XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1122




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende stabilire norme e interventi per la valorizzazione e la promozione del lago di Garda.
        Inoltre essa prevede una serie di misure per l'armonizzazione amministrativa e per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio in maniera da corrispondere ad una esigenza che nel corso degli anni si è fatta, via via, sempre più pressante, soprattutto nel settore della gestione ambientale.
        Come è ben noto, il lago di Garda rappresenta il lago italiano di maggiore rilevanza, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche ambientale, sociale ed economico.
        La sua collocazione geografica, a cavallo delle province di Verona, Brescia e Trento nonché a ridosso della provincia di Mantova, il cui ambito territoriale ricomprende le colline moreniche meridionali del Garda, ed in prossimità della confluenza delle principali direttrici di traffico tra il nord e il sud, l'est e l'ovest del nostro Paese, ne evidenzia l'importanza che va oltre i meri confini regionali.
        L'interesse turistico, poi, ne fa un'area a grande vocazione europea, come è testimoniato da alcuni milioni di presenze turistiche registrate annualmente, tali da rappresentare una percentuale significativa delle presenze turistiche nazionali.
        Il lago ed il suo entroterra soffrono di numerosi problemi, quali l'inquinamento delle acque, l'eccessivo carico urbanistico, la grande concentrazione demografica durante la stagione estiva e la mancata programmazione di interventi per garantire un idoneo assetto idro-geologico del bacino (che comprende, oltre al lago, anche la rete dei suoi immissari, fra i quali il Sarca è di gran lunga il principale, e il suo emissario, il Mincio) e di gestione e conservazione del grande patrimonio ambientale.
        La frammentazione amministrativa, derivata dalla sua collocazione al confine fra la regione Veneto, la regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento, non ha permesso una visione unitaria del bacino e ha reso inattuabile una efficace soluzione dei problemi che richiedono una uniforme attività amministrativa, quali, ad esempio, la normativa sulla navigazione, sulla pesca, la determinazione dell'orario di alcuni servizi, o che necessitano di progetti unitari (quali, ad esempio, il disinquinamento, la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idro-geologico, la regimazione delle acque).
        Tali obiettivi di tutela, di valorizzazione e di promozione, e più in generale di pianificazione territoriale e socio-economica, sono meglio definiti e raggiungibili quando esiste un unico organismo proponente e decisore tale da consentire una armonizzazione delle scelte politiche concernenti il bacino lacustre nel suo insieme, nell'intento di ridurre al minimo i riflessi negativi derivanti dalla frammentazione istituzionale del territorio gardesano e di assicurare una visione unitaria dei problemi generali dell'area gardesana cui fa esplicito riferimento il protocollo interregionale di intesa per la valutazione dei problemi di comune interesse relativi al bacino gardesano approvato dalla giunta della regione Veneto con deliberazione n. 4087 del 30 ottobre 1984, dalla giunta della regione Lombardia con deliberzione n. 48066 del 19 febbraio 1985 e dalla giunta della provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 1246 del 7 marzo 1986.
        Nel merito della proposta di legge, l'articolo 1 stabilisce le finalità e gli obiettivi. L'articolo 2 opera una modifica della legge 18 maggio 1989, n. 183, per escludere dal bacino di rilievo nazionale del Po il sistema Sarca-Garda-Mincio.
        L'articolo 3 provvede alla creazione del bacino di rilievo interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio assegnandogli anche funzioni amministrative proprie del contesto ambientale ed economico del lago di Garda.
        L'articolo 4 detta invece le norme per il finanziamento, soprattutto in riferimento alla parte straordinaria.
        La particolarità di questa proposta di legge è determinata dalla possibilità, stabilita dalla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 4, di una forma di federalismo fiscale, secondo il principio della sussidiarietà. Parte delle risorse finanziarie possono essere assicurate all'ente attraverso il prelievo di una quota dell'imposta sul valore aggiunto che, in questo modo, viene trattenuta nel territorio dove si è originato il relativo reddito.
        Un aspetto molto qualificante della proposta di legge è contenuto nell'articolo 5. In esso si stabilisce la possibilità di incentivare la tutela e la valorizzazione del paesaggio non solo attraverso interventi finanziari diretti ma anche tramite lo scomputo degli oneri previdenziali ed assicurativi accessori.
        In tal modo viene ad essere contenuto il costo del lavoro che rappresenta il vero ostacolo per la corretta esecuzione delle operazioni di governo e di raccolta delle produzioni tipiche dei versanti del lago.
        Infine, l'articolo 6 richiama il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli accordi di programma per l'esecuzione degli interventi.




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