XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1140
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI
Art. 1.
(Finalità).
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della
politica estera dell'Italia ed è finalizzata:
a) alla promozione dello sviluppo sostenibile,
della pace, della democrazia, della solidarietà e della
giustizia tra i popoli;
b) alla salvaguardia della vita umana, al
soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione
dei diritti umani, civili, politici e sociali delle
popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle
identità culturali e al sostegno della interculturalità;
c) al riconoscimento ed alla promozione del ruolo
delle donne come soggetti dello sviluppo, al miglioramento
della condizione femminile, all'eliminazione delle esclusioni
sociali e delle discriminazioni di genere;
d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
e) al sostegno dei processi di ricostruzione,
stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di
emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi
colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;
f) alla salvaguardia degli equilibri
socio-ambientali, alla lotta al degrado bio-climatico e del
suolo, nonché alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale;
g) al sostegno dell'educazione alla mondialità ed
alla valorizzazione, in un'ottica di sussidiarietà, delle reti
esistenti sul territorio per l'informazione, la solidarietà,
il volontariato ed il commercio equo e solidale.
2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai
Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico
di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di
sviluppo umano del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite.
L'Italia partecipa alla formulazione ed all'attuazione delle
politiche dell'Unione europea e degli altri organismi
internazionali; recepisce le convenzioni globali dei vertici
mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo
sviluppo e ne assume le deliberazioni.
3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come
obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei
Paesi cooperanti e il loro equo inserimento politico ed
economico nel contesto internazionale. In particolare l'Italia
considera prioritari:
a) il rafforzamento istituzionale dei Paesi
cooperanti ed il sostegno ai processi di democratizzazione;
b) la crescita democratica, sociale, economica e
culturale ed il rafforzamento della società civile, con
attenzione anche al superamento del divario tecnologico;
c) la valorizzazione delle risorse umane e
materiali dei Paesi cooperanti;
d) la promozione di uno sviluppo economico
endogeno ed ecosostenibile, con particolare attenzione alla
piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa
sociale e al mutualismo;
e) il governo responsabile dei flussi
migratori;
f) la riduzione e la cancellazione del debito
estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel
commercio internazionale.
4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla
cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di
un ammontare superiore allo 0,7 per cento del prodotto interno
lordo, da realizzare progressivamente mediante un adeguato
incremento annuo, rispetto all'anno precedente, delle risorse
destinate alla cooperazione allo sviluppo.
Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).
1. Ai fini della presente legge sono attività di
cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. La presente legge disciplina la politica e le attività
di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura
pubblica, di seguito denominate "Aiuto pubblico allo sviluppo"
(APS).
3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra
soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società
civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.
4. Non possono in nessun caso usufruire di finanziamenti
dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad
operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito
internazionale. Rientrano tra le attività di cooperazione
quelle rivolte alla rimozione di mine e ordigni bellici dal
territorio dei Paesi cooperanti.
5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno
delle esportazioni e degli investimenti privati italiani,
fatti salvi i crediti concessi ai sensi dell'articolo 16,
comma 3.
Art. 3.
(Modalità dell'APS italiano).
1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a
livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano
concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del
dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono
vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine
italiana. Il Governo opera affinché il medesimo principio
dell'APS venga adottato anche da tutti gli altri Paesi
donatori. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti
internazionali rendano opportuna la concessione di
finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla
fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa
decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Di tale
decisione è fornita motivata informazione nella relazione di
cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 4.
(Destinatari).
1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo
sviluppo:
a) le organizzazioni sovranazionali, i governi
centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;
b) le popolazioni e le comunità dei Paesi
cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali
Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, fra i quali
rientrano a pieno titolo quelli espressi da organizzazioni
femminili, a seguito di accordo con i governi centrali o
locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche
previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di
specifica individuazione nell'ambito del documento di
indirizzo politico di cui all'articolo 6.
Art. 5.
(Soggetti italiani della
cooperazione allo sviluppo).
1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo
sviluppo:
a) il Governo;
b) le regioni e gli enti territoriali di cui
all'articolo 19, nonché i loro consorzi ed associazioni;
c) i soggetti della cooperazione non governativa
di cui all'articolo 18 e i loro consorzi ed associazioni.
Capo II
INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO E COMPETENZE
Art. 6
(Indirizzi politici).
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, e tenendo conto degli indirizzi definiti dal
Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, approva il
documento triennale di indirizzo politico dell'APS italiano,
di seguito denominato: "documento di indirizzo politico",
nonché i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di
variazione annuali.
2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette
al Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione
sull'attività svolta, integrata dal Ministro dell'economia e
delle finanze per le parti di propria competenza.
3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo
politico definisce:
a) obiettivi specifici e finanziamenti dell'APS,
evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da
attribuire in sede di Documento di programmazione
economico-finanziaria e di legge finanziaria;
b) la ripartizione dei finanziamenti tra
contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e
fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui
all'articolo 11;
c) la destinazione dei contributi multilaterali
obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse
delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere
multilaterale;
d) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i
Paesi oggetto di programmi-Paese; i settori e le aree
destinatari di iniziative tematiche regionali;
e) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei
programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali e dei
Paesi prioritari;
f) per ciascuna area geografica e per ciascuno dei
Paesi prioritari, la previsione della ripartizione delle
risorse finanziarie tra il canale bilaterale e quello
multilaterale volontario;
g) le condizioni di concessione ed i parametri di
agevolazione dei crediti di aiuto concessi ai Paesi
cooperanti, inclusi quelli che beneficiano o hanno beneficiato
di riduzione o cancellazione del debito estero, nel rispetto
dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito
dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico;
h) le iniziative programmate e gli accordi a
livello internazionale per la riduzione, la cancellazione e la
riconversione in progetti di sviluppo del debito estero dei
Paesi cooperanti, nonché per la loro promozione politica ed
economica nel contesto internazionale;
i) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione
delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli
interventi di emergenza;
l) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS destinate alla concessione di contributi alle
organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 18,
nonché i criteri per la concessione di tali contributi;
m) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla
cooperazione decentrata di cui all'articolo 19;
n) la previsione delle risorse del Fondo unico per
l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 12.
Art. 7.
(Competenze del Ministro degli affari esteri).
1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della
politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il
Ministro degli affari esteri:
a) assicura l'autonomia della politica di
cooperazione e la sua coerenza con la politica estera
italiana;
b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori,
con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;
definisce le linee di indirizzo dei programmi-Paese e delle
iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera
d), ne approva i relativi schemi predisposti
dall'Agenzia di cui all'articolo 12 e definisce gli accordi di
cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda
le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali
nonché, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con le istituzioni finanziarie internazionali;
c) predispone, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il parere dei soggetti
della cooperazione non governativa in sede di conferenza di
cui all'articolo 18, comma 3, e di quelli della cooperazione
decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e consultati
qualificati rappresentanti, dallo stesso Ministro individuati,
delle università e degli istituti di ricerca, dell'industria,
della piccola e media impresa, dell'artigianato, del
cooperativismo, dei sindacati e delle società di pubblico
servizio, in quanto attori della cooperazione, il documento di
indirizzo politico e le proposte di variazione di cui
all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione
sull'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2,
integrata per le parti di sua competenza dal Ministro
dell'economia e delle finanze;
d) approva, sulla base del documento di indirizzo
politico e della legge finanziaria, il programma triennale di
attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 12 ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per
conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;
e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui
all'articolo 12, verificandone la conformità rispetto al
documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di
cui all'articolo 6, comma 1, ed al programma di attività di
cui alla lettera d) del presente comma;
f) dispone gli interventi umanitari di
emergenza;
g) promuove almeno una volta all'anno una
conferenza generale con tutti i soggetti della cooperazione
italiana.
3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo,
di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari
esteri il quale delega tali funzioni ad uno dei Sottosegretari
di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo
10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare
la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro
Sottosegretario.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il
Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario delegato si
avvale delle ambasciate italiane e delle competenti Direzioni
generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di
quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure
organizzative che si rendano necessarie. Si può inoltre
avvalere, in misura non superiore a cinque unità, di
professionalità alle sue dirette dipendenze, che lo assistono
nell'elaborazione delle strategie e nel raccordo con l'Agenzia
di cui all'articolo 12 e con gli organismi multilaterali. In
tale caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono
stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il
trattamento giuridico ed economico del personale di cui al
periodo precedente.
Art. 8.
(Competenze del Ministro dell'economia e delle
finanze).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le
banche ed i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e, in
adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali,
assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle
risorse di tali istituzioni, nonché la concessione dei
contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di
aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo
politico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni
parlamentari competenti una relazione programmatica ed una
consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito
dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le
modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e
bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione
del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo.
L'eventuale utilizzazione delle risorse derivanti da tali
operazioni avviene esclusivamente nel quadro dell'attività di
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente,
secondo i parametri fissati in sede internazionale, le
condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di
aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di
indirizzo politico.
Art. 9.
(Esame dei documenti di indirizzo politico).
1. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno
di ciascun anno, gli schemi dei documenti di cui all'articolo
6, comma 1, predisposti dal Ministro degli affari esteri ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c). In seguito
alla presentazione al Parlamento di tali documenti, le Camere
definiscono i relativi indirizzi con apposita deliberazione,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari,
ovvero in sede di deliberazione parlamentare sul Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. I documenti di cui all'articolo 6, comma 1, dopo
l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi al Parlamento per l'esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti. Le eventuali difformità tra il
contenuto di tali documenti e gli indirizzi deliberati dalle
Camere, ai sensi del comma 1, sono adeguatamente motivate in
una apposita relazione allegata ai documenti medesimi.
Art. 10.
(Relazione sull'attuazione della legge).
1. La relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 2,
contiene gli elementi necessari alla valutazione dell'impatto
delle iniziative dell'APS nei confronti dei destinatari e alla
verifica degli effetti complessivi delle scelte operate in
attuazione della presente legge, nonché l'analisi dei costi,
economici e sociali, e dei benefìci derivanti dall'attuazione
delle iniziative dell'APS, con l'indicazione del metodo
seguito per la valutazione di tali costi e benefìci.
2. La relazione di cui all'articolo 6, comma 2, è
trasmessa al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno ed è
integrata dalla documentazione, fornita dall'Agenzia di cui
all'articolo 12, relativa ai contratti ed alle convenzioni
stipulati dall'Agenzia medesima, alla concessione da parte di
quest'ultima di contributi, finanziamenti e crediti, nonché
agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della
cooperazione allo sviluppo.
Capo III
RISORSE DELL'APS
Art. 11.
(Fondo unico per l'APS).
1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla
cooperazione allo sviluppo per le iniziative di cooperazione
bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e
con crediti di aiuto e per le spese di funzionamento
dell'Agenzia di cui all'articolo 12 da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri in una
apposita unità previsionale di base.
2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 12 è costituito il
Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominato "Fondo unico", costituito da:
a) crediti di aiuto;
b) doni;
c) aiuti alimentari;
d) dotazione destinata alle spese di funzionamento
dell'Agenzia stessa.
3. Il Fondo unico è alimentato con:
a) lo stanziamento di cui al comma 1;
b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e
degli interessi dei crediti di aiuto concessi, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente
utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;
c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi
cooperanti e da altri Paesi o da organizzazioni
internazionali;
d) i fondi apportati da regioni, province, comuni
ed altri enti locali;
e) donazioni, lasciti, legati e liberalità
debitamente accettati;
f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio
delle attività.
4. Il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale per
la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità
finanziarie non impegnate alla data di costituzione del
Fondo unico ed esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al citato Fondo
rotativo sono versate al Fondo unico.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo IV
ORGANI Dl GESTIONE DELL'APS
Art. 12.
(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).
1. Per l'attuazione della politica di cooperazione e la
gestione delle attività di APS, a dono o a credito, poste a
carico della dotazione del Fondo unico, è istituita l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità
di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale,
finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di
efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui
all'articolo 14 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro
degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui
all'articolo 10. L'Agenzia è altresì sottoposta al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. L'Agenzia, in attuazione delle direttive contenute nel
documento di indirizzo politico, integrate dagli aggiornamenti
annuali esaminati dal Parlamento, predispone annualmente un
programma triennale di attività articolato con riferimento
agli impegni del triennio successivo, corredato delle relative
previsioni di bilancio, impegnando in ciascuno dei tre anni le
risorse finanziarie necessarie e disponibili del Fondo unico e
lo aggiorna annualmente.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia presenta al
Ministero degli affari esteri il bilancio consuntivo
dell'esercizio finanziario precedente, corredato di
dettagliata relazione consuntiva sull'attività svolta nel
medesimo periodo. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza
dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.
5. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di
attività. In tale ruolo essa, fra l'altro, provvede a:
a) esprimere il proprio parere tecnico nel corso
dei negoziati con organizzazioni internazionali e con i Paesi
cooperanti per la definizione dei programmi-Paese e delle
altre iniziative di cooperazione;
b) individuare ed elaborare i progetti attuativi
degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali nei
limiti dell'allocazione delle risorse come destinate
dall'articolo 6, comma 3, nonché la ripartizione di dette
risorse tra gli strumenti del credito e del dono;
c) ricercare, nell'ambito dei propri compiti,
collaborazioni operative in Italia ed all'estero con gli altri
enti e agenzie governative italiani che operano nei Paesi
cooperanti, al fine di accrescere l'efficienza e l'economicità
di cui al comma 2;
d) seguire i progetti dalla elaborazione fino alla
loro esecuzione;
e) valutare, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, comma 5, le iniziative ed i programmi
proposti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo ed attuati
dalle ONG, nonché determinare ed erogare i relativi
contributi;
f) concordare con i soggetti della cooperazione
decentrata di cui all'articolo 19 i termini di riferimento, le
modalità di attuazione degli interventi eseguiti da tali
soggetti nel quadro dei programmi-Paese, delle iniziative
tematiche regionali, degli interventi di emergenza e delle
attività di formazione nonché, per ognuna delle iniziative,
determinare ed erogare il finanziamento a carico del Fondo
unico, nei casi previsti dai commi 4 e 5 del citato articolo
19.
g) registrare i contratti dei volontari e
cooperanti internazionali di cui all'articolo 21 e provvedere
agli adempimenti previsti da tale articolo, previo
accertamento della conformità alle finalità di cui
all'articolo 1 dei programmi di cooperazione, promossi anche
autonomamente dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, in
cui tali operatori sono impiegati;
h) attuare e coordinare gli interventi umanitari
di emergenza, ivi compresi quelli affidati ai soggetti della
cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 ed a
quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 o
coinvolgenti altre strutture governative, secondo procedure da
essa regolamentate che ne garantiscano la rapida ed efficace
realizzazione; provvedere alla realizzazione in Italia ed
in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e
distribuzione di beni, attrezzature e derrate. A tali fini
l'Agenzia può impiegare, d'intesa con i Ministeri interessati,
le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, i mezzi
ed il personale necessari per la tempestiva attuazione degli
interventi, che potranno essere attuati anche avvalendosi
dell'Agenzia di protezione civile, che pone a disposizione il
personale specializzato ed i mezzi disponibili a richiesta
dell'Agenzia, con oneri a carico del Fondo unico;
i) predisporre tutti gli adempimenti relativi alle
gare, alle procedure concorsuali e al conseguente affidamento
in esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli
interventi di cooperazione, nonché, nei casi di cui
all'articolo 18, comma 6, e all'articolo 19, comma 6,
individuare i soggetti attuatori e stipulare con essi le
relative convenzioni, controllando la congruità dei costi, nel
rispetto delle procedure di cui all'articolo 17;
l) approvare, a valere sulle dotazioni finanziarie
del Fondo unico, gli stanziamenti necessari alla realizzazione
delle singole iniziative ed emettere gli ordinativi per la
concessione e l'erogazione dei crediti di aiuto e dei
finanziamenti a dono;
m) controllare, monitorare e valutare le attività
dei soggetti esecutori delle iniziative di cooperazione
realizzate con oneri a carico del Fondo unico; collaudare,
quando previsto nei contratti e nelle convenzioni, le
realizzazioni, le opere e le forniture assegnate in
esecuzione, condizione necessaria per l'erogazione del saldo
finale del finanziamento riconosciuto all'esecutore;
n) coordinare e promuovere, anche attraverso
accordi-quadro con università, istituzioni di ricerca e
formazione italiane od europee, nonché attraverso il
finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale la
formazione e l'aggiornamento professionale del personale,
impegnato o interessato ad impegnarsi in attività di
cooperazione allo sviluppo, nonché le iniziative di formazione
di cittadini dei Paesi cooperanti, preferibilmente in
loco, ovvero in Italia, finalizzate al loro impiego nei
Paesi di origine, anche tramite concessione di borse di studio
universitarie e post-universitarie a loro favore; favorire il
coinvolgimento nei progetti di cooperazione di cittadini dei
Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di
formazione universitari o post-universitari in Italia;
o) promuovere iniziative di formazione
imprenditoriale e manageriale, poste in essere nei Paesi
cooperanti anche da operatori del sistema imprenditoriale e
finanziario italiano;
p) promuovere, assegnare in esecuzione, valutare e
sostenere finanziariamente le iniziative di informazione,
educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace,
dell'interculturalità, della cooperazione e della solidarietà
internazionali, anche in ambito scolastico;
q) promuovere interventi specifici per migliorare
la condizione femminile e dell'infanzia, per favorire lo
sviluppo culturale e sociale della donna, anche attraverso la
sua diretta partecipazione;
r) sostenere forme di riconversione agricola e
iniziative di sviluppo alternative alla produzione di droghe
illecite nei Paesi cooperanti;
s) promuovere interventi di trasferimento di
tecnologie appropriate nei Paesi cooperanti sulla base della
ricerca scientifica;
t) monitorare e valutare, uniformandosi agli
indirizzi delle Nazioni Unite ai criteri dell'Unione europea,
l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità ambientale,
l'impatto istituzionale, economico, finanziario, culturale e
di genere delle iniziative e dei programmi sostenuti e
finanziati, garantendo altresì la retroazione e la diffusione
degli esiti delle valutazioni;
u) istituire una banca dati di pubblico accesso
ove il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia stessa ed i soggetti
della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 sono
tenuti ad immettere tempestivamente i dati relativi alle
attività svolte di cui all'articolo 2, i documenti di cui
all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del
presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle
iniziative e dei progetti dell'APS corredato delle
informazioni relative ai singoli settori, alle tipologie ed
allo stato di attuazione delle iniziative, ai contratti ed
alle convenzioni.
6. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei previsti
compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici
operativi nei Paesi destinatari dell'APS. Su richiesta
dell'Agenzia il Ministero degli affari esteri provvede
all'accreditamento di tali uffici presso i Governi
interessati, a seguito di specifico negoziato. Per i medesimi
fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli
organismi internazionali e con organismi e pubbliche
istituzioni dei Paesi cooperanti che gestiscono attività di
cooperazione in tali Paesi.
7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti
istituzionali, può svolgere attività per conto di altre
istituzioni purché rientranti nel quadro delle proprie
funzioni e delle finalità della presente legge, su
finanziamento anche internazionale.
8. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono
posti a carico del Fondo unico, nei limiti di cui all'articolo
6, comma 3, lettera n).
Art. 13.
(Organi dell'Agenzia).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono nominati ed insediati
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio
di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra
personalità dotate di comprovata esperienza nel settore della
cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può
essere confermato una sola volta.
5. Il presidente dell'Agenzia:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale
dell'Agenzia.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto
dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di
elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione
allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su designazione: due del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli
affari esteri e uno del Ministro dell'economia e delle
finanze. I membri del consiglio di amministrazione durano in
carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con
quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso,
in particolare:
a) delibera il programma triennale di attività
dell'Agenzia corredato della relativa relazione
programmatica;
b) delibera il bilancio di previsione annuale, le
eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo,
corredato della relazione illustrativa dei risultati
conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
c) delibera, entro tre mesi dal suo insediamento,
ed aggiorna ogniqualvolta lo reputi necessario, la struttura
organizzativa e le procedure relative al funzionamento
dell'Agenzia;
d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e
delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai
consiglieri e al direttore generale stesso;
e) delibera l'apertura di uffici periferici
dell'Agenzia;
f) in base all'istruttoria e alle proposte
presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia approva le
iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente,
attraverso il Fondo unico;
g) delibera in merito ad ogni questione che il
presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua
attenzione.
8. In caso di accertate deficienze tali da compromettere
il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute
inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di
amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso
Consiglio dei ministri. In tale caso i poteri del presidente e
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati
da un commissario che viene nominato con il medesimo decreto
di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere
ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo
entro sei mesi dalla nomina del commissario medesimo.
9. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione
dell'Agenzia operano a tempo pieno ed in rapporto esclusivo
con l'Agenzia stessa. La loro carica è incompatibile con
qualsiasi altra carica pubblica, nonché con la condizione di
amministratore, membro degli organi di amministrazione o
dipendente di enti pubblici o società commerciali. Il
dipendente dello Stato o di enti pubblici nominato presidente
o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato
fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. L'eventuale
condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di
decadenza, entro due mesi dal conferimento del relativo
incarico.
10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un
presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti,
scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. I
componenti del collegio sono nominati dal Ministro degli
affari esteri su designazione, per quanto attiene al
presidente, ad un membro effettivo e ad un membro supplente,
del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle
riunioni del consiglio di amministrazione.
12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal
consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di
elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di
cooperazione allo sviluppo; dura in carica quattro anni e può
essere confermato una sola volta. Egli è dipendente
dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal
consiglio di amministrazione.
13. L'incarico di direttore generale è incompatibile con
la condizione di amministratore o di membro degli organi di
amministrazione di enti pubblici o società commerciali.
L'incompatibilità è estesa anche a qualsiasi forma di
collaborazione con tali enti o società. L'eventuale condizione
di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro
due mesi dal conferimento dell'incarico.
14. Il direttore generale dell'Agenzia:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di
iniziativa e proposta;
b) predispone lo schema del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre
alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;
e) emette gli ordinativi di pagamento;
f) esercita ogni altro compito inerente alla
gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di
amministrazione e non sia riservato ad altro organo
dell'Agenzia stessa.
Art. 14.
(Statuto dell'Agenzia).
1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di
amministrazione entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli
affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,
entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Art. 15.
(Personale dell'Agenzia).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati
dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale
dipendente, assunto con procedure concorsuali e secondo quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 24,
nei limiti delle dotazioni organiche fissate per ciascuna
qualifica dal consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, lettera c).
2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono
stabilite dal consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, in coerenza con i criteri e le
procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via
prioritaria, della competenza ed esperienza specifica
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso
istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private
nel rispetto dei criteri di pari opportunità tra donne e
uomini, ai sensi degli articoli 35, 36 e 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante
presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di
un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che
tiene conto della specificità dell'attività di competenza
dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali,
entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.
4. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere
in Italia ed all'estero, l'Agenzia può utilizzare in posizione
di comando personale dipendente da amministrazioni od enti
pubblici, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti.
Può, inoltre, avvalersi, sulla base di parametri aderenti a
quelli adottati in analoghe circostanze dall'Unione europea,
per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o
straniera con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati
professionisti italiani e esteri.
5. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun
modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.
Art. 16.
(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).
1. L'individuazione, l'istruttoria e la gestione dei
crediti di aiuto rientrano nelle competenze dell'Agenzia che,
nell'espletamento di tali attività, può avvalersi, ricorrendo
alla stipulazione di apposite convenzioni, del supporto di
istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e
di professionalità.
2. I crediti di aiuto possono essere concessi per
promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS,
ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle
microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa
locale, con particolare attenzione all'imprenditoria
femminile, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del
sistema imprenditoriale italiano.
3. I crediti di aiuto, motivandone l'utilità specifica per
il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma
3, lettera c), possono essere concessi, a condizioni
particolarmente agevolate e dietro presentazione di specifiche
coperture di garanzia, anche per promuovere il finanziamento
parziale del capitale di rischio di imprese di nuova
costituzione, promosse da operatori dei Paesi individuati come
prioritari dal documento di indirizzo politico e dei Paesi
meno avanzati, ivi incluse imprese miste in cui sia presente
la partecipazione di partner italiani o di altri
Paesi.
4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3,
nonché nelle iniziative attivate nel quadro della cooperazione
decentrata di cui all'articolo 19, l'Agenzia può avvalersi in
particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello
locale e regionale.
5. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti
finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara
o procedura concorsuale.
Art. 17.
(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività
dell'APS).
1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di
cooperazione finanziate con le dotazioni del Fondo unico,
previe specifiche procedure concorsuali, mediante convenzioni
con i soggetti di cui agli articoli 18, comma 6, e 19, comma
6, nonché mediante contratti, preceduti da gare o procedure
concorsuali, per l'affidamento in esecuzione degli interventi
di cooperazione a soggetti non compresi in tali categorie.
L'attività negoziale posta in essere dall'Agenzia nei Paesi
cooperanti è regolata dalla legge locale per tutti gli aspetti
relativi ai rapporti esterni, in deroga alla vigente normativa
pubblicistica. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio
di esperti per l'assistenza tecnica.
2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione
l'Agenzia assicura che siano privilegiati, compatibilmente con
le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, gli
acquisti di beni e servizi prodotti localmente nei Paesi in
via di sviluppo. In caso di acquisti di beni e servizi
prodotti in altri Paesi donatori, saranno, ove possibile,
favoriti i Paesi che adottano criteri di slegamento delle
forniture finanziate a dono o a credito dalle rispettive
cooperazioni.
3. Qualora l'onere di attuazione delle iniziative di
cooperazione venga conferito, sulla base di un accordo
internazionale, ad istituzioni pubbliche o private dei Paesi
cooperanti o ad organismi internazionali, l'Agenzia eroga i
relativi finanziamenti direttamente a favore di tali
istituzioni le quali, nel quadro degli impegni sottoscritti
con il Governo italiano a fronte della concessione di doni o
crediti di aiuto, assicurano la scelta degli enti esecutori
mediante gara o procedura concorsuale.
Capo V
COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA
Art. 18.
(Soggetti della cooperazione
non governativa).
1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e
possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le
associazioni, le comunità di immigrati ed altri enti privati
nonché i loro consorzi ed associazioni che:
a) siano costituiti con atto pubblico;
b) presentino il bilancio annuale analitico e
possano dimostrare la buona e corretta tenuta della
contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi
che ricevono finanziamenti dalla Unione europea;
c) abbiano tra i propri fini statutari quello di
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di
solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei
Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle
iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la
realizzazione di progetti e programmi a termine e di
interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, ivi compresi la
selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti
internazionali, e di iniziative di microcredito e di sostegno
alle micro-imprese locali; la promozione del risparmio etico
finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi, nonché
la promozione del commercio equo e solidale, secondo criteri
allo scopo definiti dall'Agenzia; iniziative di formazione in
Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o
a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le
loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni
altra attività atta a promuovere le finalità di cui
all'articolo 1;
d) non perseguano finalità di lucro; non siano in
alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani
e stranieri, aventi scopo di lucro;
e) prevedano l'obbligo statutario di destinare
tutti i proventi, anche quelli derivanti da altre forme di
autofinanziamento, alle finalità statutarie;
f) possano documentare almeno un triennio di
esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo
sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera
c);
g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di
finanziamento da soci e sostenitori.
2. I soggetti di cui al comma 1 che si impegnano alla
presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera
c), e che accettano esplicitamente controlli da parte
dell'Agenzia, sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito
albo istituito presso l'Agenzia entro tre mesi dalla data
della richiesta. Tale iscrizione permane in costanza dei
requisiti previsti dalla presente legge e verificati
dall'Agenzia.
3. Il Sottosegretario di Stato delegato di cui
all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno una
conferenza di tutte le ONG iscritte all'albo di cui al comma
2, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione
italiana. Il Sottosegretario di Stato convoca tale conferenza
anche su richiesta motivata di almeno un terzo delle ONG
iscritte all'albo.
4. Le ONG iscritte all'albo di cui al comma 2 possono
accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:
a) la concessione di contributi specifici per la
realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di
cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di
microcredito, microfinanza e di commercio equo e solidale, da
loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento del
costo complessivo dell'iniziativa, a condizione che l'ONG
proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore
accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento del
costo complessivo dell'iniziativa;
b) la concessione di un contributo fiduciario per
la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di
cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito,
microfinanza e commercio equo e solidale, e di iniziative di
informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei
Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG
proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel
corso degli ultimi tre anni; l'organizzazione proponente deve
presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i
risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche
l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può
superare il 75 per cento del costo complessivo delle
iniziative.
5. I contributi di cui al comma 4 sono deliberati in base
alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica
capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri
prefissati e trasparenti in cui si considerino anche i
risultati e le specificità settoriali e geografiche
dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di
mobilitare la società italiana. Essi sono concessi sia a
programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti
e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni
delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e
coordinato per Paese, area geografica o area tematica.
6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in
qualità di enti esecutori di iniziative governative di
cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui
tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.
L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata
alle ONG, come previsto all'articolo 17, sulla base di
apposita procedura concorsuale, comunque tesa a privilegiare
la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza
pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di
risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società
civile italiana.
7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del
comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano
sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare
annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una
relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi
pubblici e privati, la compartecipazione dei partner ed
i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore
accertabile. In caso di mancato adempimento di una delle
condizioni di cui al presente articolo l'Agenzia può escludere
l'ONG dall'albo di cui al comma 2 ed eventualmente rivalersi
nei suoi confronti.
8. Le modifiche degli obiettivi generali o specifici
dell'iniziativa o del programma finanziato totalmente o
parzialmente e le variazioni della ripartizione dei costi
superiori al 10 per cento devono essere preventivamente
approvate dall'Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate
scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG.
Variazioni di minore entità devono comunque essere
giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma
7.
Art. 19.
(Iniziative di cooperazione decentrata).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed
associazioni possono, nel rispetto delle relazioni
internazionali dello Stato italiano e, ove convocata, previa
comunicazione nell'apposita conferenza programmatica di cui
all' articolo 23, autonomamente promuovere iniziative di
cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di
interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali
o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati, rappresentanti di interessi collettivi dei Paesi
cooperanti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e
nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite
"iniziative di cooperazione decentrata", sono finalizzate
prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi
di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni
locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di
partecipazione associativa nella società civile dei Paesi
cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al
cooperativismo ed all'artigianato.
2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto
della normativa vigente, favoriscono la partecipazione
organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul
territorio di propria competenza. A tale fine i soggetti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), realizzano i
progetti, programmi-quadro ed accordi di cooperazione, da essi
concordati con i partner dei Paesi cooperanti ai sensi
del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro
specifiche competenze dei soggetti attivi sul territorio,
pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, quali ONG ed
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
cooperative o associazioni del commercio equo e solidale,
imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca
ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti
pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di
categoria, comunità di immigrati, cooperative ed imprese, con
particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
favoriscono e promuovono il coordinamento delle iniziative di
cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio
territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria
autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di
iniziative di cooperazione decentrata proprio personale
dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di
cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai
soggetti di cui al comma 1, può usufruire della qualifica di
cooperante internazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 18
e seguenti. Qualora una ONG partecipi all'iniziativa, il
personale da essa impiegato, ove ne sussistano le condizioni,
può usufruire della qualifica di volontario o di cooperante
internazionale con i relativi benefìci ed obblighi, di cui
all'articolo 21.
4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione
decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad
apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a
contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di
sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato
e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo
unico.
5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate
dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano
nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di
cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono
essere associati, fin dalla fase della sua formulazione, alla
definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività
relativamente al Paese oggetto della richiesta.
6. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture
possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti
esecutori di iniziative governative di cooperazione allo
sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda
alla peculiarità di tali soggetti.
7. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del
finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione
della stessa Agenzia.
8. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi
l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata
finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate
dall'Agenzia.
Art. 20.
(Università e istituti di ricerca).
1. Le università e gli istituti di ricerca, nonché i loro
consorzi ed associazioni, coerentemente con gli indirizzi
generali dell'APS, possono realizzare nei Paesi cooperanti
studi, iniziative ed attività di formazione superiore, avendo
come obiettivo lo sviluppo del capitale umano dei Paesi
cooperanti. Essi possono inoltre, con propria autonoma
delibera, inviare in missione nell'ambito delle suddette
attività proprio personale dipendente, il cui contratto, ove a
termine, viene prorogato del periodo trascorso in missione.
2. Per il finanziamento dell'attività di cui al comma 1,
le università e gli istituti di ricerca possono ricorrere ad
apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a
contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di
sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere
privato.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre essere
selezionati dall'Agenzia, con apposita procedura concorsuale
riservata ai sensi dell'articolo 17, in qualità di enti
esecutori delle attività di cui al comma 1, la cui tipologia
corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.
Art. 21.
(Volontari e cooperanti internazionali).
1. Ai sensi della presente legge, sono volontari
internazionali i cittadini maggiorenni di uno Stato membro
dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti
in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso
delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie
nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e
nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della
cooperazione internazionali, hanno contratto l'obbligazione di
svolgere attività di volontariato con un soggetto della
cooperazione non governativa nell'ambito di progetti di
sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari
che:
a) usufruiscono di contributi o finanziamenti da
parte dell'Agenzia;
b) usufruiscono di contributi da parte dell'Unione
europea o di altre organizzazioni internazionali di cui
l'Italia fa parte;
c) sono realizzati in autonomia finanziaria da un
soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'albo
di cui all'articolo 18, comma 2, e sono riconosciuti
dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1;
d) sono riconosciuti dall'Agenzia conformi alle
finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.
2. La durata continuativa del servizio da prestare in
loco non può essere inferiore ad un anno; è parte
integrante del contratto di volontariato internazionale anche
un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non
superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario
abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei
Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di
almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di
formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di
emergenza, la durata continuativa dei servizio da prestare
in loco può essere inferiore ad un anno.
3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è
regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare
l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è
inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata
effettiva della prestazione richiesta e delle relative ferie,
nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo
ed assistenziale garantito.
4. Il trattamento economico del volontario internazionale
è fissato nel contratto entro i compensi massimi convenzionali
che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennalmente, tenendo
conto dei Paesi di impiego.
5. La qualifica di volontario internazionale si assume al
momento della sottoscrizione con un soggetto della
cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui
al comma 3. Ai fini della sua efficacia, il contratto viene
trasmesso entro un mese dalla firma e comunque prima
dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la
sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni;
decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il
contratto si intende registrato.
6. Per i volontari internazionali inseriti nei progetti di
cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Agenzia
può stipulare con i soggetti della cooperazione non
governativa di cui all'articolo 18, singolarmente o in
consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e
accordi-quadro relativamente alla selezione ed alla
formazione.
7. I volontari internazionali con contratto registrato
hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se
dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici
economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa
senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge
o convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni
di appartenenza è data la possibilità di sostituire il
dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di
lavoro a tempo determinato.
8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore
previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro,
alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al
coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere
personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a
tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in
vigore.
9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia
un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la
durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli
disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel
quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto
giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in
particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione
della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza
e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
10. I volontari internazionali sono iscritti alle
assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando
l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del
volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento
previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle
amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia
alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro
competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli
altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, in
accordo con l'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi
importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed
assistenziali sono commisurati ai compensi massimi
convenzionali di cui al comma 4.
11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o
convivente, purché siano a carico e vivano in loco, sono
inoltre assicurati a cura della ONG ed a carico diretto
dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali
determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla
stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei
relativi importi.
12. Gli oneri di cui al presente articolo sono interamente
a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui
alle lettere b) e c) del comma 1, l'onere è
assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed
annualmente aggiornato dall'Agenzia. L'onere relativo ai
volontari eventualmente eccedenti tale contingente è a carico
della ONG contraente.
13. Coloro che prestano servizio civile possono scegliere
di prestarlo come volontari internazionali, sottoscrivendo un
contratto con le modalità previste dalla presente legge.
14. Fino alla data della sospensione del servizio
obbligatorio militare di leva i cittadini italiani che
intendono avvalersi della legge 8 luglio 1998, n. 230, possono
prestare il proprio servizio come volontari internazionali,
contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste
dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del
servizio militare per la durata del proprio servizio, a
seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a
trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni
dalla registrazione del contratto, alla conservazione del
posto di lavoro, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo
di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento
del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella
prevista dalla citata legge n. 230 del 1998, che l'Agenzia è
tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della
difesa.
15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto
della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di
lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura
eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi
dell'articolo 1343 del codice civile.
16. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto
con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio,
in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di
mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario
presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle
proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre,
quando le condizioni del Paese nel quale il volontario presta
la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il
Ministro degli affari esteri può disporre il rimpatrio.
17. L'Agenzia favorisce il reinserimento nel mondo del
lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia, anche
attraverso specifici accordi con i soggetti e gli attori della
cooperazione.
18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni
di uno Stato membro dell'Unione europea ed i cittadini
extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di
soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle
qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza
professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare,
abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto
della cooperazione non governativa o decentrata, attività di
lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa,
organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei
Paesi destinatari, di cui all'articolo 19, comma 1, e al comma
1, lettere a), b) e c), del presente articolo.
19. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di
cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso
indica l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante
è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta,
nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo
garantito.
20. La qualifica di cooperante internazionale si assume al
momento della sottoscrizione con un soggetto della
cooperazione non governativa o decentrata del contratto di cui
al comma 19. Al fine della sua efficacia, il contratto viene
trasmesso entro un mese dalla firma, e comunque prima
dell'inizio del servizio di cooperazione, all'Agenzia per la
sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni;
decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il
contratto si intende registrato.
21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al
collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di
ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti
pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è
computato per intero ai fini della progressione di carriera,
della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni spetta inoltre al dipendente il cui
coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di
appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente
assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a
tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di
maggior favore previste per i cooperanti nei contratti
collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai
cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi
dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è
data la possibilità di assumere personale sostitutivo con
contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre
gli eventuali contingenti in vigore. I cooperanti sono
iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i
cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da
amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette
iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza
per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del
soggetto di cooperazione per la parte di competenza del
lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura
del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri
gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di
contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle
iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare
convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti
della cooperazione non governativa e decentrata, di cui agli
articoli 18 e 19.
22. I cooperanti e i loro familiari o convivente, purché
siano a carico e vivano in loco, sono assicurati dal
soggetto di cooperazione contraente contro i rischi di
infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.
23. I volontari ed i cooperanti in nessun caso possono
essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere
militare.
24. I soggetti di cooperazione contraenti possono
risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante,
disponendone il rimpatrio:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od
organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato
Paese cessano la propria attività o la riducono tanto da non
essere più in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nel quale essi
prestano la loro opera mutano in modo da impedire la
prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di
essa;
c) in caso di grave inadempienza degli impegni
assunti.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di
cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 22.
(Disposizioni tributarie).
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i
soggetti non governativi di cooperazione che adempiono alle
condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, e prevedono espressamente
nel proprio statuto lo svolgimento, oltre eventualmente della
attivita citata all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997,
esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e
solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di
cooperazione allo sviluppo; selezione, formazione e impiego di
volontari e cooperanti internazionali; realizzazione di
progetti e programmi a termine nonché di interventi di
emergenza nei Paesi cooperanti; iniziative di formazione in
Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o
a cittadini dei Paesi cooperanti. A tale fine la comunicazione
di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460
del 1997 deve essere effettuata entro un mese dalla richiesta
di iscrizione all'albo di cui all'articolo 18, comma 2, della
presente legge.
2. Le operazioni effettuate nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte all'albo di cui
all'articolo 18, comma 2, che provvedono, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in
attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono
comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Analogo beneficio compete per le importazioni di beni
destinati alle medesime finalità. Le operazioni di cui al
presente articolo sono soggette alle condizioni di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
Art. 23.
(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e
decentrata).
1. Per ciascun programma-Paese è periodicamente convocata
un'apposita conferenza programmatica di coordinamento
operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia o da
un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti
della cooperazione non governativa e di quella decentrata già
attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza
mira al coordinamento ed alla armonizzazione tra le attività
dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della
cooperazione decentrata nel Paese stesso.
2. Il direttore generale dell'Agenzia può convocare
analoghe conferenze di coordinamento operativo in riferimento
alle più significative iniziative del programma di
attività.
Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Norme transitorie).
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di
competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo emana, con uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, le disposizioni attuative della presente
legge.
2. Il Ministro degli affari esteri adotta le misure
organizzative indispensabili per assicurare la continuità
dell'azione amministrativa finalizzata all'attuazione delle
attività e degli impegni internazionali in atto, fino al
trasferimento completo all'Agenzia degli stessi, che avviene
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Ministro, con proprio decreto, può
prorogare una sola volta tale scadenza per un periodo non
superiore a sei mesi, dandone comunicazione al Parlamento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, fino alla data di
insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo
13, comma 2, rimane in funzione, nell'ambito del Ministero
degli affari esteri, la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni. A decorrere da tale data e fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro degli
affari esteri, mediante la delega di cui all'articolo 7, comma
3, provvede alla progressiva soppressione, entro il termine di
cui al comma 2, della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo ed al progressivo trasferimento della gestione
dei progetti e delle attività in corso all'Agenzia, stabilendo
caso per caso quali progetti ed attività trasferire, e ne dà
comunicazione al Parlamento. Le risorse finanziarie necessarie
per gli adempimenti della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo in tale periodo sono poste a carico
del Fondo unico costituito presso l'Agenzia, che provvede
direttamente ad effettuare i pagamenti richiesti dal direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo. Il direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo può richiedere al
presidente dell'Agenzia l'utilizzo temporaneo di personale per
provvedere agli adempimenti e alle funzioni di cui al presente
comma.
4. Limitatamente alle iniziative di cooperazione già in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano, fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
le disposizioni abrogate dall'articolo 25. Per le iniziative
di cooperazione non deliberate a tale data, si applicano le
disposizioni della presente legge. Tuttavia, fino
all'approvazione del primo documento di indirizzo politico e
comunque non oltre il termine di cui al comma 2, previo parere
obbligatorio del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ove
già costituito, possono essere assunte deliberazioni dagli
organi e secondo le disposizioni abrogate dall'articolo 25.
5. Entro il termine di cui al comma 2 il Ministero degli
affari esteri provvede alla composizione del contenzioso in
atto, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
tecnica dell'Agenzia. Alla scadenza di tale periodo, il
Ministro degli affari esteri predispone la relazione sugli
eventuali casi irrisolti per il trasferimento della loro
trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al
Parlamento.
6. Al fine di assicurare continuità e consentire l'avvio
tempestivo delle attività di cooperazione, immediatamente dopo
il primo adempimento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera
c), è assunto presso l'Agenzia, purché rientrante nelle
qualifiche di cui all'articolo 15, comma 1, il personale delle
seguenti categorie in servizio presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri alla data di entrata in vigore della presente legge e
che ne faccia domanda:
a) esperti della cooperazione in servizio ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n.
49;
b) personale comandato da altre amministrazioni,
già in servizio presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo da almeno due anni;
c) personale in servizio da almeno due anni
all'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
7. Il personale con contratto a tempo determinato della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri, non assunto dall'Agenzia,
rimane comunque a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino alla scadenza del contratto.
8. Il presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure
necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia
stessa. A tale fine il presidente dell'Agenzia può richiedere
l'utilizzazione temporanea, fino alla scadenza del termine di
cui al comma 2, di personale della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, dell'unità tecnica centrale e
delle unità tecniche locali di cooperazione del Ministero
degli affari esteri, dipendente, esperto, comandato, con
contratto a tempo determinato o indeterminato. Al fine della
loro utilizzazione temporanea da parte dell'Agenzia, ai sensi
del presente comma, o del loro impiego presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del comma
3, i contratti degli esperti in servizio ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed i comandi del personale di
cui al medesimo comma, lettere b), e d), in
scadenza entro il termine di cui al comma 2, sono prorogati
fino a tale data.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla
riutilizzazione, ove non assunto dall'Agenzia, del personale
dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di
ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente
legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di
transizione.
10. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla
costituzione del Fondo unico, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le risorse relative
alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio
1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, nonché dalle leggi 5
luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402, vengono
contestualmente trasferite al Fondo unico.
Art. 25.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, sono abrogati:
a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n.
559;
h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121;
i) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9
e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.
Art. 26.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.