XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1135
Onorevoli Colleghi! - L'introduzione del principio del
"giusto processo" nell'articolo 111 della Costituzione
italiana - sancita con la legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 - rappresenta un significativo traguardo del nostro
ordinamento giuridico, volto a garantire la costruzione di un
sistema in cui un giudice terzo ed imparziale possa assicurare
in tempi ragionevoli l'applicazione del diritto, in un
processo rispettoso dei valori costituzionali e fondato sul
contraddittorio tra parti che operano in condizioni di
parità.
Al fine di adeguare ai nuovi princìpi sanciti
dall'articolo 111 della Costituzione la vigente disciplina
processuale contenuta nel codice di procedura penale sono
stati approvati dalle Camere, nel corso della XIII
legislatura, diversi provvedimenti normativi volti appunto ad
armonizzare la legislazione vigente in materia.
Sul terreno delle garanzie processuali occorre, peraltro,
proseguire nel processo riformatore al fine di garantire il
pieno esercizio della azione penale.
Da tale punto di vista, appare opportuno porre in essere i
necessari rimedi per rimuovere tutti i fattori che, anche solo
potenzialmente, sono in grado di condizionare la serenità e
l'imparzialità che devono sempre caratterizzare il processo
penale.
In tale senso, la diffusione sugli organi di stampa dei
nomi dei pubblici ministeri titolari delle indagini
preliminari può determinare la sovraesposizione della vita e
dell'incolumità fisica di quei magistrati che, al servizio
delle Istituzioni, conducono indagini delicate e complesse per
reati gravi commessi da appartenenti alla criminalità
organizzata.
Ciò rende ineludibile l'esigenza, non soltanto di
assicurare adeguata protezione a quanti operano per il
rispetto della legalità, ma di evitare di "personalizzare" in
capo al singolo magistrato l'esercizio di una funzione
evidentemente propria dello Stato, la cui responsabilità e le
conseguenti decisioni devono fare riferimento all'ufficio
giudiziario cui il magistrato appartiene, ciò anche al fine di
superare ogni tentazione di protagonismo da parte del singolo
magistrato. Peraltro, troppo spesso la stessa immagine della
magistratura è stata penalizzata dalla pubblicazione
disinvolta di notizie in relazione alle iniziative di pubblici
ministeri che stavano svolgendo delicate attività di
indagine.
In questa prospettiva, con la presente proposta di legge
si intende introdurre nel codice di procedura penale il
divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di
informazione del nome del pubblico ministero titolare delle
indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla
conclusione dell'udienza preliminare. La violazione di tale
divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria.
In tale modo - ferme restando le garanzie di pubblicità
previste dal nuovo codice di procedura penale che
caratterizzano, tra l'altro, la fase del dibattimento - si
assicurerebbe, da una parte, il pieno rispetto dei princìpi
costituzionali e, in particolare, della libertà di
manifestazione del pensiero e della libertà di stampa e,
dall'altra, si favorirebbe il più sereno corso delle indagini
penali, troppe volte in passato disturbato da critiche,
sospetti ed anticipazioni spesso pubblicate anche con
l'intento di sminuire la credibilità delle attività di
indagine.
Si raccomanda, pertanto, la rapida approvazione della
presente proposta di legge volta a garantire il più efficiente
ed efficace esercizio della funzione giurisdizionale nonché a
preservare la posizione dei singoli magistrati chiamati a
svolgere con imparzialità e serenità delicate funzioni al
servizio dello Stato.