XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1140




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

            a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

            b) alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

            c) al riconoscimento ed alla promozione del ruolo delle donne come soggetti dello sviluppo, al miglioramento della condizione femminile, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

            d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

            f) alla salvaguardia degli equilibri socio-ambientali, alla lotta al degrado bio-climatico e del suolo, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
            g) al sostegno dell'educazione alla mondialità ed alla valorizzazione, in un'ottica di sussidiarietà, delle reti esistenti sul territorio per l'informazione, la solidarietà, il volontariato ed il commercio equo e solidale.

        2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. L'Italia partecipa alla formulazione ed all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali; recepisce le convenzioni globali dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo e ne assume le deliberazioni.
        3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento politico ed economico nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

            a) il rafforzamento istituzionale dei Paesi cooperanti ed il sostegno ai processi di democratizzazione;

            b) la crescita democratica, sociale, economica e culturale ed il rafforzamento della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

            c) la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei Paesi cooperanti;

            d) la promozione di uno sviluppo economico endogeno ed ecosostenibile, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

            e) il governo responsabile dei flussi migratori;

            f) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

        4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare superiore allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, da realizzare progressivamente mediante un adeguato incremento annuo, rispetto all'anno precedente, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.


Art. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo).

        1. Ai fini della presente legge sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito denominate "Aiuto pubblico allo sviluppo" (APS).
        3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.
        4. Non possono in nessun caso usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale. Rientrano tra le attività di cooperazione quelle rivolte alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.
        5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni e degli investimenti privati italiani, fatti salvi i crediti concessi ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Art. 3.

(Modalità dell'APS italiano).

        1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Il Governo opera affinché il medesimo principio dell'APS venga adottato anche da tutti gli altri Paesi donatori. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2.


Art. 4.

(Destinatari).

        1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

            a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

            b) le popolazioni e le comunità dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, fra i quali rientrano a pieno titolo quelli espressi da organizzazioni femminili, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.


Art. 5.

(Soggetti italiani della
cooperazione allo sviluppo).

        1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

            a) il Governo;

            b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 19, nonché i loro consorzi ed associazioni;
            c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 e i loro consorzi ed associazioni.


Capo II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO E COMPETENZE


Art. 6

(Indirizzi politici).

        1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e tenendo conto degli indirizzi definiti dal Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, approva il documento triennale di indirizzo politico dell'APS italiano, di seguito denominato: "documento di indirizzo politico", nonché i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione annuali.
        2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette al Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attività svolta, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza.
        3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo politico definisce:

            a) obiettivi specifici e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

            b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 11;

            c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

            d) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi oggetto di programmi-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

            e) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali e dei Paesi prioritari;

            f) per ciascuna area geografica e per ciascuno dei Paesi prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra il canale bilaterale e quello multilaterale volontario;

            g) le condizioni di concessione ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto concessi ai Paesi cooperanti, inclusi quelli che beneficiano o hanno beneficiato di riduzione o cancellazione del debito estero, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

            h) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione, la cancellazione e la riconversione in progetti di sviluppo del debito estero dei Paesi cooperanti, nonché per la loro promozione politica ed economica nel contesto internazionale;

            i) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

            l) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 18, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

            m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 19;

            n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 12.

Art. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

        1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.
        2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

            a) assicura l'autonomia della politica di cooperazione e la sua coerenza con la politica estera italiana;

            b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti; definisce le linee di indirizzo dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), ne approva i relativi schemi predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 12 e definisce gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonché, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le istituzioni finanziarie internazionali;

            c) predispone, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere dei soggetti della cooperazione non governativa in sede di conferenza di cui all'articolo 18, comma 3, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e consultati qualificati rappresentanti, dallo stesso Ministro individuati, delle università e degli istituti di ricerca, dell'industria, della piccola e media impresa, dell'artigianato, del cooperativismo, dei sindacati e delle società di pubblico servizio, in quanto attori della cooperazione, il documento di indirizzo politico e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze;
            d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 12 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

            e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 12, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ed al programma di attività di cui alla lettera d) del presente comma;

            f) dispone gli interventi umanitari di emergenza;

            g) promuove almeno una volta all'anno una conferenza generale con tutti i soggetti della cooperazione italiana.

        3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari esteri il quale delega tali funzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.
        4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario delegato si avvale delle ambasciate italiane e delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative che si rendano necessarie. Si può inoltre avvalere, in misura non superiore a cinque unità, di professionalità alle sue dirette dipendenze, che lo assistono nell'elaborazione delle strategie e nel raccordo con l'Agenzia di cui all'articolo 12 e con gli organismi multilaterali. In tale caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al periodo precedente.

Art. 8.

(Competenze del Ministro dell'economia e delle
finanze).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche ed i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e, in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di tali istituzioni, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo. L'eventuale utilizzazione delle risorse derivanti da tali operazioni avviene esclusivamente nel quadro dell'attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico.


Art. 9.

(Esame dei documenti di indirizzo politico).

        1. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli schemi dei documenti di cui all'articolo 6, comma 1, predisposti dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c). In seguito alla presentazione al Parlamento di tali documenti, le Camere definiscono i relativi indirizzi con apposita deliberazione, secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari, ovvero in sede di deliberazione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. I documenti di cui all'articolo 6, comma 1, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, sono trasmessi al Parlamento per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le eventuali difformità tra il contenuto di tali documenti e gli indirizzi deliberati dalle Camere, ai sensi del comma 1, sono adeguatamente motivate in una apposita relazione allegata ai documenti medesimi.


Art. 10.

(Relazione sull'attuazione della legge).

        1. La relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 2, contiene gli elementi necessari alla valutazione dell'impatto delle iniziative dell'APS nei confronti dei destinatari e alla verifica degli effetti complessivi delle scelte operate in attuazione della presente legge, nonché l'analisi dei costi, economici e sociali, e dei benefìci derivanti dall'attuazione delle iniziative dell'APS, con l'indicazione del metodo seguito per la valutazione di tali costi e benefìci.
        2. La relazione di cui all'articolo 6, comma 2, è trasmessa al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno ed è integrata dalla documentazione, fornita dall'Agenzia di cui all'articolo 12, relativa ai contratti ed alle convenzioni stipulati dall'Agenzia medesima, alla concessione da parte di quest'ultima di contributi, finanziamenti e crediti, nonché agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo.

Capo III

RISORSE DELL'APS


Art. 11.

(Fondo unico per l'APS).

        1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo per le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto e per le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 12 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in una apposita unità previsionale di base.
        2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 12 è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "Fondo unico", costituito da:

            a) crediti di aiuto;

            b) doni;

            c) aiuti alimentari;

            d) dotazione destinata alle spese di funzionamento dell'Agenzia stessa.

        3. Il Fondo unico è alimentato con:

            a) lo stanziamento di cui al comma 1;

            b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

            c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o da organizzazioni internazionali;

            d) i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

            e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

            f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività.

        4. Il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di costituzione del Fondo unico ed esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al citato Fondo rotativo sono versate al Fondo unico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo IV

ORGANI Dl GESTIONE DELL'APS


Art. 12.

(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).

        1. Per l'attuazione della politica di cooperazione e la gestione delle attività di APS, a dono o a credito, poste a carico della dotazione del Fondo unico, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia".
        2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 14 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 10. L'Agenzia è altresì sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
        3. L'Agenzia, in attuazione delle direttive contenute nel documento di indirizzo politico, integrate dagli aggiornamenti annuali esaminati dal Parlamento, predispone annualmente un programma triennale di attività articolato con riferimento agli impegni del triennio successivo, corredato delle relative previsioni di bilancio, impegnando in ciascuno dei tre anni le risorse finanziarie necessarie e disponibili del Fondo unico e lo aggiorna annualmente.
        4. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia presenta al Ministero degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva sull'attività svolta nel medesimo periodo. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.
        5. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro, provvede a:

            a) esprimere il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei programmi-Paese e delle altre iniziative di cooperazione;

            b) individuare ed elaborare i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali nei limiti dell'allocazione delle risorse come destinate dall'articolo 6, comma 3, nonché la ripartizione di dette risorse tra gli strumenti del credito e del dono;

            c) ricercare, nell'ambito dei propri compiti, collaborazioni operative in Italia ed all'estero con gli altri enti e agenzie governative italiani che operano nei Paesi cooperanti, al fine di accrescere l'efficienza e l'economicità di cui al comma 2;

            d) seguire i progetti dalla elaborazione fino alla loro esecuzione;

            e) valutare, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 5, le iniziative ed i programmi proposti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo ed attuati dalle ONG, nonché determinare ed erogare i relativi contributi;

            f) concordare con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 i termini di riferimento, le modalità di attuazione degli interventi eseguiti da tali soggetti nel quadro dei programmi-Paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza e delle attività di formazione nonché, per ognuna delle iniziative, determinare ed erogare il finanziamento a carico del Fondo unico, nei casi previsti dai commi 4 e 5 del citato articolo 19.

            g) registrare i contratti dei volontari e cooperanti internazionali di cui all'articolo 21 e provvedere agli adempimenti previsti da tale articolo, previo accertamento della conformità alle finalità di cui all'articolo 1 dei programmi di cooperazione, promossi anche autonomamente dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, in cui tali operatori sono impiegati;

            h) attuare e coordinare gli interventi umanitari di emergenza, ivi compresi quelli affidati ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 o coinvolgenti altre strutture governative, secondo procedure da essa regolamentate che ne garantiscano la rapida ed efficace realizzazione; provvedere alla realizzazione in Italia ed in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate. A tali fini l'Agenzia può impiegare, d'intesa con i Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, i mezzi ed il personale necessari per la tempestiva attuazione degli interventi, che potranno essere attuati anche avvalendosi dell'Agenzia di protezione civile, che pone a disposizione il personale specializzato ed i mezzi disponibili a richiesta dell'Agenzia, con oneri a carico del Fondo unico;

            i) predisporre tutti gli adempimenti relativi alle gare, alle procedure concorsuali e al conseguente affidamento in esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché, nei casi di cui all'articolo 18, comma 6, e all'articolo 19, comma 6, individuare i soggetti attuatori e stipulare con essi le relative convenzioni, controllando la congruità dei costi, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 17;
            l) approvare, a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo unico, gli stanziamenti necessari alla realizzazione delle singole iniziative ed emettere gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei crediti di aiuto e dei finanziamenti a dono;

            m) controllare, monitorare e valutare le attività dei soggetti esecutori delle iniziative di cooperazione realizzate con oneri a carico del Fondo unico; collaudare, quando previsto nei contratti e nelle convenzioni, le realizzazioni, le opere e le forniture assegnate in esecuzione, condizione necessaria per l'erogazione del saldo finale del finanziamento riconosciuto all'esecutore;

            n) coordinare e promuovere, anche attraverso accordi-quadro con università, istituzioni di ricerca e formazione italiane od europee, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, impegnato o interessato ad impegnarsi in attività di cooperazione allo sviluppo, nonché le iniziative di formazione di cittadini dei Paesi cooperanti, preferibilmente in loco, ovvero in Italia, finalizzate al loro impiego nei Paesi di origine, anche tramite concessione di borse di studio universitarie e post-universitarie a loro favore; favorire il coinvolgimento nei progetti di cooperazione di cittadini dei Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia;

            o) promuovere iniziative di formazione imprenditoriale e manageriale, poste in essere nei Paesi cooperanti anche da operatori del sistema imprenditoriale e finanziario italiano;

            p) promuovere, assegnare in esecuzione, valutare e sostenere finanziariamente le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace, dell'interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali, anche in ambito scolastico;

            q) promuovere interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per favorire lo sviluppo culturale e sociale della donna, anche attraverso la sua diretta partecipazione;

            r) sostenere forme di riconversione agricola e iniziative di sviluppo alternative alla produzione di droghe illecite nei Paesi cooperanti;

            s) promuovere interventi di trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi cooperanti sulla base della ricerca scientifica;

            t) monitorare e valutare, uniformandosi agli indirizzi delle Nazioni Unite ai criteri dell'Unione europea, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità ambientale, l'impatto istituzionale, economico, finanziario, culturale e di genere delle iniziative e dei programmi sostenuti e finanziati, garantendo altresì la retroazione e la diffusione degli esiti delle valutazioni;

            u) istituire una banca dati di pubblico accesso ove il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia stessa ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 sono tenuti ad immettere tempestivamente i dati relativi alle attività svolte di cui all'articolo 2, i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS corredato delle informazioni relative ai singoli settori, alle tipologie ed allo stato di attuazione delle iniziative, ai contratti ed alle convenzioni.

        6. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei previsti compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS. Su richiesta dell'Agenzia il Ministero degli affari esteri provvede all'accreditamento di tali uffici presso i Governi interessati, a seguito di specifico negoziato. Per i medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali e con organismi e pubbliche istituzioni dei Paesi cooperanti che gestiscono attività di cooperazione in tali Paesi.
        7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto di altre istituzioni purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni e delle finalità della presente legge, su finanziamento anche internazionale.
        8. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono posti a carico del Fondo unico, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera n).


Art. 13.

(Organi dell'Agenzia).

        1. Sono organi dell'Agenzia:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Gli organi di cui al comma 1 sono nominati ed insediati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra personalità dotate di comprovata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
        5. Il presidente dell'Agenzia:

            a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

            b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

            c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

        6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
        7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

            a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

            b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

                c) delibera, entro tre mesi dal suo insediamento, ed aggiorna ogniqualvolta lo reputi necessario, la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;

                d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai consiglieri e al direttore generale stesso;

                e) delibera l'apertura di uffici periferici dell'Agenzia;

                f) in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico;

                g) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

        8. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso Consiglio dei ministri. In tale caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario medesimo.
        9. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione dell'Agenzia operano a tempo pieno ed in rapporto esclusivo con l'Agenzia stessa. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, nonché con la condizione di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici nominato presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro due mesi dal conferimento del relativo incarico.
        10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, per quanto attiene al presidente, ad un membro effettivo e ad un membro supplente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
        11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
        12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
        13. L'incarico di direttore generale è incompatibile con la condizione di amministratore o di membro degli organi di amministrazione di enti pubblici o società commerciali. L'incompatibilità è estesa anche a qualsiasi forma di collaborazione con tali enti o società. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro due mesi dal conferimento dell'incarico.
        14. Il direttore generale dell'Agenzia:

                a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

                b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

                c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

                d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

                e) emette gli ordinativi di pagamento;

                f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.


Art. 14.

(Statuto dell'Agenzia).

        1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 15.

(Personale dell'Agenzia).

        1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure concorsuali e secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 24, nei limiti delle dotazioni organiche fissate per ciascuna qualifica dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera c).
        2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono stabilite dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, in coerenza con i criteri e le procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via prioritaria, della competenza ed esperienza specifica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private nel rispetto dei criteri di pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi degli articoli 35, 36 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.
        4. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia ed all'estero, l'Agenzia può utilizzare in posizione di comando personale dipendente da amministrazioni od enti pubblici, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti. Può, inoltre, avvalersi, sulla base di parametri aderenti a quelli adottati in analoghe circostanze dall'Unione europea, per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o straniera con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani e esteri.
        5. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.


Art. 16.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).

        1. L'individuazione, l'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto rientrano nelle competenze dell'Agenzia che, nell'espletamento di tali attività, può avvalersi, ricorrendo alla stipulazione di apposite convenzioni, del supporto di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e di professionalità.
        2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del sistema imprenditoriale italiano.
        3. I crediti di aiuto, motivandone l'utilità specifica per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e dietro presentazione di specifiche coperture di garanzia, anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio di imprese di nuova costituzione, promosse da operatori dei Paesi individuati come prioritari dal documento di indirizzo politico e dei Paesi meno avanzati, ivi incluse imprese miste in cui sia presente la partecipazione di partner italiani o di altri Paesi.
        4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonché nelle iniziative attivate nel quadro della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19, l'Agenzia può avvalersi in particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale.
        5. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale.

Art. 17.

(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività
dell'APS).

        1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le dotazioni del Fondo unico, previe specifiche procedure concorsuali, mediante convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 18, comma 6, e 19, comma 6, nonché mediante contratti, preceduti da gare o procedure concorsuali, per l'affidamento in esecuzione degli interventi di cooperazione a soggetti non compresi in tali categorie. L'attività negoziale posta in essere dall'Agenzia nei Paesi cooperanti è regolata dalla legge locale per tutti gli aspetti relativi ai rapporti esterni, in deroga alla vigente normativa pubblicistica. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per l'assistenza tecnica.
        2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura che siano privilegiati, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, gli acquisti di beni e servizi prodotti localmente nei Paesi in via di sviluppo. In caso di acquisti di beni e servizi prodotti in altri Paesi donatori, saranno, ove possibile, favoriti i Paesi che adottano criteri di slegamento delle forniture finanziate a dono o a credito dalle rispettive cooperazioni.
        3. Qualora l'onere di attuazione delle iniziative di cooperazione venga conferito, sulla base di un accordo internazionale, ad istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti o ad organismi internazionali, l'Agenzia eroga i relativi finanziamenti direttamente a favore di tali istituzioni le quali, nel quadro degli impegni sottoscritti con il Governo italiano a fronte della concessione di doni o crediti di aiuto, assicurano la scelta degli enti esecutori mediante gara o procedura concorsuale.

Capo V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA


Art. 18.

(Soggetti della cooperazione
non governativa).

        1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le associazioni, le comunità di immigrati ed altri enti privati nonché i loro consorzi ed associazioni che:

                a) siano costituiti con atto pubblico;

                b) presentino il bilancio annuale analitico e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Unione europea;

                c) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la realizzazione di progetti e programmi a termine e di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, ivi compresi la selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti internazionali, e di iniziative di microcredito e di sostegno alle micro-imprese locali; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi, nonché la promozione del commercio equo e solidale, secondo criteri allo scopo definiti dall'Agenzia; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;
                d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;

                e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

                f) possano documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera c);

            g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori.

        2. I soggetti di cui al comma 1 che si impegnano alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), e che accettano esplicitamente controlli da parte dell'Agenzia, sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito albo istituito presso l'Agenzia entro tre mesi dalla data della richiesta. Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e verificati dall'Agenzia.
        3. Il Sottosegretario di Stato delegato di cui all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno una conferenza di tutte le ONG iscritte all'albo di cui al comma 2, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana. Il Sottosegretario di Stato convoca tale conferenza anche su richiesta motivata di almeno un terzo delle ONG iscritte all'albo.
        4. Le ONG iscritte all'albo di cui al comma 2 possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:

                a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito, microfinanza e di commercio equo e solidale, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento del costo complessivo dell'iniziativa, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento del costo complessivo dell'iniziativa;

                b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito, microfinanza e commercio equo e solidale, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi tre anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative.

        5. I contributi di cui al comma 4 sono deliberati in base alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri prefissati e trasparenti in cui si considerino anche i risultati e le specificità settoriali e geografiche dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitare la società italiana. Essi sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per Paese, area geografica o area tematica.
        6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG, come previsto all'articolo 17, sulla base di apposita procedura concorsuale, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.
        7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei partner ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile. In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al presente articolo l'Agenzia può escludere l'ONG dall'albo di cui al comma 2 ed eventualmente rivalersi nei suoi confronti.
        8. Le modifiche degli obiettivi generali o specifici dell'iniziativa o del programma finanziato totalmente o parzialmente e le variazioni della ripartizione dei costi superiori al 10 per cento devono essere preventivamente approvate dall'Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG. Variazioni di minore entità devono comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma 7.


Art. 19.

(Iniziative di cooperazione decentrata).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano e, ove convocata, previa comunicazione nell'apposita conferenza programmatica di cui all' articolo 23, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi dei Paesi cooperanti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite "iniziative di cooperazione decentrata", sono finalizzate prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di partecipazione associativa nella società civile dei Paesi cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all'artigianato.
        2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono la partecipazione organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio di propria competenza. A tale fine i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), realizzano i progetti, programmi-quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i partner dei Paesi cooperanti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei soggetti attivi sul territorio, pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, quali ONG ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative o associazioni del commercio equo e solidale, imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e promuovono il coordinamento delle iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio.
        3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata proprio personale dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai soggetti di cui al comma 1, può usufruire della qualifica di cooperante internazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 18 e seguenti. Qualora una ONG partecipi all'iniziativa, il personale da essa impiegato, ove ne sussistano le condizioni, può usufruire della qualifica di volontario o di cooperante internazionale con i relativi benefìci ed obblighi, di cui all'articolo 21.
        4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico.
        5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono essere associati, fin dalla fase della sua formulazione, alla definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività relativamente al Paese oggetto della richiesta.
        6. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.
        7. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.
        8. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia.


Art. 20.

(Università e istituti di ricerca).

        1. Le università e gli istituti di ricerca, nonché i loro consorzi ed associazioni, coerentemente con gli indirizzi generali dell'APS, possono realizzare nei Paesi cooperanti studi, iniziative ed attività di formazione superiore, avendo come obiettivo lo sviluppo del capitale umano dei Paesi cooperanti. Essi possono inoltre, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito delle suddette attività proprio personale dipendente, il cui contratto, ove a termine, viene prorogato del periodo trascorso in missione.
        2. Per il finanziamento dell'attività di cui al comma 1, le università e gli istituti di ricerca possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato.
        3. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre essere selezionati dall'Agenzia, con apposita procedura concorsuale riservata ai sensi dell'articolo 17, in qualità di enti esecutori delle attività di cui al comma 1, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.


Art. 21.

(Volontari e cooperanti internazionali).

        1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di uno Stato membro dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione non governativa nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari che:

                a) usufruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia;

                b) usufruiscono di contributi da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte;

                c) sono realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, e sono riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1;

                d) sono riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.

        2. La durata continuativa del servizio da prestare in loco non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa dei servizio da prestare in loco può essere inferiore ad un anno.
        3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta e delle relative ferie, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.
        4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i compensi massimi convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennalmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.
        5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Ai fini della sua efficacia, il contratto viene trasmesso entro un mese dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.
        6. Per i volontari internazionali inseriti nei progetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Agenzia può stipulare con i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18, singolarmente o in consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e accordi-quadro relativamente alla selezione ed alla formazione.
        7. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.
        8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
        9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
        10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, in accordo con l'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimi convenzionali di cui al comma 4.
        11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o convivente, purché siano a carico e vivano in loco, sono inoltre assicurati a cura della ONG ed a carico diretto dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei relativi importi.
        12. Gli oneri di cui al presente articolo sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia. L'onere relativo ai volontari eventualmente eccedenti tale contingente è a carico della ONG contraente.
        13. Coloro che prestano servizio civile possono scegliere di prestarlo come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.
        14. Fino alla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva i cittadini italiani che intendono avvalersi della legge 8 luglio 1998, n. 230, possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla registrazione del contratto, alla conservazione del posto di lavoro, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 230 del 1998, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.
        15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.
        16. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre, quando le condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il Ministro degli affari esteri può disporre il rimpatrio.
        17. L'Agenzia favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia, anche attraverso specifici accordi con i soggetti e gli attori della cooperazione.
        18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di uno Stato membro dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui all'articolo 19, comma 1, e al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo.
        19. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso indica l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.
        20. La qualifica di cooperante internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata del contratto di cui al comma 19. Al fine della sua efficacia, il contratto viene trasmesso entro un mese dalla firma, e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione, all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.
        21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta inoltre al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata, di cui agli articoli 18 e 19.
        22. I cooperanti e i loro familiari o convivente, purché siano a carico e vivano in loco, sono assicurati dal soggetto di cooperazione contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.
        23. I volontari ed i cooperanti in nessun caso possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
        24. I soggetti di cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio:

                a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessano la propria attività o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

                b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa;

                c) in caso di grave inadempienza degli impegni assunti.

        25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 22.

(Disposizioni tributarie).

        1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiono alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e prevedono espressamente nel proprio statuto lo svolgimento, oltre eventualmente della attivita citata all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo; selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali; realizzazione di progetti e programmi a termine nonché di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti. A tale fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere effettuata entro un mese dalla richiesta di iscrizione all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, della presente legge.
        2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Art. 23.

(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e
decentrata).

        1. Per ciascun programma-Paese è periodicamente convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed alla armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.
        2. Il direttore generale dell'Agenzia può convocare analoghe conferenze di coordinamento operativo in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.


Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 24.

(Norme transitorie).

        1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni attuative della presente legge.
        2. Il Ministro degli affari esteri adotta le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa finalizzata all'attuazione delle attività e degli impegni internazionali in atto, fino al trasferimento completo all'Agenzia degli stessi, che avviene entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro, con proprio decreto, può prorogare una sola volta tale scadenza per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al Parlamento.
        3. Per le finalità di cui al comma 2, fino alla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 13, comma 2, rimane in funzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. A decorrere da tale data e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro degli affari esteri, mediante la delega di cui all'articolo 7, comma 3, provvede alla progressiva soppressione, entro il termine di cui al comma 2, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ed al progressivo trasferimento della gestione dei progetti e delle attività in corso all'Agenzia, stabilendo caso per caso quali progetti ed attività trasferire, e ne dà comunicazione al Parlamento. Le risorse finanziarie necessarie per gli adempimenti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in tale periodo sono poste a carico del Fondo unico costituito presso l'Agenzia, che provvede direttamente ad effettuare i pagamenti richiesti dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo. Il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo può richiedere al presidente dell'Agenzia l'utilizzo temporaneo di personale per provvedere agli adempimenti e alle funzioni di cui al presente comma.
        4. Limitatamente alle iniziative di cooperazione già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, le disposizioni abrogate dall'articolo 25. Per le iniziative di cooperazione non deliberate a tale data, si applicano le disposizioni della presente legge. Tuttavia, fino all'approvazione del primo documento di indirizzo politico e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ove già costituito, possono essere assunte deliberazioni dagli organi e secondo le disposizioni abrogate dall'articolo 25.
        5. Entro il termine di cui al comma 2 il Ministero degli affari esteri provvede alla composizione del contenzioso in atto, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Agenzia. Alla scadenza di tale periodo, il Ministro degli affari esteri predispone la relazione sugli eventuali casi irrisolti per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.
        6. Al fine di assicurare continuità e consentire l'avvio tempestivo delle attività di cooperazione, immediatamente dopo il primo adempimento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera c), è assunto presso l'Agenzia, purché rientrante nelle qualifiche di cui all'articolo 15, comma 1, il personale delle seguenti categorie in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge e che ne faccia domanda:

                a) esperti della cooperazione in servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

                b) personale comandato da altre amministrazioni, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo da almeno due anni;

                c) personale in servizio da almeno due anni all'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

        7. Il personale con contratto a tempo determinato della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, non assunto dall'Agenzia, rimane comunque a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino alla scadenza del contratto.
        8. Il presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia stessa. A tale fine il presidente dell'Agenzia può richiedere l'utilizzazione temporanea, fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'unità tecnica centrale e delle unità tecniche locali di cooperazione del Ministero degli affari esteri, dipendente, esperto, comandato, con contratto a tempo determinato o indeterminato. Al fine della loro utilizzazione temporanea da parte dell'Agenzia, ai sensi del presente comma, o del loro impiego presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del comma 3, i contratti degli esperti in servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed i comandi del personale di cui al medesimo comma, lettere b), e d), in scadenza entro il termine di cui al comma 2, sono prorogati fino a tale data.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione, ove non assunto dall'Agenzia, del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione.
        10. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla costituzione del Fondo unico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, nonché dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402, vengono contestualmente trasferite al Fondo unico.


Art. 25.

(Abrogazioni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, sono abrogati:

                a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

                b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

                c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

                d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

                e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

                f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

                g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

                h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

                i) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

                l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.


Art. 26.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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