XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1121
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sulle risorse idriche si può considerare una legge
fondamentale in materia di uso dell'acqua e pertanto nella sua
attuazione non si può trascurare un settore di utilizzazione
di tale risorsa come quello agricolo.
E' appena il caso di ricordare che l'acqua costituisce
sempre per l'agricoltura un fondamentale fattore di produzione
e che il nostro Paese è afflitto da una cattiva distribuzione
delle piogge non conforme alle esigenze vegetative delle
piante. Non solo, l'Italia ha una conformazione orografica e
del territorio prevalentemente collinare e montana, a
differenza dei grandi Paesi d'Europa dominati dalla pianura,
per cui è di fondamentale importanza la realizzazione di una
rete articolata di canali irrigui e di bonifica.
Conseguentemente solo l'irrigazione, ossia l'apporto
artificiale di acqua al terreno agricolo, costituisce
l'elemento tecnologico indispensabile ad attenuare le
conseguenze negative del clima e della conformazione
territoriale.
L'irrigazione svolge quindi un ruolo fondamentale di
pubblico generale interesse per la circostanza che solo la
disponibilità di acqua consente elasticità al sistema
produttivo, offre alternative alla rigidità dell'agricoltura
asciutta e consente di sostenere la concorrenza dei mercati
internazionali. Non va inoltre trascurato il positivo effetto
ambientale per il ravvenamento delle falde garantito dalle
irrigazioni a scorrimento, per esempio di tutta la Padania.
D'altra parte anche nel Mezzogiorno la ripresa di un
processo di sviluppo nel settore agricolo è fortemente
condizionata dai problemi del suolo e delle acque. Alla
costante carenza di disponibilità di risorse idriche si
aggiunge infatti la caratteristica conformazione territoriale,
prevalentemente collinare e montuosa.
L'Italia, per poter affrontare in agricoltura la
concorrenza dei partner comunitari e degli altri Paesi
deve puntare sull'irrigazione, indispensabile non solo per far
fronte alla siccità, ma anche per la diversificazione
produttiva ed il miglioramento della qualità. Secondo stime
attendibili più dei due quinti del valore lordo della
produzione italiana dipende dall'irrigazione e due terzi del
valore dell'esportazione corrisponde a prodotti ottenuti con
l'irrigazione.
D'altronde, come già si è detto, l'uso agricolo delle
acque consente il riuso e il riciclo dell'acqua che scende a
valle dei fondi e comporta il ravvenamento delle falde
sotterranee, dove ritorna parte dell'acqua utilizzata per le
irrigazioni.
La funzione dell'agricoltura, e la finalizzazione
dell'attività produttiva all'alimentazione umana, è sancita
dall'affermazione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo cui gli usi delle acque
"sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche,
i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici".
Assume specifica rilevanza il riferimento alla
agricoltura, in quanto il fine di non pregiudicare
l'agricoltura viene espressamente considerato alla pari delle
altre finalità pubbliche di interesse generale, mentre nessun
altro uso produttivo è menzionato.
Il quadro sistematico delle norme della legge n. 36 del
1994 sugli usi agricoli deve essere completato con la
disposizione dell'articolo 28. In essa si sancisce il
principio che nei periodi di siccità e comunque nei casi di
scarsità di risorse idriche durante i quali si procede alla
regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata,
dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
Una argomentazione decisiva, che ha determinato il
legislatore a menzionare specificamente tale priorità,
consiste appunto nella constatazione che l'uso agricolo è di
fatto anch'esso un uso "umano" in quanto, come si è detto,
indispensabile per l'alimentazione.
Sono state peraltro evidenziate sia in sede parlamentare
sia in molti convegni tenuti finora sull'argomento, le
difficoltà applicative della legge n. 36 del 1994 con riguardo
soprattutto agli usi aziendali. L'articolo 1 della legge n. 36
del 1994 stabilisce che le acque costituiscono una risorsa che
va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà
con riferimento alle aspettative delle generazioni future.
In questo ambito di fissazione di princìpi di salvaguardia
e tutela si afferma anche che tutte le acque sono
pubbliche.
Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
imponibili elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, invece, fornisce una nozione positiva dell'acqua
pubblica. Le acque interne, superficiali e sotterranee sono
dichiarate pubbliche in quanto suscettibili di usi di
pubblico, generale interesse.
Una regola elastica, quindi, quella fissata dal testo
unico, perché, la valutazione della singola acqua si pone in
relazione allo stato dei luoghi cioè al sistema idrografico
cui appartiene. Una regola aperta alle modificazioni
dell'economia, dell'ambiente, del progresso tecnologico.
La soluzione adottata dal citato testo unico consente
quindi di contemperare gli interessi pubblici alla
salvaguardia degli eco-sistemi e degli equilibri idrici con
quelli dei privati fruitori della risorsa.
La legge n. 36 del 1994 ha invece introdotto un criterio
che suscita grande incertezza applicativa e che, se fosse
interpretato letteralmente renderebbe necessario un
provvedimento amninistrativo di concessione per qualunque uso
dell'acqua. Le conseguenze sarebbero dirompenti sul piano
burocratico-procedurale (si avrebbe praticamente il blocco
totale degli emungimenti) e sul piano sostanziale. Verrebbe
infatti gravemente impedito l'esercizio dell'attività
economica agricola per cui l'acqua è fattore di produzione
indispensabile quanto la terra e più in generale di moltissime
altre attività economiche anche di ridotta entità.
A puro titolo esemplificativo si riproduce un elenco degli
adempimenti e delle connesse spese che, al minimo, dovrebbero
essere affrontate per una richiesta di concessione anche per
un ridottissimo prelievo di acqua per uso produttivo,
agricolo, artigianale, eccetera:
bolli, domande e relazioni: lire 60.000;
versamento per sopralluogo: lire 200.000;
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica della richiesta di concessione: lire 400.000;
versamento cauzionale alla direzione provinciale del
Tesoro tramite mod. 1: lire 20.000;
acquisto suddetto mod. 1: lire 15.000;
marca da bollo per il mod. 1: lire 15.000;
certificati catastali e planimetria: lire 150.000
circa;
spese tecniche: lire 400.000 circa;
relazione idrogeologica: lire 1.800.000 circa;
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
concessione ottenuta: lire 600.000;
pubblicazione su due quotidiani, uno a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale, della richiesta ai sensi
dell'articolo 23 della legge n. 36 del 1994: lire
2.000.000.
Il costo totale di tali adempimenti è quindi, al minimo,
pari a lire 5.660.000.
All'onere economico deve aggiungersi, sul piano giuridico,
l'assoggettamento al rapporto di concessione, rispetto al
quale la situazione soggettiva del privato si qualifica come
interesse legittimo, conformato dal provvedimento
amministrativo, che regola l'uso dell'acqua, oneroso, limitato
nel tempo, soggetto a revoca, oltre che ovviamente, a
scadenza.
Allo stato attuale deve sottolinearsi, quindi, che esiste
una grande incertezza nella ricostruzione di una soluzione
interpretativa coerente con le norme legislative che si sono
succedute. E' quindi auspicabile un chiarimento che contemperi
in modo equilibrato gli usi di pubblico generale interesse e
la salvaguardia della risorsa per le generazioni future, con
gli usi privati compatibili.
In tale complesso quadro normativo va inquadrato l'uso
delle acque sotterranee e quindi il regime dei pozzi.
L'attuale testo dell'articolo 28 della legge n. 36 del
1994, al comma 3, ammette la facoltà dei privati proprietari
dei terreni di raccogliere le acque piovane in invasi,
cisterne, laghetti collinari. Sempre l'articolo 28 ribadisce
ancora la facoltà del proprietario di utilizzare le acque
sotterranee del fondo per usi domestici, cioè per innaffiare
orti e giardini ad uso del proprietario stesso e della sua
famiglia e per l'abbeveraggio del bestiame, sempre finalizzato
all'autoconsumo.
Sembrano perciò restare esclusi da tali facoltà gli usi
aziendali (irrigui e di abbeveraggio del bestiame ed altri usi
produttivi) di qualunque entità, a prescindere dalla quantità
di acqua emunta.
Nel generale quadro normativo costituito dal testo unico
di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e della legge n. 36
del 1994 devono anche essere considerate le innovazioni
introdotte dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, che
in particolare all'articolo 10 aveva introdotto un obbligo,
sanzionato, di denuncia di tutti i pozzi esistenti entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Termine
successivamente più volte prorogato, e da ultimo stabilito al
30 giugno 2001 dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo
114, comma 23, della legge n. 388 del 2000).
Alla luce di quanto evidenziato circa la situazione
legislativa in materia soprattutto di emungimento di acque
sotterranee, si ritiene opportuno prevedere alcune
semplificazioni ma soprattutto chiarire il regime giuridico
delle acque con riferimento agli emungimenti di ridotte
dimensioni, sia destinati ad usi produttivi sia destinati ad
usi domestici.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando
l'articolo 93, primo comma, del citato testo unico n. 1775 del
1933, equipara il regime giuridico dei piccoli usi produttivi
agli usi domestici, come definiti dallo stesso articolo 93,
secondo comma. Vengono quantificati come piccoli usi
produttivi quelli che comportano emungimenti non superiori a
litri 10 al secondo. Si tratta, quindi, di entità molto
ridotte se si pensa che il testo unico n. 1775 del 1933, come
modificato dal decreto legislativo n. 275 del 1993, considera
piccole derivazioni quelle che comportano emungimenti fino a
1.000 litri al secondo per uso irriguo e fino a 100 litri al
secondo per uso potabile.
Il comma 2 dell'articolo 1 contiene una disposizione di
coordinamento dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 36 del
1994, conseguente alla modifica dell'articolo 93, prevista dal
comma 1 dello stesso articolo 1.
L'articolo 2 prevede delle semplificazioni procedurali per
le concessioni di piccole derivazioni fino a 50 litri al
secondo nonché per i piccoli pozzi produttivi e per i pozzi
domestici, definiti dall'articolo 93 del testo unico di cui al
regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo
1 della presente proposta di legge. Si tratta di una serie di
adempimenti, di tipo soprattutto pubblicitario, che
comprendono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
su almeno due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a
diffusione locale. Poiché la norma dell'articolo 23 assoggetta
a tali adempimenti tra l'altro anche "le perforazioni di
pozzi" è evidente che occorre individuare un limite
legislativo per arginare il proliferare di adempimenti anche
per le utenze assolutamente minori.
Senza considerare che non si troverebbero probabilmente
quotidiani disponibili se si dovessero pubblicare tutte le
richieste di autorizzazione alla perforazione dei pozzi
presentate in Italia.
L'articolo 3 stabilisce un chiarimento circa gli usi di
abbeveraggio del bestiame che in molti casi non vengono
ricompresi tra quelli agricoli ai fini dell'applicazione delle
tariffe. Tali usi vengono perciò considerati industriali,
anche se l'acqua è utilizzata, in quantità ridotta ed in
imprese considerate agricole a tutti gli effetti: in tali casi
viene applicato il parametro tariffario previsto dall'articolo
18, comma 1, lettera d), della legge n. 36 del 1994 e
dal comma 2 del medesimo articolo; per il combinato disposto
di tali commi, non rientrando l'uso di allevamento nell'uso
irriguo, anche un consumo zootecnico di 2 litri al secondo
paga un canone annuo di 3.000.000 di lire. Per evidenziare
l'incongruenza di tale previsione basti considerare che per un
modulo, pari a 3 milioni di metri cubi annui, si pagano
22.000.000 di lire.
L'articolo 4 infine, in ordine alla denuncia (che meglio
forse sarebbe stato definire "censimento" per fugare qualunque
dubbio su intenti puramente repressivi e sanzionatori della
pubblica amministrazione), si stabilisce che essa possa essere
anche fatta, entro il 31 dicembre 2001, per lettera
raccomandata e se ne prevede altresì il contenuto. Si ritiene
in tal modo di dare adeguata uniformità agli adempimenti su
tutto il territorio nazionale, anche al fine di reperire dati
omogenei ed effettivamente utilizzabili per un censimento
delle captazioni, da tutti ritenuto utile.
Si specifica inoltre che esso non comporta oneri per i
denuncianti, perché da parte di talune amministrazioni sono
stati, inspiegabilmente, richiesti versamenti in conto
corrente postale.
Infine si chiarisce, affinché sia effettivamente possibile
realizzare il censimento delle utenze, che i denuncianti non
incorrano nell'applicazione di sanzioni per precedenti
inadempimenti o inosservanze di norme in cui possano essere
incorsi nella realizzazione dei pozzi.