XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1121




        Onorevoli Colleghi! - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, sulle risorse idriche si può considerare una legge fondamentale in materia di uso dell'acqua e pertanto nella sua attuazione non si può trascurare un settore di utilizzazione di tale risorsa come quello agricolo.
        E' appena il caso di ricordare che l'acqua costituisce sempre per l'agricoltura un fondamentale fattore di produzione e che il nostro Paese è afflitto da una cattiva distribuzione delle piogge non conforme alle esigenze vegetative delle piante. Non solo, l'Italia ha una conformazione orografica e del territorio prevalentemente collinare e montana, a differenza dei grandi Paesi d'Europa dominati dalla pianura, per cui è di fondamentale importanza la realizzazione di una rete articolata di canali irrigui e di bonifica. Conseguentemente solo l'irrigazione, ossia l'apporto artificiale di acqua al terreno agricolo, costituisce l'elemento tecnologico indispensabile ad attenuare le conseguenze negative del clima e della conformazione territoriale.
        L'irrigazione svolge quindi un ruolo fondamentale di pubblico generale interesse per la circostanza che solo la disponibilità di acqua consente elasticità al sistema produttivo, offre alternative alla rigidità dell'agricoltura asciutta e consente di sostenere la concorrenza dei mercati internazionali. Non va inoltre trascurato il positivo effetto ambientale per il ravvenamento delle falde garantito dalle irrigazioni a scorrimento, per esempio di tutta la Padania.
        D'altra parte anche nel Mezzogiorno la ripresa di un processo di sviluppo nel settore agricolo è fortemente condizionata dai problemi del suolo e delle acque. Alla costante carenza di disponibilità di risorse idriche si aggiunge infatti la caratteristica conformazione territoriale, prevalentemente collinare e montuosa.
        L'Italia, per poter affrontare in agricoltura la concorrenza dei partner comunitari e degli altri Paesi deve puntare sull'irrigazione, indispensabile non solo per far fronte alla siccità, ma anche per la diversificazione produttiva ed il miglioramento della qualità. Secondo stime attendibili più dei due quinti del valore lordo della produzione italiana dipende dall'irrigazione e due terzi del valore dell'esportazione corrisponde a prodotti ottenuti con l'irrigazione.
        D'altronde, come già si è detto, l'uso agricolo delle acque consente il riuso e il riciclo dell'acqua che scende a valle dei fondi e comporta il ravvenamento delle falde sotterranee, dove ritorna parte dell'acqua utilizzata per le irrigazioni.
        La funzione dell'agricoltura, e la finalizzazione dell'attività produttiva all'alimentazione umana, è sancita dall'affermazione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo cui gli usi delle acque "sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici".
        Assume specifica rilevanza il riferimento alla agricoltura, in quanto il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene espressamente considerato alla pari delle altre finalità pubbliche di interesse generale, mentre nessun altro uso produttivo è menzionato.
        Il quadro sistematico delle norme della legge n. 36 del 1994 sugli usi agricoli deve essere completato con la disposizione dell'articolo 28. In essa si sancisce il principio che nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
        Una argomentazione decisiva, che ha determinato il legislatore a menzionare specificamente tale priorità, consiste appunto nella constatazione che l'uso agricolo è di fatto anch'esso un uso "umano" in quanto, come si è detto, indispensabile per l'alimentazione.
        Sono state peraltro evidenziate sia in sede parlamentare sia in molti convegni tenuti finora sull'argomento, le difficoltà applicative della legge n. 36 del 1994 con riguardo soprattutto agli usi aziendali. L'articolo 1 della legge n. 36 del 1994 stabilisce che le acque costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà con riferimento alle aspettative delle generazioni future.
        In questo ambito di fissazione di princìpi di salvaguardia e tutela si afferma anche che tutte le acque sono pubbliche.
        Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e imponibili elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, invece, fornisce una nozione positiva dell'acqua pubblica. Le acque interne, superficiali e sotterranee sono dichiarate pubbliche in quanto suscettibili di usi di pubblico, generale interesse.
        Una regola elastica, quindi, quella fissata dal testo unico, perché, la valutazione della singola acqua si pone in relazione allo stato dei luoghi cioè al sistema idrografico cui appartiene. Una regola aperta alle modificazioni dell'economia, dell'ambiente, del progresso tecnologico.
        La soluzione adottata dal citato testo unico consente quindi di contemperare gli interessi pubblici alla salvaguardia degli eco-sistemi e degli equilibri idrici con quelli dei privati fruitori della risorsa.
        La legge n. 36 del 1994 ha invece introdotto un criterio che suscita grande incertezza applicativa e che, se fosse interpretato letteralmente renderebbe necessario un provvedimento amninistrativo di concessione per qualunque uso dell'acqua. Le conseguenze sarebbero dirompenti sul piano burocratico-procedurale (si avrebbe praticamente il blocco totale degli emungimenti) e sul piano sostanziale. Verrebbe infatti gravemente impedito l'esercizio dell'attività economica agricola per cui l'acqua è fattore di produzione indispensabile quanto la terra e più in generale di moltissime altre attività economiche anche di ridotta entità.
        A puro titolo esemplificativo si riproduce un elenco degli adempimenti e delle connesse spese che, al minimo, dovrebbero essere affrontate per una richiesta di concessione anche per un ridottissimo prelievo di acqua per uso produttivo, agricolo, artigianale, eccetera:

            bolli, domande e relazioni: lire 60.000;

            versamento per sopralluogo: lire 200.000;

            pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della richiesta di concessione: lire 400.000;

            versamento cauzionale alla direzione provinciale del Tesoro tramite mod. 1: lire 20.000;

            acquisto suddetto mod. 1: lire 15.000;

            marca da bollo per il mod. 1: lire 15.000;

            certificati catastali e planimetria: lire 150.000 circa;

            spese tecniche: lire 400.000 circa;

            relazione idrogeologica: lire 1.800.000 circa;

            pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della concessione ottenuta: lire 600.000;

            pubblicazione su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, della richiesta ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 36 del 1994: lire 2.000.000.
        Il costo totale di tali adempimenti è quindi, al minimo, pari a lire 5.660.000.
        All'onere economico deve aggiungersi, sul piano giuridico, l'assoggettamento al rapporto di concessione, rispetto al quale la situazione soggettiva del privato si qualifica come interesse legittimo, conformato dal provvedimento amministrativo, che regola l'uso dell'acqua, oneroso, limitato nel tempo, soggetto a revoca, oltre che ovviamente, a scadenza.
        Allo stato attuale deve sottolinearsi, quindi, che esiste una grande incertezza nella ricostruzione di una soluzione interpretativa coerente con le norme legislative che si sono succedute. E' quindi auspicabile un chiarimento che contemperi in modo equilibrato gli usi di pubblico generale interesse e la salvaguardia della risorsa per le generazioni future, con gli usi privati compatibili.
        In tale complesso quadro normativo va inquadrato l'uso delle acque sotterranee e quindi il regime dei pozzi.
        L'attuale testo dell'articolo 28 della legge n. 36 del 1994, al comma 3, ammette la facoltà dei privati proprietari dei terreni di raccogliere le acque piovane in invasi, cisterne, laghetti collinari. Sempre l'articolo 28 ribadisce ancora la facoltà del proprietario di utilizzare le acque sotterranee del fondo per usi domestici, cioè per innaffiare orti e giardini ad uso del proprietario stesso e della sua famiglia e per l'abbeveraggio del bestiame, sempre finalizzato all'autoconsumo.
        Sembrano perciò restare esclusi da tali facoltà gli usi aziendali (irrigui e di abbeveraggio del bestiame ed altri usi produttivi) di qualunque entità, a prescindere dalla quantità di acqua emunta.
        Nel generale quadro normativo costituito dal testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e della legge n. 36 del 1994 devono anche essere considerate le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, che in particolare all'articolo 10 aveva introdotto un obbligo, sanzionato, di denuncia di tutti i pozzi esistenti entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Termine successivamente più volte prorogato, e da ultimo stabilito al 30 giugno 2001 dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 114, comma 23, della legge n. 388 del 2000).
        Alla luce di quanto evidenziato circa la situazione legislativa in materia soprattutto di emungimento di acque sotterranee, si ritiene opportuno prevedere alcune semplificazioni ma soprattutto chiarire il regime giuridico delle acque con riferimento agli emungimenti di ridotte dimensioni, sia destinati ad usi produttivi sia destinati ad usi domestici.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 93, primo comma, del citato testo unico n. 1775 del 1933, equipara il regime giuridico dei piccoli usi produttivi agli usi domestici, come definiti dallo stesso articolo 93, secondo comma. Vengono quantificati come piccoli usi produttivi quelli che comportano emungimenti non superiori a litri 10 al secondo. Si tratta, quindi, di entità molto ridotte se si pensa che il testo unico n. 1775 del 1933, come modificato dal decreto legislativo n. 275 del 1993, considera piccole derivazioni quelle che comportano emungimenti fino a 1.000 litri al secondo per uso irriguo e fino a 100 litri al secondo per uso potabile.
        Il comma 2 dell'articolo 1 contiene una disposizione di coordinamento dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 36 del 1994, conseguente alla modifica dell'articolo 93, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1.
        L'articolo 2 prevede delle semplificazioni procedurali per le concessioni di piccole derivazioni fino a 50 litri al secondo nonché per i piccoli pozzi produttivi e per i pozzi domestici, definiti dall'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Si tratta di una serie di adempimenti, di tipo soprattutto pubblicitario, che comprendono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e su almeno due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale. Poiché la norma dell'articolo 23 assoggetta a tali adempimenti tra l'altro anche "le perforazioni di pozzi" è evidente che occorre individuare un limite legislativo per arginare il proliferare di adempimenti anche per le utenze assolutamente minori.
        Senza considerare che non si troverebbero probabilmente quotidiani disponibili se si dovessero pubblicare tutte le richieste di autorizzazione alla perforazione dei pozzi presentate in Italia.
        L'articolo 3 stabilisce un chiarimento circa gli usi di abbeveraggio del bestiame che in molti casi non vengono ricompresi tra quelli agricoli ai fini dell'applicazione delle tariffe. Tali usi vengono perciò considerati industriali, anche se l'acqua è utilizzata, in quantità ridotta ed in imprese considerate agricole a tutti gli effetti: in tali casi viene applicato il parametro tariffario previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 36 del 1994 e dal comma 2 del medesimo articolo; per il combinato disposto di tali commi, non rientrando l'uso di allevamento nell'uso irriguo, anche un consumo zootecnico di 2 litri al secondo paga un canone annuo di 3.000.000 di lire. Per evidenziare l'incongruenza di tale previsione basti considerare che per un modulo, pari a 3 milioni di metri cubi annui, si pagano 22.000.000 di lire.
        L'articolo 4 infine, in ordine alla denuncia (che meglio forse sarebbe stato definire "censimento" per fugare qualunque dubbio su intenti puramente repressivi e sanzionatori della pubblica amministrazione), si stabilisce che essa possa essere anche fatta, entro il 31 dicembre 2001, per lettera raccomandata e se ne prevede altresì il contenuto. Si ritiene in tal modo di dare adeguata uniformità agli adempimenti su tutto il territorio nazionale, anche al fine di reperire dati omogenei ed effettivamente utilizzabili per un censimento delle captazioni, da tutti ritenuto utile.
        Si specifica inoltre che esso non comporta oneri per i denuncianti, perché da parte di talune amministrazioni sono stati, inspiegabilmente, richiesti versamenti in conto corrente postale.
        Infine si chiarisce, affinché sia effettivamente possibile realizzare il censimento delle utenze, che i denuncianti non incorrano nell'applicazione di sanzioni per precedenti inadempimenti o inosservanze di norme in cui possano essere incorsi nella realizzazione dei pozzi.




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