XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1128




        Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori ha consentito di ottenere notevoli passi avanti, riducendo progressivamente le condizioni di sfruttamento. La dignità e l'integrità della persona sono valori fondamentali per la autorealizzazione dell'individuo. Questa opportunità può venire meno a causa di conflitti interpersonali che si possono verificare nei luoghi di lavoro. L'esperienza quotidiana evidenzia il rilievo che assumono, in questo ambiente, comportamenti ed atti che, pur non essendo perseguibili, incidono in misura determinante sulle condizioni psicologiche dei lavoratori. Si tratta di atti e comportamenti che sono stati attentamente studiati dalla psicologia del lavoro, che hanno ispirato ricerche ed analisi approfondite, come quelle curate dal Centro studi e ricerche Eurhope di Roma e da altre associazioni che seguono nello specifico il problema. Da queste indagini è emersa la necessità di affrontare con la massima attenzione il problema, sempre più presente nel mondo del lavoro, ma anche tra i ragazzi nell'ambiente scolastico. Il mondo anglosassone, che al tema ha dedicato particolare importanza, ha utilizzato il termine mobbing per individuare atti e comportamenti vessatori posti in essere con evidente determinazione, che arrecano danni rilevanti alla condizione psico-fisica dei lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla autostima del mobbizzato, possono scatenare anche condizioni di grave depressione, riducendo la capacità lavorativa della persona vittima delle azioni di mobbing. In casi estremi di forte pressione psicologica, di maltrattamenti verbali e psichici continui e sistematici, il soggetto colpito potrebbe arrivare anche al suicidio. E' quanto accade in Svezia, dove addirittura il 15 per cento dei suicidi sarebbe attribuibile al mobbing. E da fonti ufficiose, risulta che circa 15 milioni di lavoratori in tutta Europa siano direttamente colpiti dal "male oscuro". In Italia un caso eclatante è quello della ILVA di Taranto, dove un gruppo di circa ottanta dipendenti che non ha accettato il contratto di novazione con conseguente demansionamento è stato isolato nella cosiddetta "Palazzina Laf" (Laminatoio a freddo) a non fare niente, in totale spregio della dignità dei lavoratori. Un caso rappresentativo di come il mobbing possa essere utilizzato sotto forma di demansionamento nell'ottica della riduzione del personale.
        Pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare con precisione le fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori, si ritiene comunque necessario, e ormai indispensabile, proporre un intervento del legislatore al riguardo. La proposta di legge sottoposta alla Vostra attenzione non intende, quindi, proporre soluzioni risolutive del problema; essa mira, piuttosto, a suscitare l'avvio di un dibattito su problematiche di grande importanza che incidono pesantemente sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti. Non devono inoltre essere trascurate le conseguenze più generali che il fenomeno determina, sia in termini di diseconomie interne al luogo di lavoro, che in termini di costi per la cura dei danni provocati da atti e comportamenti vessatori, tenendo inoltre presenti le ripercussioni all'interno della famiglia - il cosiddetto doppio mobbing- con casi estremi, ma non limite, di divorzi.
        Per questo motivo, la proposta di legge assegna particolare importanza alle iniziative dirette a prevenire il verificarsi di tali atti e comportamenti, attribuendo un rilievo speciale alle misure volte a fornire ai lavoratori tutte le informazioni sulla gravità del problema, per individuare il mobbing prima che la violenza psicologica produca danni irreparabili.
        Oltre alla definizione del fenomeno (articolo 1) è prevista, su richiesta del lavoratore danneggiato, la annullabilità di quegli atti riconducibili alla persecuzione psicologica, che possono danneggiare il lavoratore stesso (articolo 2). L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro e le rispettive rappresentanze sindacali adottino le necessarie iniziative allo scopo di prevenire la persecuzione e la violenza psicologica. Le responsabilità disciplinari sono previste dall'articolo 4, ed inoltre vengono promosse adeguate azioni di tutela ricorrendo alla conciliazione e al ricorso in giudizio (articolo 5). E' prevista inoltre, ma solo su richiesta dell'interessato, la pubblicità nell'azienda dei provvedimenti disciplinari assunti.




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