XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1135
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 329-bis. (Divieto di pubblicazione e diffusione
sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero
durante le indagini preliminari).
1. E' vietata la pubblicazione e la diffusione sui
mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare
delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino
alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30
milioni a lire 70 milioni".