XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1122




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La tutela, la valorizzazione e la promozione del lago di Garda sono problemi di interesse nazionale.
        2. La presente legge detta norme ed assicura risorse al fine di garantire, in un unico contesto territoriale, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dell'equilibrio idraulico, la preservazione delle acque dagli inquinamenti e mira, inoltre, ad assicurare la vitalità socio-economica, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale delle regioni Veneto e Lombardia e della provincia autonoma di Trento.


Art. 2.

(Modifica alla legge 18 maggio 1989, n.183).

        1. Il numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

            "7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) escluso il bacino del sistema Sarca-Garda-Mincio;".


Art. 3.

(Bacino di rilievo interregionale del sistema
Sarca-Garda-Mincio).

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

            "2-bis) Garda-Sarca-Mincio (Veneto, Lombardia, provincia autonoma di Trento);".
        2. Le regioni Veneto e Lombardia e la provincia autonoma di Trento possono trasferire, d'intesa tra loro, all'Autorità di bacino interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio le funzioni amministrative in materia di:

            a) navigazione a motore;

            b) pesca;

            c) orari dei pubblici esercizi e servizi;

            d) viabilità;

            e) promozione dei prodotti e delle denominazioni locali.


Art. 4.

(Norme finanziarie).

        1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede in via ordinaria con:

            a) fondi da parte dello Stato, a valere sulle leggi vigenti;

            b) fondi da parte delle regioni interessate e della provincia autonoma di Trento.

        2. In via straordinaria, ai medesimi oneri di cui al comma 1 si provvede con:

            a) fondi da parte delle amministrazioni comunali e provinciali interessate;

            b) i proventi dei canoni di concessione delle spiagge demaniali;

            c) una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, realizzata nei comuni nell'ambito territoriale del bacino.


Art. 5.

(Incentivi per la tutela e la
valorizzazione del paesaggio).

        1. A favore delle coltivazioni della riviera del lago di Garda quali olivo, castagno e bosco, cui si ascrivono particolari pregi per il paesaggio e la valorizzazione turistica e la cui coltivazione risulta particolarmente onerosa, è riconosciuto un premio ambientale finalizzato alla conservazione, determinato anche sotto forma di scomputo degli oneri previdenziali ed assicurativi della forza lavoro impegnata nelle operazioni di coltivazione, governo e raccolta.


Art. 6.

(Accordi di programma).

        1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento l'Autorità di bacino interregionale del sistema Garda-Sarca-Mincio promuove la conclusione di accordi di programma ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



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