XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1122
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La tutela, la valorizzazione e la promozione del lago
di Garda sono problemi di interesse nazionale.
2. La presente legge detta norme ed assicura risorse al
fine di garantire, in un unico contesto territoriale, la
salvaguardia dell'ambiente, la tutela dell'equilibrio
idraulico, la preservazione delle acque dagli inquinamenti e
mira, inoltre, ad assicurare la vitalità socio-economica, nel
quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale
delle regioni Veneto e Lombardia e della provincia autonoma di
Trento.
Art. 2.
(Modifica alla legge 18 maggio 1989, n.183).
1. Il numero 7) della lettera a) del comma 1
dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
sostituito dal seguente:
"7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) escluso
il bacino del sistema Sarca-Garda-Mincio;".
Art. 3.
(Bacino di rilievo interregionale del sistema
Sarca-Garda-Mincio).
1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge
18 maggio 1989, n. 183, dopo il numero 2) è inserito il
seguente:
"2-bis) Garda-Sarca-Mincio (Veneto, Lombardia,
provincia autonoma di Trento);".
2. Le regioni Veneto e Lombardia e la provincia autonoma
di Trento possono trasferire, d'intesa tra loro, all'Autorità
di bacino interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio le
funzioni amministrative in materia di:
a) navigazione a motore;
b) pesca;
c) orari dei pubblici esercizi e servizi;
d) viabilità;
e) promozione dei prodotti e delle denominazioni
locali.
Art. 4.
(Norme finanziarie).
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede in via ordinaria con:
a) fondi da parte dello Stato, a valere sulle
leggi vigenti;
b) fondi da parte delle regioni interessate e
della provincia autonoma di Trento.
2. In via straordinaria, ai medesimi oneri di cui al comma
1 si provvede con:
a) fondi da parte delle amministrazioni comunali e
provinciali interessate;
b) i proventi dei canoni di concessione delle
spiagge demaniali;
c) una quota del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzata nei comuni nell'ambito territoriale del
bacino.
Art. 5.
(Incentivi per la tutela e la
valorizzazione del paesaggio).
1. A favore delle coltivazioni della riviera del lago di
Garda quali olivo, castagno e bosco, cui si ascrivono
particolari pregi per il paesaggio e la valorizzazione
turistica e la cui coltivazione risulta particolarmente
onerosa, è riconosciuto un premio ambientale finalizzato alla
conservazione, determinato anche sotto forma di scomputo degli
oneri previdenziali ed assicurativi della forza lavoro
impegnata nelle operazioni di coltivazione, governo e
raccolta.
Art. 6.
(Accordi di programma).
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento l'Autorità di bacino
interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio promuove la
conclusione di accordi di programma ai sensi del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.