XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1135




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 329-bis. (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari).
            1. E' vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
            2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30 milioni a lire 70 milioni".



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