XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1122
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende stabilire norme e interventi per la valorizzazione e
la promozione del lago di Garda.
Inoltre essa prevede una serie di misure per
l'armonizzazione amministrativa e per l'istituzione
dell'Autorità di bacino interregionale del sistema
Garda-Sarca-Mincio in maniera da corrispondere ad una esigenza
che nel corso degli anni si è fatta, via via, sempre più
pressante, soprattutto nel settore della gestione
ambientale.
Come è ben noto, il lago di Garda rappresenta il lago
italiano di maggiore rilevanza, non solo dal punto di vista
territoriale, ma anche ambientale, sociale ed economico.
La sua collocazione geografica, a cavallo delle province
di Verona, Brescia e Trento nonché a ridosso della provincia
di Mantova, il cui ambito territoriale ricomprende le colline
moreniche meridionali del Garda, ed in prossimità della
confluenza delle principali direttrici di traffico tra il nord
e il sud, l'est e l'ovest del nostro Paese, ne evidenzia
l'importanza che va oltre i meri confini regionali.
L'interesse turistico, poi, ne fa un'area a grande
vocazione europea, come è testimoniato da alcuni milioni di
presenze turistiche registrate annualmente, tali da
rappresentare una percentuale significativa delle presenze
turistiche nazionali.
Il lago ed il suo entroterra soffrono di numerosi
problemi, quali l'inquinamento delle acque, l'eccessivo carico
urbanistico, la grande concentrazione demografica durante la
stagione estiva e la mancata programmazione di interventi per
garantire un idoneo assetto idro-geologico del bacino (che
comprende, oltre al lago, anche la rete dei suoi immissari,
fra i quali il Sarca è di gran lunga il principale, e il suo
emissario, il Mincio) e di gestione e conservazione del grande
patrimonio ambientale.
La frammentazione amministrativa, derivata dalla sua
collocazione al confine fra la regione Veneto, la regione
Lombardia e la provincia autonoma di Trento, non ha permesso
una visione unitaria del bacino e ha reso inattuabile una
efficace soluzione dei problemi che richiedono una uniforme
attività amministrativa, quali, ad esempio, la normativa sulla
navigazione, sulla pesca, la determinazione dell'orario di
alcuni servizi, o che necessitano di progetti unitari (quali,
ad esempio, il disinquinamento, la tutela ambientale, la
prevenzione del dissesto idro-geologico, la regimazione delle
acque).
Tali obiettivi di tutela, di valorizzazione e di
promozione, e più in generale di pianificazione territoriale e
socio-economica, sono meglio definiti e raggiungibili quando
esiste un unico organismo proponente e decisore tale da
consentire una armonizzazione delle scelte politiche
concernenti il bacino lacustre nel suo insieme, nell'intento
di ridurre al minimo i riflessi negativi derivanti dalla
frammentazione istituzionale del territorio gardesano e di
assicurare una visione unitaria dei problemi generali
dell'area gardesana cui fa esplicito riferimento il protocollo
interregionale di intesa per la valutazione dei problemi di
comune interesse relativi al bacino gardesano approvato dalla
giunta della regione Veneto con deliberazione n. 4087 del 30
ottobre 1984, dalla giunta della regione Lombardia con
deliberzione n. 48066 del 19 febbraio 1985 e dalla giunta
della provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 1246
del 7 marzo 1986.
Nel merito della proposta di legge, l'articolo 1
stabilisce le finalità e gli obiettivi. L'articolo 2 opera una
modifica della legge 18 maggio 1989, n. 183, per escludere dal
bacino di rilievo nazionale del Po il sistema
Sarca-Garda-Mincio.
L'articolo 3 provvede alla creazione del bacino di rilievo
interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio assegnandogli
anche funzioni amministrative proprie del contesto ambientale
ed economico del lago di Garda.
L'articolo 4 detta invece le norme per il finanziamento,
soprattutto in riferimento alla parte straordinaria.
La particolarità di questa proposta di legge è determinata
dalla possibilità, stabilita dalla lettera c) del comma
2 del medesimo articolo 4, di una forma di federalismo
fiscale, secondo il principio della sussidiarietà. Parte delle
risorse finanziarie possono essere assicurate all'ente
attraverso il prelievo di una quota dell'imposta sul valore
aggiunto che, in questo modo, viene trattenuta nel territorio
dove si è originato il relativo reddito.
Un aspetto molto qualificante della proposta di legge è
contenuto nell'articolo 5. In esso si stabilisce la
possibilità di incentivare la tutela e la valorizzazione del
paesaggio non solo attraverso interventi finanziari diretti ma
anche tramite lo scomputo degli oneri previdenziali ed
assicurativi accessori.
In tal modo viene ad essere contenuto il costo del lavoro
che rappresenta il vero ostacolo per la corretta esecuzione
delle operazioni di governo e di raccolta delle produzioni
tipiche dei versanti del lago.
Infine, l'articolo 6 richiama il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli accordi
di programma per l'esecuzione degli interventi.