XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1128
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge è diretta a tutelare i lavoratori da
atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche
della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza e
persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere
ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da
soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata o
pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a
danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere
sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti ed i comportamenti rilevanti ai fini della
presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e
per le finalità persecutorie, e si traducono in maltrattamenti
verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del
lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera,
l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati,
ingiustificate discriminazioni e penalizzazioni del
trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione di
informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività
lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e
comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della
presente legge quando ha come conseguenza diretta la
menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica
l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce
in forme depressive.
Art. 2.
(Annullabilità di atti discriminatori).
1. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle
qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i
trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione
psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato.
Art. 3.
(Prevenzione ed informazione).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le fattispecie di
violenze e persecuzioni psicologiche ai danni dei lavoratori
rilevanti ai fini della presente legge.
2. I datori di lavoro, pubblici o privati, e le rispettive
rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative
necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la
persecuzione psicologica di cui alla presente legge e di
rimuoverne le cause. Il datore di lavoro è tenuto a fornire
alle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta le
informazioni rilevanti ai fini dell'assegnazione degli
incarichi, dei trasferimenti, dell'assegnazione delle
qualifiche e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che
attengono alle modalità di utilizzo dei lavoratori.
3. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere portate
a conoscenza dei lavoratori anche attraverso l'affissione
nella bacheca sindacale.
4. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1
siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di
lavoratori, il datore di lavoro, anche su richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di porre in
essere procedure tempestive di accertamento dei fatti
denunciati, anche avvalendosi dell'apporto di esperti esterni
all'azienda.
5. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad
assumere le misure necessarie al loro superamento, anche
coinvolgendo i lavoratori dell'area interessata.
6. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto
di riunirsi, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di almeno
sei ore su base annuale, per trattare il tema delle violenze e
delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro.
7. Le riunioni di cui al comma 6 sono indette con le
modalità e si svolgono nelle forme di cui all'articolo 20
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle riunioni possono
partecipare le rappresentanze sindacali aziendali, i dirigenti
sindacali ed esperti esterni.
Art. 4.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti
o i comportamenti previsti dall'articolo 1, può essere
disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o del
preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari
previste dalla contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure disciplinari possono essere
applicate anche a chi denuncia fatti o comportamenti
inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque
configurabili.
Art. 5.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Il lavoratore che ha subìto violenza o persecuzione
psicologica nel luogo di lavoro e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi, ma intende agire in giudizio, deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i
criteri di cui all'articolo 413 del medesimo codice, o,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 413 del
codice di procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle
qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i
trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione
psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede
giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile
del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che
liquida in forma equitativa.
Art. 6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su istanza della parte interessata, il giudice può
disporre che del provvedimento di condanna passato in
giudicato venga data informazione, a cura del datore di
lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per
reparto e attività, dove si è manifestato il caso di violenza
o di persecuzione psicologica oggetto dell'intervento
giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto
tali violenze o persecuzioni, qualora il soggetto ne dia al
giudice stesso esplicita indicazione.