XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1141




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. I servizi pubblici economici locali, di seguito denominati "SPEL", hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni ed attività a contenuto economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.
        2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e fruizione degli stessi in condizioni di eguaglianza.


Art. 2.

(Individuazione).

        1. Con legge dello Stato si provvede ad individuare gli SPEL riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali.


Art. 3.

(Esclusioni).

        1. Non sono in alcun caso compresi fra le funzioni degli SPEL:

                a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali;

                b) i servizi di carattere sociale, educativo, culturale e assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali.

Capo II

COMPETENZE DELLE REGIONI E
DEGLI ENTI STRUMENTALI


Art. 4.

(Competenze delle regioni
in materia di SPEL).

        1. Alle regioni è attribuita potestà legislativa, di indirizzo e di controllo sugli SPEL erogati nel proprio territorio.
        2. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di erogazione degli SPEL.


Art. 5.

(Agenzia regionale
di regolazione degli SPEL).

        1. L'attività di indirizzo e di controllo sugli SPEL è esercitata da un apposito ente strumentale, istituito presso ogni regione, denominato "agenzia regionale per i servizi pubblici locali", di seguito denominata "agenzia".
        2. L'agenzia è istituita con apposita legge regionale, da approvare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La legge regionale stabilisce altresì le modalità di rappresentanza degli enti locali negli organi dell'agenzia.


Art. 6.

(Finalità dell'agenzia).

        1. All'agenzia competono le più ampie funzioni di regolazione e di controllo degli SPEL sul territorio regionale, nell'ambito degli atti di programmazione e di indirizzo emanati dalla giunta regionale e dal consiglio regionale.
        2. L'attività di regolazione dell'agenzia è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità che assicurino il migliore risultato in termini di costi e di qualità, trasparenza, informazione e continuità dei servizi.


Art. 7.

(Competenze dell'agenzia).

        1. Ai fini di cui all'articolo 6 l'agenzia garantisce pari opportunità di accesso e concorrenza per la gestione degli SPEL secondo parametri di efficienza, efficacia e managerialità.


Art. 8.

(Poteri di regolazione dell'agenzia).

        1. La legge regionale istitutiva dell'agenzia di cui all'articolo 5, comma 2, individua gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'erogazione di ogni servizio.
        2. Possono essere attribuite all'agenzia le seguenti funzioni:

                a) esprimere pareri sui piani di investimento proposti dagli ATO di cui al comma 1 e realizzare il coordinamento di essi a livello regionale ed interregionale;

                b) definire i criteri per la fissazione delle tariffe nei limiti delle competenze attribuite a livello regionale e locale;

                c) predisporre i modelli di bando di gara per l'affidamento dei servizi ai gestori e i modelli di convenzione fra ambiti territoriali ottimali e gestori;

                d) esprimere parere sul trasferimento dei finanziamenti pubblici concernenti gli SPEL per le spese correnti o per gli investimenti, destinati agli enti locali o ai gestori;

                e) segnalare agli organi competenti le disfunzioni o le irregolarità nella gestione degli SPEL;
                f) costituire al proprio interno un organo di tutela della clientela disciplinato da apposita legge regionale, finalizzato all'informazione organica dei servizi offerti ai cittadini-utenti, preposto al ricevimento di reclami sulle disfunzioni ed irregolarità dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai fini anche di eventuali rimborsi in caso di lesione dei diritti dei fruitori, nonché alla verifica degli standard di qualità e quantità del servizio. Tale organo di tutela può redarre una apposita carta dei servizi contenente uno statuto dei diritti del cittadino-utente, relazionando annualmente agli organi regionali sulla propria attività.


Capo III

COMPETENZE E FORME DI COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI


Art. 9.

(Forme di collaborazione tra gli enti locali).

        1. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali gestiscono gli SPEL in economia solo quando a causa delle modeste dimensioni o per particolari caratteristiche territoriali risulti inadeguata ogni altra forma di gestione. Negli altri casi i comuni, le province e le comunità montane rientranti in ogni ATO si associano per l'esercizio congiunto delle funzioni di regolazione e di controllo loro spettanti sugli SPEL erogati in quell'ambito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 10.

(Competenze degli enti locali).

        1. Decorso il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 17, comma 2, gli enti locali associati di ogni ATO:

                a) predispongono il piano degli investimenti;
            b) espletano le procedure di selezione dei gestori di ogni servizio rientrante nelle competenze dell'ATO;

                c) instaurano il rapporto di affidamento con la società per azioni prescelta o rilasciano l'atto di autorizzazione;

                d) sottoscrivono con i gestori la convenzione regolatrice di tutti gli aspetti tecnici, economici e di servizio alla base del rapporto, secondo gli schemi standard definiti dall'agenzia;

                e) approvano le garanzie sui servizi e i disciplinari di concessione proposti dai gestori e ne controllano il rispetto, anche mediante verifiche ed ispezioni;

                f) fissano e modificano le tariffe dei servizi, nei limiti delle competenze loro spettanti, secondo i criteri definiti dall'agenzia e contenuti nella convenzione di cui alla lettera d);

                g) procedono alla risoluzione anticipata del rapporto, in tutti i casi previsti dalla legge e dalla convenzione di cui alla lettera d).

        2. Gli enti locali, anche singolarmente, possono negoziare direttamente con i gestori o con terzi la realizzazione di opere ed estendimenti di opere che si rendano necessari dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, lettera d), concordando le modalità di assunzione e recupero della spesa.
        3. Non possono ritenersi estendimenti di opere ai sensi del comma 2 gli interventi che rientrano nella straordinaria amministrazione, per i quali è necessario procedere ad una nuova procedura di selezione.


Capo IV

SOGGETTI GESTORI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI


Art. 11.

(Soggetti gestori e criteri di selezione).

        1. Decorso il periodo transitorio quinquennale di cui all'articolo 17, comma 2,l'erogazione degli SPEL sottoposti alla funzione di indirizzo dell'agenzia può essere svolta esclusivamente da imprese costituite in forma di società di capitali o società cooperative, salvo le gestioni in economia ammesse in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 9.
        2. In base alle caratteristiche tecnico-economiche di ogni servizio, gli enti locali associati possono affidare ad un unico gestore l'erogazione dell'intero servizio nell'ATO, oppure affidare fasi separate del ciclo a gestori distinti, in particolare quando l'entità degli investimenti necessari richiede l'affidamento di una concessione autonoma di costruzione e gestione di opere pubbliche. In tale ultimo caso gli enti locali associati promuovono i più opportuni meccanismi di coordinamento fra diversi gestori, anche mediante la costituzione di società consortili.
        3. Le procedure di affidamento o di autorizzazione non possono richiedere alle imprese candidate qualificazioni eccedenti le reali necessità del servizio.
        4. Nelle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria la scelta del socio privato deve essere effettuata per mezzo di una selezione ad evidenza pubblica in cui siano rispettati i parametri del confronto concorrenziale e sia garantita la parità di accesso fra tutti gli operatori interessati, purché idonei dal punto di vista tecnico, finanziario e gestionale.


Art. 12.

(Forme di gestione dei servizi e
modalità di affidamento).

        1. L'affidamento del servizio ad una società ai sensi dell'articolo 11 deve avvenire in seguito ad una gara ad evidenza pubblica.
        2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo alle società a partecipazione pubblica maggioritaria si applica la procedura di scelta fondata sul metodo concorrenziale, come previsto per le società a partecipazione pubblica minoritaria dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e dall'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. Oggetto della gara può essere oltre all'entità del canone anche il livello delle tariffe da applicare all'utenza, nei limiti dell'autonomia riconosciuta al gestore dalle disposizioni vigenti.


Art. 13.

(Convenzione regolatrice del servizio).

        1. La convenzione regolatrice del servizio deve essere sottoscritta fra l'ente locale capofila dell'ATO ed il soggetto affidatario, contestualmente all'affidamento del servizio, secondo lo schema standard predisposto dall'agenzia.
        2. La convenzione di cui al comma 1 deve in ogni caso regolare i seguenti aspetti:

                a) il piano dettagliato degli investimenti, o contratto di programma, da effettuare nel periodo di affidamento del servizio, con specifica indicazione delle eventuali risorse pubbliche ad esso destinate;

                b) il piano tariffario, nei limiti della competenza locale, con specifica indicazione delle agevolazioni tariffarie previste per finalità sociali o di servizio e delle modalità di copertura di esse;

                c) gli standard dei servizi previsti, comprensivi degli obblighi manutentivi della rete e degli impianti;

                d) i canoni di concessione o subconcessione d'uso delle infrastrutture tecniche non di proprietà del concessionario, che quest'ultimo deve corrispondere.

        3. Nel caso di servizi gestiti con regime autorizzativo, l'atto di autorizzazione:

                a) riporta gli standard minimi richiesti per l'erogazione del servizio;
                b) indica l'eventuale canone da corrispondere per l'utilizzo di infrastrutture demaniali o di soggetti terzi;

                c) stabilisce le tariffe minime applicabili dal gestore, qualora la normativa attribuisca tale potere agli enti locali;

                d) contiene ogni altra disposizione tecnica o economica che il gestore deve rispettare.


Capo V

SEPARAZIONE FRA
INFRASTRUTTURE E GESTORI


Art. 14.

(Indirizzi per la separazione
di reti e impianti).

        1. Al fine di realizzare una effettiva concorrenzialità, la parità di opportunità e l'eliminazione delle barriere di accesso per i diversi operatori degli SPEL, entro tre anni dall'istituzione ogni agenzia presenta alla giunta regionale ed al consiglio regionale un progetto per la separazione della proprietà delle infrastrutture tecnologiche dai soggetti gestori, relativamente ai servizi a tendenziale monopolio naturale territoriale.
        2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere istituiti appositi organismi a base pubblicistica, consortile o societaria partecipati dagli enti locali o dei soggetti titolari degli impianti, nei quali devono essere conferiti i citati cespiti.


Art. 15.

(Competenze degli organismi
di controllo delle infrastrutture).

        1. Le competenze degli organismi di cui all'articolo 14, comma 2, sottoposti agli indirizzi ed alla vigilanza dell'agenzia, sono stabilite con apposita legge regionale.

Capo VI

NORME TRANSITORIE


Art. 16.

(Trasformazione delle aziende speciali).

        1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende speciali comunali e consortili esercenti gli SPEL devono essere trasformate in società per azioni o società a responsabilità limitata, con le procedure di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta.


Art. 17.

(Scadenza degli affidamenti diretti).

        1. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) cessano d'ufficio le gestioni degli SPEL affidate direttamente dagli enti locali a società controllata dagli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasformata ai sensi dell'articolo 16 della presente legge;

                b) cessano d'ufficio le gestioni per conto e convenzione, o equivalenti, affidate da altri enti locali a società di cui alla lettera a);

                c) cessano d'ufficio le concessioni di SPEL ad altri soggetti, per le quali non sussiste una data certa di scadenza o che siano state prorogate tacitamente dopo la scadenza originaria;

                d) cessano le gestioni in economia dirette degli enti locali relativamente agli SPEL sottoposti al controllo dell'agenzia.
        2. Dodici mesi prima della scadenza del termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali associati nei nuovi ATO costituiti ai sensi dell'articolo 8 avviano le procedure per l'affidamento delle concessioni ed il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi soggetti gestori, da individuare secondo i criteri di cui all'articolo 12. Contestualmente l'agenzia può autorizzare gli enti locali di ogni ATO a risolvere anticipatamente eventuali gestioni in concessione in corso, qualora ciò sia funzionale per un affidamento del servizio su basi territoriali e gestionali omogenee. Resta salvo il diritto del concessionario cessato ad un adeguato preavviso e ad un equo indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati.


Art. 18.

(Divieto temporaneo di nuove concessioni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali non possono procedere alla stipula di ulteriori concessioni per l'erogazione di SPEL, fino alla piena operatività delle nuove procedure di affidamento di cui all'articolo 12.
        2. Restano ammessi gli affidamenti in conto gestione o equivalenti, purché di scadenza non superiore ai cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. E' altresì ammessa la proroga delle concessioni in scadenza, fino al citato termine.
        3. I rapporti di concessione che sono affidati in violazione del divieto di cui al comma 1 sono annullabili su iniziativa dell'agenzia; in ogni caso essi cessano d'ufficio al termine del quinquennio transitorio.


Art. 19.

(Subentro dei nuovi gestori).

        1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità del servizio erogato all'utenza, nonché per tutelare i livelli occupazionali, i bandi di gara di cui all'articolo 12 devono prevedere appositi meccanismi e criteri, nell'evenienza del subentro di nuove imprese al posto di precedenti società controllate dagli enti locali, o di gestioni in economia degli enti medesimi.


Art. 20.

(Abrogazione).

        1. Gli articoli 112, 113 e 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.



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