XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1140




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo elaborato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati (atto Camera n. 6413-A) in materia di politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento in un testo unificato, nell'ambito del quale si è tenuto conto sia del disegno di legge governativo presentato al Senato della Repubblica, sia delle proposte di legge ad esso abbinate. Al Senato non è stata manifestata alcuna posizione contraria, neanche da parte delle forze dell'allora opposizione su questo provvedimento, che ha registrato invece il voto favorevole del gruppo del CCD e l'astensione dei gruppi di Alleanza nazionale, Forza Italia, Lega Nord e Rifondazione comunista.


1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

        Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di definire una complessiva ed organica riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, destinata a sostituire integralmente la normativa vigente (che fa capo alla legge 26 febbraio 1987, n. 49), sia in ordine all'impostazione generale della politica di aiuto pubblico allo sviluppo, sia in riferimento alla relativa normativa di dettaglio e di attuazione.
        Come sostiene Amartya Sen, "lo sviluppo è libertà": in coerenza con questa sintetica e profonda riflessione, dunque, è importante che il rilancio della cooperazione allo sviluppo passi attraverso il rafforzamento della democrazia e la promozione dei diritti umani, come fondamentale momento per la crescita sociale e civile dei Paesi destinatari degli aiuti allo sviluppo. Il testo si propone pertanto di segnare una vera e propria "inversione di rotta" rispetto al passato, contribuendo a definire la politica di cooperazione allo sviluppo, in primo luogo, come uno strumento di pace, di sviluppo sostenibile e di democrazia.
        Come è noto, la legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di, sviluppo", reca la più recente regolamentazione organica della materia e rappresenta il tentativo di rielaborare e di sintetizzare le precedenti esperienze legislative. Tale legge ha infatti riunificato nella cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari. Essa ha disegnato un complesso sistema di organi, procedure e strumenti, caratterizzato da un accentuato modello monocratico nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Essa ha tracciato le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali), che oggettivamente ne hanno in parte attenuato la portata innovativa. Vi è inoltre una insufficiente correlazione tra i principali strumenti d'intervento: i doni e i crediti di aiuto. Da un punto di vista finanziario, i mezzi per provvedere rispettivamente ai doni ed ai crediti vengono assegnati su base annuale, con legge finanziaria, a due diversi fondi: il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ed il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale. Entrambi i fondi sono dotati di una speciale autonomia che li sottrae alle procedure di contabilità ordinaria.
        Intervenendo incisivamente su tale quadro normativo, il testo adottato dalla III Commissione della Camera dei deputati nella XIII legislatura mantiene un impianto intimamente coerente con quello definito dal Senato della Repubblica, in prima lettura, tenendo ferme le scelte di base dell'altro ramo del Parlamento ed apportando una serie di aggiustamenti di prospettiva e di modifiche di carattere ordinamentale, che si sono dimostrate opportune durante il complesso ed approfondito esame di merito.


2. L'esame presso la III Commissione della Camera dei deputati nella XIII legislatura.

        Il testo elaborato dalla III Commissione è altresì il frutto di importanti contributi emersi soprattutto nel corso dei numerosi ed interessanti confronti e audizioni svolti con membri del Governo e degli organismi tecnici di gestione, presidenti delle regioni, rappresentanti del mondo della cooperazione, organismi e associazioni di settore, esperti ed esponenti della società civile, rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG), esponenti della cooperazione decentrata e personalità del mondo cattolico, soggetti impegnati nel settore del commercio equo e solidale e del risparmio etico, e rappresentanti del Comitato per le pari opportunità e di associazioni femminili.
        Da tali audizioni sono scaturiti suggerimenti e proposte particolarmente utili e significative, che la Commissione ha ritenuto di recepire all'interno del testo.
        La Commissione, già al termine del ciclo di audizioni informali, ha optato per l'adozione di un nuovo testo della citata proposta di legge atto Camera n. 6413, che è stato predisposto dal relatore. Questa scelta procedurale è infatti risultata quella maggiormente condivisa dai gruppi parlamentari: non pregiudicando la possibilità di introdurre altre modifiche in Commissione, essa ha inoltre consentito di apportare, nel seguito dell'esame, ulteriori innovazioni ed integrazioni al testo, che sono scaturite da tutti i gruppi presenti in Commissione e di cui si darà conto nell'illustrazione dettagliata del provvedimento.
        Il risultato finale dell'iter istruttorio è stato dunque il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, che si muove lungo questo "asse rinnovato" rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica, ma in una linea di sostanziale continuità con esso. Nel corso dell'esame al Senato, infatti, sono stati raggiunti importanti risultati su determinate questioni, con una sostanziale condivisione da parte di quasi tutti i gruppi parlamentari, che la III Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno tenere fermi. Alla fine del percorso in Commissione, è stato definito un provvedimento che modifica in maniera radicale l'impianto delineato dalla vigente legge n. 49 del 1987 e si articola lungo i seguenti capisaldi:

            la cooperazione allo sviluppo costituisce uno degli aspetti fondamentali della politica estera italiana, essendone "parte integrante". In questo quadro, si è ritenuto di mantenere gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) nell'ambito della responsabilità di governo del Ministero degli affari esteri, anche in ragione del fatto che le stesse forze di opposizione, quasi integralmente, hanno concordato sulla necessità di predisporre un quadro normativo e operativo sufficientemente chiaro, che tenga conto del ruolo centrale svolto dal Ministero degli affari esteri in tale materia;

            si articolano e distinguono i compiti di indirizzo, programmazione e concertazione;

            tenendo ferma una importante scelta fatta dal Senato della Repubblica, si opera una radicale innovazione in tema di organi di gestione dell'APS italiano, istituendo una apposita Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, attraverso la quale si supera il modello monocratico e si introduce un istituto che segue esempi ormai consolidati, esistenti in quasi tutti gli altri Paesi europei. Si tratta, dunque, di una legislazione largamente innovativa che crea un nuovo ente gestionale dotato di ampia autonomia, distinto dal Ministero degli affari esteri, pur essendo da quest'ultimo coordinato e vigilato. L'Agenzia ha il compito di dare applicazione alla programmazione degli aiuti definita dal Consiglio dei ministri, predisponendo un programma triennale di attività, nonché la funzione di individuare i singoli progetti attuativi degli indirizzi, provvedendo all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, dopo l'approvazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa. L'Agenzia diverrà quindi un organismo fondamentale nella gestione della cooperazione allo sviluppo;

            si configura la cooperazione italiana come impegno corale, che coinvolge tutti i soggetti e gli attori che compongono il "Sistema Italia";

            è altresì promosso un equilibrato bilanciamento tra le iniziative multilaterali e le iniziative bilaterali di aiuto allo sviluppo. In particolare, l'obiettivo del rafforzamento della dimensione bilaterale si inserisce all'interno di importanti riflessioni che la stessa Commissione sta svolgendo nei confronti delle grandi questioni che afferiscono all'assetto della architettura finanziaria internazionale. Tra tali questioni è compresa la stessa riforma degli strumenti finanziari internazionali (a partire dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale), anche in vista della Conferenza del G-8 di Genova, in cui si riprenderanno le tematiche del debito estero, della riduzione della povertà e degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, lasciate aperte nel corso dell'ultimo Vertice G-8 di Okinawa;

            sono rafforzati gli elementi di trasparenza e di controllo sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, cercando di individuare le specifiche responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, soprattutto a livello operativo, per fare in modo che la riforma della cooperazione allo sviluppo possa contribuire ad evitare che si verifichino alcuni degli inconvenienti del passato, che hanno talvolta comportato una gestione insufficiente e precaria degli aiuti allo sviluppo. E' inoltre rafforzato il concetto di valutazione degli effetti e del feedback degli interventi, che diviene elemento di base per una eventuale rimodulazione nella programmazione degli interventi medesimi;
            viene abolito il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla citata legge n. 49 del 1987, mediante la creazione di un nuovo "Fondo unico" per tutte le forme attraverso le quali si estrinseca la cooperazione allo sviluppo; si supera così la separazione tra due linee parallele e non sempre coordinate;

            si punta fortemente sull'idea di valorizzare le forme di cooperazione decentrata, promosse dalle autonomie locali anche con fondi propri, fino a prefigurare una vera e propria cooperazione "policentrica";

            il ruolo delle organizzazioni non governative è rafforzato, prevedendosi tra l'altro l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, delle ONG che possono ottenere specifici benefìci e contributi, nonché allargando la partecipazione ad altri soggetti quali quelli del risparmio etico e del commercio equo e solidale;

            accanto alla categoria dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, viene promossa la valorizzazione di una nuova categoria, quella degli "attori della cooperazione", che intende coinvolgere all'interno dell'attività dell'APS italiano, con un ruolo significativo, gli esponenti dell'industria, della piccola e media impresa, dell'artigianato, del cooperativismo, e dell'imprenditoria in generale;

            viene adeguatamente valorizzato il contributo dei volontari e dei cooperanti internazionali, che rappresentano le risorse umane indispensabili per la realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo.


3.3. Il quadro internazionale e comunitario di riferimento.

        Il testo in esame, dunque, opera una serie di importanti trasformazioni, anche al fine di contribuire alla realizzazione di quegli impegni che consentano all'Italia di partecipare fortemente al contesto internazionale delle attività di aiuto allo sviluppo.
        La coerenza con cui il nostro Paese sta cercando di perseguire l'attuazione degli obiettivi internazionali di sviluppo, fissati dalle grandi conferenze delle Nazioni Unite, è stata peraltro riconosciuta dall'OCSE (e dall'apposito Development Assistance Committee, DAC) nel suo ultimo rapporto, redatto a conclusione del "peer review" (monitoraggio) delle attività della cooperazione italiana tra il 1996 e il 2000, condotto tra marzo e giugno del 2000. Nel suo rapporto, tuttavia, l'OCSE/DAC, pur riconoscendo alla cooperazione italiana importanti passi in avanti, rivolge pressanti raccomandazioni per migliorare l'efficacia dei nostri aiuti, che hanno tutte, come punto di partenza, la fragilità e la reversibilità dei progressi compiuti dal 1993 in poi, in assenza di un radicale rafforzamento della struttura tecnica e manageriale della cooperazione italiana, ritenuto molto urgente.
        In questo quadro complessivo, va inoltre rilevato che il testo adottato dalla III Commissione assume grande rilievo anche al fine del rilancio degli obiettivi fissati dalla recente Convenzione di Cotonou (firmata nel giugno 2000), che ha sostituito la IV Convenzione di Lomé sugli aiuti allo sviluppo della Comunità europea in favore dei Paesi cosiddetti ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) ed appare in sintonia con la normativa comunitaria di settore e con le finalità fissate dall'ONU nella materia oggetto di intervento.
        Non va infatti dimenticato che la cooperazione internazionale allo sviluppo è uno strumento fondamentale di pace nel mondo, il cui fine principale è quello di ridurre le distanze tra il nord e il sud del Pianeta e facilitare lo sviluppo dei Paesi più poveri. Bisogna dunque impegnarsi seriamente, come comunità internazionale, a combattere una visione del mondo che diviene sempre più polarizzato e disomogeneo e dove gli squilibri regionali sono marcati ed evidenti. Dei circa 23.000 miliardi di dollari del PIL mondiale, infatti, ben 18.000 attengono ai Paesi industrializzati e solo 5.000 ai Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, questi Paesi costituiscono circa l'80 per cento della popolazione mondiale. In questo senso, occorre andare verso una direzione di modernità e di sviluppo che renda positivi e sostenibili tutti i processi di globalizzazione in atto.
        In questo contesto, la proposta si impegna a raccordare strettamente la politica di cooperazione dell'Italia con quella svolta a livello internazionale e, soprattutto, con quella posta in essere dalla Comunità europea, che peraltro ha potuto disporre di una adeguata base giuridica per la politica di sviluppo soltanto a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Tale politica, infatti, era fondata in precedenza sugli articoli 133 (ex 113), 308 (ex 235) e 310 (ex 238) del Trattato CE, che disciplinano alcuni meccanismi generali di intervento della Comunità, senza un espresso riferimento alla politica di sviluppo.
        A tali articoli, il Trattato sull'Unione europea ha aggiunto un intero titolo (il titolo XX), denominato "Cooperazione allo sviluppo", i cui articoli da 177 a 181 trattano ora specificamente della politica di aiuto allo sviluppo. L'inclusione di tali disposizioni nel Trattato CE ha pertanto conferito una rilevanza politica alla cooperazione allo sviluppo, attribuendo ad essa, la dimensione di una politica comunitaria a tutti gli effetti. In particolare, l'articolo 177 del Trattato, versione consolidata, prevede la definizione di una serie di obiettivi generali della politica di cooperazione rivolta ai Paesi in via di sviluppo (PVS): sviluppo economico e sociale sostenibile, in particolare di quelli più svantaggiati; inserimento progressivo nell'economia mondiale, riduzione della povertà, consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
        Gli articoli seguenti hanno poi fissato alcuni obblighi a carico della Comunità e degli Stati membri: tenere conto degli obiettivi della politica di sviluppo nelle politiche che potrebbero avere incidenza sui PVS (articolo 178); coordinare le politiche della Comunità e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo e concentrarsi sui rispettivi programmi di aiuto (articolo 180); collaborare con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali (articolo 181).
        In questo quadro, l'attuazione della politica di sviluppo dell'Italia non può discostarsi dalle indicazioni e dalle tendenze che emergono a livello europeo, tanto più che queste tendenze sono state ampiamente recepite nella citata Convenzione di Cotonou, che costituisce il nuovo accordo di partnership tra l'Unione europea e i 71 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) già aderenti alla Convenzione di Lomé. L'Accordo è stato firmato anche da sei Stati insulari della regione del Pacifico (isole di Cook, Repubblica di Narau, Repubblica di Palau, Repubblica delle Isole Marshall, Nioue, Stati federali della Micronesia) accolti dai partner come nuovi Stati membri dell'Accordo.
        Per tutte queste ragioni, la proposta ha voluto tenere nel debito conto anche le ultime tendenze emergenti a livello comunitario.
        Da un lato, si è tentato di sviluppare un principio contenuto anche nei più recenti documenti europei, che indicano la necessità di implementare il monitoraggio sugli interventi di cooperazione allo sviluppo. La Commissione europea ha infatti pubblicato un Libro bianco sulla riforma della Commissione, COM(2000)200 del 1^ marzo 2000, in cui si prefigura una revisione della gestione degli aiuti comunitari. In particolare, i punti qualificanti della riforma riguardano: la riunificazione della gestione del ciclo del progetto di aiuto in una nuova struttura di erogazione, di cui dovranno essere rafforzate le capacità e la garanzia di un chiaro legame tra programmazione, procedure di bilancio, valutazione e feedback; la radicale trasformazione dell'approccio all'assistenza alla programmazione, al fine di riflettere gli obiettivi e le priorità politiche; una più ampia delega della gestione dei progetti alle rappresentanze esterne della Commissione e, eventualmente, alle autorità dei Paesi beneficiari. Inoltre, nell'ambito del nuovo sistema di gestione, si propone che "il monitoraggio e la valutazione, volti ad accertare l'efficacia e i costi delle attività, forniscano un feedback essenziale ai fini di una migliore identificazione delle azioni".
        D'altro canto, si è cercato di recepire quelle indicazioni di indirizzo che spingono verso una rimodulazione dei meccanismi di aiuto allo sviluppo ed una interoperabilità tra gli aiuti internazionali e quelli dei singoli Stati. Si ricorda infatti che il Consiglio "Sviluppo" dell'Unione europea ha approvato, in data 18 maggio 2000, le conclusioni sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, nelle quali si conviene con la Commissione europea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve prefiggersi come obiettivo principale la riduzione delle povertà e concentrare le attività comunitarie nei settori in cui può offrire vantaggi relativi. Il Consiglio insiste sulla necessità di garantire la massima coerenza possibile a livello delle politiche e di aumentare la complementarità tra le politiche di sviluppo della Comunità e degli Stati membri, e sottolinea che le riforme strutturali previste all'interno della Commissione dovranno fornire la base adatta ad attuare in modo adeguato ed efficace la politica comunitaria di sviluppo. Questi concetti sono stati da ultimo ripresi nella dichiarazione sulla politica di sviluppo del Consiglio, del 10 novembre 2000, in cui si enuncia la dottrina globale dell'Unione per lo sviluppo, al fine di contribuire ad una maggiore efficacia dell'aiuto europeo e ad una migliore definizione degli sforzi fatti dall'Unione europea e dagli Stati membri - che sono i primi donatori mondiali - in questo settore.
        Si sottolinea peraltro che le linee ispiratrici del provvedimento licenziato dalla III Commissione, illustrate in precedenza, trovano una conferma anche nella più recente posizione assunta dal Parlamento europeo, che in data 30 novembre 2000 ha approvato una risoluzione sulle relazioni dell'Unione con i PVS, nella quale, ricordando che gli obiettivi della politica di sviluppo internazionale dell'Unione rivestono pari importanza rispetto alla politica estera e di sicurezza e agli obiettivi commerciali, difende l'identità specifica della politica comunitaria di sviluppo e il suo valore aggiunto e deplora il fatto che in alcuni Stati membri prevalga l'idea che la politica di sviluppo dovrebbe essere "rinazionalizzata". Il Parlamento europeo ribadisce fermamente che le politiche di sviluppo degli Stati membri dovrebbero essere complementari e non dovrebbero cercare di sostituire o duplicare la politica di sviluppo dell'Unione europea.


4. Illustrazione degli articoli.

        Il provvedimento in esame è articolato in sei capi: il capo I afferma i princìpi che presiedono alla legislazione di settore; il capo II attribuisce competenze in ordine alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo; il capo III precisa le risorse da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo; le norme del capo IV istituiscono una apposita Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, disciplinandone l'attività, mentre quelle del capo V si occupano della cooperazione non governativa e decentrata e, infine, il capo VI reca le norme transitorie e finali.
        L'articolo 1 individua le finalità generali della cooperazione allo sviluppo, considerata "parte integrante della politica estera dell'Italia". In particolare, il comma 2 dispone che l'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali, recepisce le convenzioni globali dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo e ne assume le deliberazioni. Sono inoltre enunciati, al comma 3, gli obiettivi prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo, coerenti con quelli indicati dall'Unione europea e nelle altre sedi internazionali.
        Particolare importanza, anche dal punto di vista simbolico e nella prospettiva di un sempre maggiore impegno del nostro Paese nel campo della cooperazione allo sviluppo, assume il comma 4 di tale articolo (fortemente sostenuto dalla Commissione), in base al quale le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare superiore allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL), da realizzare progressivamente mediante un adeguato incremento annuo. Si tratta di una importante indicazione di metodo e di principio, che intende porre l'accento sulla necessità di un reale potenziamento delle risorse destinate all'APS in linea con l'obiettivo dello 0,7 sul PIL fissato dalle stesse Nazioni Unite.
        D'altronde, secondo uno studio dell'OCSE (5 luglio 1999), dal titolo "Una comparazione tra i sistemi di gestione della cooperazione allo sviluppo nei Paesi membri OCSE/DAC", emerge con chiarezza che, in base ai dati riferiti al 1997, soltanto 4 Paesi (Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) superano la soglia dello 0,7 indicata dall'ONU come obiettivo stabile, mentre altri 2 Paesi (Lussemburgo e Francia) oltrepassano la linea di impegno dello 0,4. In questo contesto, l'Italia si colloca al ventesimo posto (su 21 membri del DAC), con una percentuale pari allo 0,11 del PIL destinata agli aiuti allo sviluppo (tale dato è confermato anche nel 1999, dove l'APS italiano, pur incrementatosi lievemente, ha raggiunto, in termini percentuali, soltanto lo 0,15 del PIL, lasciando l'Italia al penultimo posto tra i Paesi membri del DAC).
        In relazione al volume complessivo degli aiuti italiani, la stessa OCSE si è chiesta quanto i notevoli miglioramenti introdotti nella cooperazione italiana possano produrre risultati altrettanto visibili, finché il livello globale degli aiuti italiani si situerà in termini assoluti a livelli inferiori a quelli di piccoli Paesi come, ad esempio, i Paesi Bassi. In proposito, l'OCSE ha raccomandato all'Italia di ritornare progressivamente a stanziamenti di bilancio che si collochino almeno nella media dei Paesi membri (0,24 del PIL).
        D'altro canto, di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione del vertice del Millennio (settembre 2000), il Governo italiano ha manifestato l'impegno a reperire risorse aggiuntive per l'APS, da investire nell'educazione, nel sistema sanitario e nell'accesso dei PVS alle nuove tecnologie dell'informazione: come è stato possibile verificare nel corso della finanziaria per il 2001, tuttavia, l'incremento degli stanziamenti non può che essere limitato, tenuto conto dei vincoli di bilancio.
        Tornando al contenuto del provvedimento, si osserva che l'articolo 2 definisce le attività di cooperazione italiana, che si basano sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti. Il comma 4 specifica che non possono in nessun caso usufruire di finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale. Rientrano tra le attività di cooperazione quelle rivolte alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti. Ai sensi del comma 5, infine, non può usufruire di finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo il sostegno delle esportazioni e degli investimenti privati italiani.
        L'articolo 3 fissa il principio del cosiddetto "slegamento", in base al quale i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. E' prevista una eccezione alla regola dello "slegamento", che tuttavia opera soltanto su motivata decisione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        Ai sensi dell'articolo 4, si supera il limite della legislazione attuale, che impone di cooperare solo con i governi centrali dei Paesi cooperanti. Infatti, sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

            a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

            b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, tra i quali rientrano a pieno titolo quelli espressi da organizzazioni femminili, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico, disciplinato dal successivo articolo 6.
        Introducendo una ulteriore innovazione, l'articolo 5 individua come soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo: il Governo; le regioni e gli enti territoriali, nonché i loro consorzi ed associazioni; le ONG e i loro consorzi ed associazioni.
        Il capo II costruisce un articolato circuito volto alla definizione delle competenze afferenti ai singoli soggetti titolari delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'APS italiano.
        In particolare, l'articolo 6 individua lo strumento d'indirizzo in materia di cooperazione, gli organi cui è attribuita la competenza per la sua adozione e la relativa procedura.
        Lo strumento di indirizzo sul quale si basa l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo è il documento triennale di indirizzo politico, corredato dai relativi aggiornamenti e dalle eventuali proposte di variazione annuali. Il documento di indirizzo politico definisce una serie di princìpi-guida in materia di attuazione della politica di APS, tra i quali si segnalano: obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti della attività di cooperazione allo sviluppo; destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale; aree geografiche e Paesi prioritari di intervento, per le quali è altresì definita la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario.
        La procedura delineata dagli articoli 6, 7 e 9 prevede che la proposta di documento sia predisposta dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
        Entro il 30 giugno di ciascun anno, sono trasmesse al Parlamento le proposte del documento di indirizzo politico, nonché dei relativi aggiornamenti e delle eventuali variazioni. In seguito alla presentazione al Parlamento di tali documenti, le Camere definiscono i relativi indirizzi con apposita deliberazione o, in alternativa, in sede di deliberazione sul Documento di programmazione economico-finanziaria.
        Il documento è quindi approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e tenendo conto degli indirizzi definiti dalle Camere (articolo 6).
        L'articolo 7 definisce inoltre le competenze del Ministro degli affari esteri, che è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo. Tra tali competenze rientra in particolare il compito di predisporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere dei soggetti della cooperazione non governativa e di quelli della cooperazione decentrata, il suddetto documento di indirizzo politico e le relative proposte di variazione.
        Ai sensi dell'articolo 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le Banche e i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e, in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di tali istituzioni, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo. L'eventuale utilizzazione delle risorse derivanti da tali operazioni dovrà avvenire esclusivamente nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo.
        Inoltre, ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico.
        L'articolo 10 richiama gli ulteriori compiti di controllo del Parlamento, che sono incentrati attorno ad una relazione del Governo sulla attuazione della legge, trasmessa ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti.
        L'articolo 11 definisce le risorse per l'attività di cooperazione allo sviluppo. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo sono indicati annualmente dalla legge finanziaria. Presso l'Agenzia è a tal fine costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, costituito da: crediti di aiuto; doni; aiuti alimentari; spese di funzionamento dell'Agenzia stessa.
        Il Fondo unico, che riassorbe anche l'attuale Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, è alimentato, oltre che dallo stanziamento determinato annualmente dalla legge finanziaria, anche dai seguenti strumenti: i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati; gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o organizzazioni internazionali; i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali; donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati; qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività di aiuto allo sviluppo.
        Il capo IV verte essenzialmente sulla struttura e le funzioni della struttura cui il provvedimento, sulla scorta di analoghe esperienze già attuate in Europa, propone di affidare in concreto la gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo: si tratta della Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di uno dei punti di maggiore innovazione della proposta, in quanto l'Agenzia è destinata a sostituire l'attuale strumento operativo esistente, ossia una apposita direzione generale costituita presso il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia nasce in coerenza con i modelli, ormai già ampiamente sperimentati, istituiti in quasi tutti i principali Paesi europei impegnati nell'attività di cooperazione. In particolare, l'Agenzia ripercorre gli esempi costituiti dalla Agenc francaise de développement, creata in Francia nel 1992, dalla Commonwealth Development Corporation, operante nel Regno Unito ormai dal 1978 e, infine, dall'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale, istituita con funzioni esecutive nel 1998.
        Ai sensi dell'articolo 12, l'Agenzia è un ente di diritto pubblico dotato di capacità giuridica nell'ambito del diritto privato, nonché di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e al controllo parlamentare. L'Agenzia provvede all'attuazione di un programma di attività triennale, che viene da essa predisposto in attuazione delle direttive contenute nel documento di indirizzo politico, approvato secondo le procedure descritte in precedenza.
        Il comma 5 dell'articolo individua una puntuale e articolata precisazione dei compiti demandati all'Agenzia per lo svolgimento dell'attuazione del predetto programma di attività. Tra tali compiti, la lettera m) indica quello di monitorare e valutare, informandosi agli indirizzi delle Nazioni Unite e ai criteri dell'Unione europea, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità ambientale, l'impatto istituzionale, economico, finanziario, culturale e di genere delle iniziative e dei programmi sostenuti e finanziati, garantendo la retroazione e la diffusione degli esiti delle valutazioni.
        Inoltre, ai sensi del comma 6, è stabilito che, ove necessario ai fini dell'espletamento dei previsti compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.
        L'articolo 13 individua gli organi dell'Agenzia, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.
        Il presidente dell'Agenzia, che svolge anche funzioni di rappresentanza dell'ente, è nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra personalità dotate di comprovata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
        Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che ha funzioni di carattere deliberativo generale, è composto dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
        Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
        E' inoltre prevista la figura del direttore generale dell'Agenzia, cui sono affidati prevalentemente compiti operativi, che è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
        Lo statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 14, è deliberato dal consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
        L'articolo 15 stabilisce le norme in materia di personale dell'Agenzia, che si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure concorsuali (ovvero con particolari procedure previste dallo stesso articolo 15 e dall'articolo 24), nei limiti delle dotazioni organiche fissate per ciascuna qualifica dal consiglio di amministrazione. In Commissione è stata adottata una soluzione che prevede che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia. Inoltre, per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia ed all'estero, l'Agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti. Può inoltre avvalersi, sulla base di parametri aderenti a quelli adottati in analoghe circostanze dall'Unione europea, per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o straniera con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani ed esteri.
        Gli articoli 16 e 17 definiscono ulteriori compiti dell'Agenzia: tra essi rientrano la individuazione, l'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto, nonché l'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le dotazioni del Fondo unico. Tali iniziative vengono disciplinate mediante convenzioni con i diversi soggetti della cooperazione (soggetti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata), nonché mediante contratti, preceduti da gare o procedure concorsuali, per l'affidamento in esecuzione degli interventi di cooperazione a soggetti non compresi in dette categorie.
        Il capo V regolamenta l'azione degli altri soggetti destinati allo svolgimento della attività di cooperazione, che sono i seguenti:

            ONG che abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 18 e, in particolare, che abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti, che presentino il bilancio annuale analitico e che possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dall'Unione europea. Tali soggetti sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia, che consente loro di accedere a contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo;

            regioni, province autonome, province e comuni, nonché loro consorzi ed associazioni, che possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti (articolo 19).

        Ai sensi dell'articolo 20, inoltre, le università e gli istituti di ricerca, nonché i loro consorzi ed associazioni, possono realizzare nei Paesi cooperanti studi, iniziative ed attività di formazione superiore.
        L'articolo 21 disciplina in modo ampio e dettagliato l'attività dei volontari e cooperanti internazionali.
        La qualifica di volontario internazionale è riconosciuta ai cittadini maggiorenni di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia, che abbiano stipulato con una ONG un contratto di cooperazione nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari. La durata continuativa del servizio da prestare in loco non può essere inferiore ad un anno. Nel contratto di volontariato internazionale, che regola il rapporto tra il volontario e la ONG, devono essere espressamente indicati l'iniziativa di cooperazione nella quale è inserito il volontario, l'eventuale periodo di formazione, l'effettiva durata della prestazione richiesta e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale garantito.
        Analoghe disposizioni sono dettate per i cooperanti internazionali, che sono cittadini maggiorenni di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, nei confronti di una ONG oppure di un soggetto della cooperazione decentrata, si impegnino a svolgere attività di lavoro autonomo di grande rilevanza tecnica, formativa, organizzativa e gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione di sviluppo. Per tali motivi, tra i requisiti del cooperante internazionale rientra necessariamente un'adeguata esperienza professionale specifica del settore in cui è chiamato ad operare. La disciplina del contratto di cooperazione internazionale non differisce sostanzialmente da quella prevista per il contratto di volontariato internazionale. Alcune norme specifiche riguardano il versamento dei contributi assicurativi per l'invalidità, la vecchiaia e la malattia.
        L'articolo 22, per il quale è stato confermato il testo approvato dal Senato della Repubblica, contiene inoltre alcune disposizioni di carattere tributario.
        Ai sensi dell'articolo 23, per ciascun programma-Paese (programmi di cooperazione destinati ai singoli Paesi beneficiari), è periodicamente convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed alla armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.
        L'articolo 24, al comma 1, si occupa dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del provvedimento, demandando il relativo compito ad un regolamento del Governo.
        Per la fase di transizione verso il nuovo sistema, è previsto che il Ministro degli affari esteri adotti le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa finalizzata all'attuazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia. Inoltre, il Ministero degli affari esteri provvede alla composizione del contenzioso in atto, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Agenzia. Alla scadenza di un periodo di dodici mesi, al più prorogabile a diciotto, previsto dal comma 5, il Ministro degli affari esteri predispone la relazione sugli eventuali casi irrisolti per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.
        I commi da 6 a 9 dettano le norme transitorie per la disciplina giuridica del personale in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che viene soppressa dal provvedimento in esame.
        L'articolo 25 dispone, infine, l'abrogazione di una serie di norme vigenti, che risultano in contrasto con il provvedimento.
        L'articolo 26 disciplina l'entrata in vigore della legge.




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