XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1128
Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della disciplina in
materia di tutela dei lavoratori ha consentito di ottenere
notevoli passi avanti, riducendo progressivamente le
condizioni di sfruttamento. La dignità e l'integrità della
persona sono valori fondamentali per la autorealizzazione
dell'individuo. Questa opportunità può venire meno a causa di
conflitti interpersonali che si possono verificare nei luoghi
di lavoro. L'esperienza quotidiana evidenzia il rilievo che
assumono, in questo ambiente, comportamenti ed atti che, pur
non essendo perseguibili, incidono in misura determinante
sulle condizioni psicologiche dei lavoratori. Si tratta di
atti e comportamenti che sono stati attentamente studiati
dalla psicologia del lavoro, che hanno ispirato ricerche ed
analisi approfondite, come quelle curate dal Centro studi e
ricerche Eurhope di Roma e da altre associazioni che seguono
nello specifico il problema. Da queste indagini è emersa la
necessità di affrontare con la massima attenzione il problema,
sempre più presente nel mondo del lavoro, ma anche tra i
ragazzi nell'ambiente scolastico. Il mondo anglosassone, che
al tema ha dedicato particolare importanza, ha utilizzato il
termine mobbing per individuare atti e comportamenti
vessatori posti in essere con evidente determinazione, che
arrecano danni rilevanti alla condizione psico-fisica dei
lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla
autostima del mobbizzato, possono scatenare anche condizioni
di grave depressione, riducendo la capacità lavorativa della
persona vittima delle azioni di mobbing. In casi estremi
di forte pressione psicologica, di maltrattamenti verbali e
psichici continui e sistematici, il soggetto colpito potrebbe
arrivare anche al suicidio. E' quanto accade in Svezia, dove
addirittura il 15 per cento dei suicidi sarebbe attribuibile
al mobbing. E da fonti ufficiose, risulta che circa 15
milioni di lavoratori in tutta Europa siano direttamente
colpiti dal "male oscuro". In Italia un caso eclatante è
quello della ILVA di Taranto, dove un gruppo di circa ottanta
dipendenti che non ha accettato il contratto di novazione con
conseguente demansionamento è stato isolato nella cosiddetta
"Palazzina Laf" (Laminatoio a freddo) a non fare niente, in
totale spregio della dignità dei lavoratori. Un caso
rappresentativo di come il mobbing possa essere
utilizzato sotto forma di demansionamento nell'ottica della
riduzione del personale.
Pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare
con precisione le fattispecie concrete degli atti e dei
comportamenti attraverso i quali si verificherebbero la
violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei
lavoratori, si ritiene comunque necessario, e ormai
indispensabile, proporre un intervento del legislatore al
riguardo. La proposta di legge sottoposta alla Vostra
attenzione non intende, quindi, proporre soluzioni risolutive
del problema; essa mira, piuttosto, a suscitare l'avvio di un
dibattito su problematiche di grande importanza che incidono
pesantemente sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei
soggetti che ne sono coinvolti. Non devono inoltre essere
trascurate le conseguenze più generali che il fenomeno
determina, sia in termini di diseconomie interne al luogo di
lavoro, che in termini di costi per la cura dei danni
provocati da atti e comportamenti vessatori, tenendo inoltre
presenti le ripercussioni all'interno della famiglia - il
cosiddetto doppio mobbing- con casi estremi, ma non
limite, di divorzi.
Per questo motivo, la proposta di legge assegna
particolare importanza alle iniziative dirette a prevenire il
verificarsi di tali atti e comportamenti, attribuendo un
rilievo speciale alle misure volte a fornire ai lavoratori
tutte le informazioni sulla gravità del problema, per
individuare il mobbing prima che la violenza psicologica
produca danni irreparabili.
Oltre alla definizione del fenomeno (articolo 1) è
prevista, su richiesta del lavoratore danneggiato, la
annullabilità di quegli atti riconducibili alla persecuzione
psicologica, che possono danneggiare il lavoratore stesso
(articolo 2). L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro e le
rispettive rappresentanze sindacali adottino le necessarie
iniziative allo scopo di prevenire la persecuzione e la
violenza psicologica. Le responsabilità disciplinari sono
previste dall'articolo 4, ed inoltre vengono promosse adeguate
azioni di tutela ricorrendo alla conciliazione e al ricorso in
giudizio (articolo 5). E' prevista inoltre, ma solo su
richiesta dell'interessato, la pubblicità nell'azienda dei
provvedimenti disciplinari assunti.