XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1141
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Definizioni).
1. I servizi pubblici economici locali, di seguito
denominati "SPEL", hanno per oggetto la produzione e
l'erogazione di beni, prestazioni ed attività a contenuto
economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e
generalizzate delle comunità locali.
2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da
soggetti privati o pubblici e sono assoggettati ai poteri di
regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalle
disposizioni vigenti agli enti locali, ai fini della
continuità, economicità e fruizione degli stessi in condizioni
di eguaglianza.
Art. 2.
(Individuazione).
1. Con legge dello Stato si provvede ad individuare gli
SPEL riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri
enti locali.
Art. 3.
(Esclusioni).
1. Non sono in alcun caso compresi fra le funzioni degli
SPEL:
a) l'espletamento delle funzioni istituzionali,
amministrative e autoritative di spettanza degli enti
locali;
b) i servizi di carattere sociale, educativo,
culturale e assistenziale svolti direttamente dagli enti
locali o da loro enti strumentali o istituzionali.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E
DEGLI ENTI STRUMENTALI
Art. 4.
(Competenze delle regioni
in materia di SPEL).
1. Alle regioni è attribuita potestà legislativa, di
indirizzo e di controllo sugli SPEL erogati nel proprio
territorio.
2. Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di erogazione degli SPEL.
Art. 5.
(Agenzia regionale
di regolazione degli SPEL).
1. L'attività di indirizzo e di controllo sugli SPEL è
esercitata da un apposito ente strumentale, istituito presso
ogni regione, denominato "agenzia regionale per i servizi
pubblici locali", di seguito denominata "agenzia".
2. L'agenzia è istituita con apposita legge regionale, da
approvare entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La legge regionale stabilisce altresì le
modalità di rappresentanza degli enti locali negli organi
dell'agenzia.
Art. 6.
(Finalità dell'agenzia).
1. All'agenzia competono le più ampie funzioni di
regolazione e di controllo degli SPEL sul territorio
regionale, nell'ambito degli atti di programmazione e di
indirizzo emanati dalla giunta regionale e dal consiglio
regionale.
2. L'attività di regolazione dell'agenzia è finalizzata al
raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità che assicurino il migliore risultato in termini di
costi e di qualità, trasparenza, informazione e continuità dei
servizi.
Art. 7.
(Competenze dell'agenzia).
1. Ai fini di cui all'articolo 6 l'agenzia garantisce pari
opportunità di accesso e concorrenza per la gestione degli
SPEL secondo parametri di efficienza, efficacia e
managerialità.
Art. 8.
(Poteri di regolazione dell'agenzia).
1. La legge regionale istitutiva dell'agenzia di cui
all'articolo 5, comma 2, individua gli ambiti territoriali
ottimali (ATO) per l'erogazione di ogni servizio.
2. Possono essere attribuite all'agenzia le seguenti
funzioni:
a) esprimere pareri sui piani di investimento
proposti dagli ATO di cui al comma 1 e realizzare il
coordinamento di essi a livello regionale ed
interregionale;
b) definire i criteri per la fissazione delle
tariffe nei limiti delle competenze attribuite a livello
regionale e locale;
c) predisporre i modelli di bando di gara per
l'affidamento dei servizi ai gestori e i modelli di
convenzione fra ambiti territoriali ottimali e gestori;
d) esprimere parere sul trasferimento dei
finanziamenti pubblici concernenti gli SPEL per le spese
correnti o per gli investimenti, destinati agli enti locali o
ai gestori;
e) segnalare agli organi competenti le disfunzioni
o le irregolarità nella gestione degli SPEL;
f) costituire al proprio interno un organo di
tutela della clientela disciplinato da apposita legge
regionale, finalizzato all'informazione organica dei servizi
offerti ai cittadini-utenti, preposto al ricevimento di
reclami sulle disfunzioni ed irregolarità dei servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, ai fini anche di eventuali rimborsi in caso di
lesione dei diritti dei fruitori, nonché alla verifica degli
standard di qualità e quantità del servizio. Tale organo
di tutela può redarre una apposita carta dei servizi
contenente uno statuto dei diritti del cittadino-utente,
relazionando annualmente agli organi regionali sulla propria
attività.
Capo III
COMPETENZE E FORME DI COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI
Art. 9.
(Forme di collaborazione tra gli enti locali).
1. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri
enti locali gestiscono gli SPEL in economia solo quando a
causa delle modeste dimensioni o per particolari
caratteristiche territoriali risulti inadeguata ogni altra
forma di gestione. Negli altri casi i comuni, le province e le
comunità montane rientranti in ogni ATO si associano per
l'esercizio congiunto delle funzioni di regolazione e di
controllo loro spettanti sugli SPEL erogati in quell'ambito,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art. 10.
(Competenze degli enti locali).
1. Decorso il periodo transitorio di cinque anni di cui
all'articolo 17, comma 2, gli enti locali associati di ogni
ATO:
a) predispongono il piano degli investimenti;
b) espletano le procedure di selezione dei gestori
di ogni servizio rientrante nelle competenze dell'ATO;
c) instaurano il rapporto di affidamento con la
società per azioni prescelta o rilasciano l'atto di
autorizzazione;
d) sottoscrivono con i gestori la convenzione
regolatrice di tutti gli aspetti tecnici, economici e di
servizio alla base del rapporto, secondo gli schemi
standard definiti dall'agenzia;
e) approvano le garanzie sui servizi e i
disciplinari di concessione proposti dai gestori e ne
controllano il rispetto, anche mediante verifiche ed
ispezioni;
f) fissano e modificano le tariffe dei servizi,
nei limiti delle competenze loro spettanti, secondo i criteri
definiti dall'agenzia e contenuti nella convenzione di cui
alla lettera d);
g) procedono alla risoluzione anticipata del
rapporto, in tutti i casi previsti dalla legge e dalla
convenzione di cui alla lettera d).
2. Gli enti locali, anche singolarmente, possono negoziare
direttamente con i gestori o con terzi la realizzazione di
opere ed estendimenti di opere che si rendano necessari dopo
la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, lettera
d), concordando le modalità di assunzione e recupero
della spesa.
3. Non possono ritenersi estendimenti di opere ai sensi
del comma 2 gli interventi che rientrano nella straordinaria
amministrazione, per i quali è necessario procedere ad una
nuova procedura di selezione.
Capo IV
SOGGETTI GESTORI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11.
(Soggetti gestori e criteri di selezione).
1. Decorso il periodo transitorio quinquennale di cui
all'articolo 17, comma 2,l'erogazione degli SPEL sottoposti
alla funzione di indirizzo dell'agenzia può essere svolta
esclusivamente da imprese costituite in forma di società di
capitali o società cooperative, salvo le gestioni in economia
ammesse in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 9.
2. In base alle caratteristiche tecnico-economiche di ogni
servizio, gli enti locali associati possono affidare ad un
unico gestore l'erogazione dell'intero servizio nell'ATO,
oppure affidare fasi separate del ciclo a gestori distinti, in
particolare quando l'entità degli investimenti necessari
richiede l'affidamento di una concessione autonoma di
costruzione e gestione di opere pubbliche. In tale ultimo caso
gli enti locali associati promuovono i più opportuni
meccanismi di coordinamento fra diversi gestori, anche
mediante la costituzione di società consortili.
3. Le procedure di affidamento o di autorizzazione non
possono richiedere alle imprese candidate qualificazioni
eccedenti le reali necessità del servizio.
4. Nelle società per azioni a partecipazione pubblica
maggioritaria la scelta del socio privato deve essere
effettuata per mezzo di una selezione ad evidenza pubblica in
cui siano rispettati i parametri del confronto concorrenziale
e sia garantita la parità di accesso fra tutti gli operatori
interessati, purché idonei dal punto di vista tecnico,
finanziario e gestionale.
Art. 12.
(Forme di gestione dei servizi e
modalità di affidamento).
1. L'affidamento del servizio ad una società ai sensi
dell'articolo 11 deve avvenire in seguito ad una gara ad
evidenza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo alle
società a partecipazione pubblica maggioritaria si applica la
procedura di scelta fondata sul metodo concorrenziale, come
previsto per le società a partecipazione pubblica minoritaria
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e dall'articolo 116 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Oggetto della gara può essere oltre all'entità del
canone anche il livello delle tariffe da applicare all'utenza,
nei limiti dell'autonomia riconosciuta al gestore dalle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
(Convenzione regolatrice del servizio).
1. La convenzione regolatrice del servizio deve essere
sottoscritta fra l'ente locale capofila dell'ATO ed il
soggetto affidatario, contestualmente all'affidamento del
servizio, secondo lo schema standard predisposto
dall'agenzia.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve in ogni caso
regolare i seguenti aspetti:
a) il piano dettagliato degli investimenti, o
contratto di programma, da effettuare nel periodo di
affidamento del servizio, con specifica indicazione delle
eventuali risorse pubbliche ad esso destinate;
b) il piano tariffario, nei limiti della
competenza locale, con specifica indicazione delle
agevolazioni tariffarie previste per finalità sociali o di
servizio e delle modalità di copertura di esse;
c) gli standard dei servizi previsti,
comprensivi degli obblighi manutentivi della rete e degli
impianti;
d) i canoni di concessione o subconcessione d'uso
delle infrastrutture tecniche non di proprietà del
concessionario, che quest'ultimo deve corrispondere.
3. Nel caso di servizi gestiti con regime autorizzativo,
l'atto di autorizzazione:
a) riporta gli standard minimi richiesti per
l'erogazione del servizio;
b) indica l'eventuale canone da corrispondere per
l'utilizzo di infrastrutture demaniali o di soggetti terzi;
c) stabilisce le tariffe minime applicabili dal
gestore, qualora la normativa attribuisca tale potere agli
enti locali;
d) contiene ogni altra disposizione tecnica o
economica che il gestore deve rispettare.
Capo V
SEPARAZIONE FRA
INFRASTRUTTURE E GESTORI
Art. 14.
(Indirizzi per la separazione
di reti e impianti).
1. Al fine di realizzare una effettiva concorrenzialità,
la parità di opportunità e l'eliminazione delle barriere di
accesso per i diversi operatori degli SPEL, entro tre anni
dall'istituzione ogni agenzia presenta alla giunta regionale
ed al consiglio regionale un progetto per la separazione della
proprietà delle infrastrutture tecnologiche dai soggetti
gestori, relativamente ai servizi a tendenziale monopolio
naturale territoriale.
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere istituiti
appositi organismi a base pubblicistica, consortile o
societaria partecipati dagli enti locali o dei soggetti
titolari degli impianti, nei quali devono essere conferiti i
citati cespiti.
Art. 15.
(Competenze degli organismi
di controllo delle infrastrutture).
1. Le competenze degli organismi di cui all'articolo 14,
comma 2, sottoposti agli indirizzi ed alla vigilanza
dell'agenzia, sono stabilite con apposita legge regionale.
Capo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 16.
(Trasformazione delle aziende speciali).
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aziende speciali comunali e consortili
esercenti gli SPEL devono essere trasformate in società per
azioni o società a responsabilità limitata, con le procedure
di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono esenti da
qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta.
Art. 17.
(Scadenza degli affidamenti diretti).
1. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) cessano d'ufficio le gestioni degli SPEL
affidate direttamente dagli enti locali a società controllata
dagli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 113 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, trasformata ai sensi dell'articolo 16 della presente
legge;
b) cessano d'ufficio le gestioni per conto e
convenzione, o equivalenti, affidate da altri enti locali a
società di cui alla lettera a);
c) cessano d'ufficio le concessioni di SPEL ad
altri soggetti, per le quali non sussiste una data certa di
scadenza o che siano state prorogate tacitamente dopo la
scadenza originaria;
d) cessano le gestioni in economia dirette degli
enti locali relativamente agli SPEL sottoposti al controllo
dell'agenzia.
2. Dodici mesi prima della scadenza del termine di cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti locali associati nei nuovi ATO costituiti ai sensi
dell'articolo 8 avviano le procedure per l'affidamento delle
concessioni ed il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi
soggetti gestori, da individuare secondo i criteri di cui
all'articolo 12. Contestualmente l'agenzia può autorizzare gli
enti locali di ogni ATO a risolvere anticipatamente eventuali
gestioni in concessione in corso, qualora ciò sia funzionale
per un affidamento del servizio su basi territoriali e
gestionali omogenee. Resta salvo il diritto del concessionario
cessato ad un adeguato preavviso e ad un equo indennizzo per
gli investimenti non ancora ammortizzati.
Art. 18.
(Divieto temporaneo di nuove concessioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti locali non possono procedere alla
stipula di ulteriori concessioni per l'erogazione di SPEL,
fino alla piena operatività delle nuove procedure di
affidamento di cui all'articolo 12.
2. Restano ammessi gli affidamenti in conto gestione o
equivalenti, purché di scadenza non superiore ai cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' altresì ammessa la proroga delle concessioni in
scadenza, fino al citato termine.
3. I rapporti di concessione che sono affidati in
violazione del divieto di cui al comma 1 sono annullabili su
iniziativa dell'agenzia; in ogni caso essi cessano d'ufficio
al termine del quinquennio transitorio.
Art. 19.
(Subentro dei nuovi gestori).
1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità del
servizio erogato all'utenza, nonché per tutelare i livelli
occupazionali, i bandi di gara di cui all'articolo 12 devono
prevedere appositi meccanismi e criteri, nell'evenienza del
subentro di nuove imprese al posto di precedenti società
controllate dagli enti locali, o di gestioni in economia degli
enti medesimi.
Art. 20.
(Abrogazione).
1. Gli articoli 112, 113 e 114 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
abrogati.