai rimborso, affinché si realizzi un'effettiva tutela dell'utenza.
        E' la soddisfazione dell'utenza il parametro che misura la riuscita del servizio che la società offre ad una comunità che deve essere composta sempre meno da utenti e sempre maggiormente da clienti. A fianco degli strumenti dovranno essere previste apposite strutture, nella specie organismi di controllo, in cui lo scambio anche in termini propositivi fra cittadini e soggetto gestore possa avvenire.
        Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge risponde, tra l'altro, ad autorevoli riflessioni sul sistema dei servizi pubblici locali cui reputiamo coerente la nostra replica legislativa. In particolare, il 20 maggio 1998, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sosteneva che: "il suddetto settore stenta ancora ad aprirsi alla concorrenza essendo costellato di limitazioni legali all'accesso nonché ed in quanto colmo di diritti speciali ed esclusivi".
        Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il 17 giugno 1998, nella sua relazione alla Camera dei deputati, dopo aver sostenuto che l'assetto di tali settori economici risentiva ancora troppo della presenza dominante di imprese pubbliche che causava diseconomie e posizioni di rendita e chiaramente affermato che la luce ed il gas costavano troppo, aveva concluso che era indispensabile la separazione tra reti e produzione-fornitura per favorire la concorrenza.
        Da queste autorevoli premesse, tuttora attuali, deriva la presente proposta di legge, che è innanzitutto uno strumento, composto da non molti articoli "principio" che saranno poi completati dalla prassi e dalle decisioni del sistema delle autonomie locali, contro ogni forma di antiquato ed irrazionale privilegio finalizzata a liberalizzare ed europizzare un settore strategico, soprattutto in futuro, quale quello dei servizi pubblici locali.
        Il capo I stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge.
        In particolare, l'articolo 1 definisce i servizi pubblici economici locali e le modalità generali di erogazione. Gli articoli 2 e 3 prevedono l'individuazione delle relative categorie e fattispecie comprensibili in tali servizi.
        Il capo II individua le relative competenze regionali.
        In particolare, l'articolo 4, ribadisce le competenze regionali in materia mentre gli articoli 5 e seguenti prevedono, nell'agenzia regionale per i servizi pubblici locali, lo strumento di regolazione tramite il quale si esplicano tali competenze, relative finalità di garanzia ed efficienza, poteri e forme organizzative di tale agenzia e sua specifica previsione di raccordo con la clientela.
        Il capo III disciplina le competenze e le forme di collaborazione tra gli enti locali. Esso si compone dell'articolo 9, che prevede le modalità associative per gli enti locali nei casi eccezionali in cui risulti irrazionale la gestione in economia dei servizi pubblici economici locali. All'articolo 10 si individuano le competenze congiunte di regolazione e controllo affidate agli enti locali.
        Il capo IV individua i soggetti gestori e le modalità di erogazione dei servizi. All'articolo 11 si prevedono le forme societarie di gestione, mentre all'articolo 12 si rileva l'aspetto fondamentale della presente proposta di legge e cioè che l'affidamento del servizio deve avvenire in seguito ad una gara ad evidenza pubblica siglata da una successiva convenzione regolatrice del servizio previsto all'articolo 13.
        Il capo V si riferisce alla separazione fra infrastrutture e gestori. Esso è composto dall'articolo 14 che prevede, ai fini di una effettiva concorrenzialità, entro tre anni, la separazione tra le proprietà di reti ed impianti rispetto ai soggetti gestori, mentre l'articolo 15 individua le competenze degli organismi di controllo delle infrastrutture.
        Il capo VI disciplina la normativa transitoria, prevedendo all'articolo 16 la trasformazione delle aziende speciali, all'articolo 17 la scadenza degli affidamenti diretti entro cinque anni, all'articolo 18 il divieto di nuove concessioni, all'articolo 19 le modalità del subentro dei nuovi gestori e all'articolo 20 l'abrogazione degli articoli 112, 113 e 114 del testo unico.




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