XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1121
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 93 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
"Anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
amministrazione ai sensi del presente testo unico, il
proprietario, purché osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge, ha facoltà di estrarre liberamente,
anche con mezzi meccanici, in misura non superiore a 10 litri
al secondo, le acque sotterranee del suo fondo, al fine di
utilizzarle sia per gli usi domestici, sia per gli usi
produttivi della propria azienda. E' fatto divieto di cedere
l'acqua liberamente estratta".
2. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, le parole: "usi domestici come definiti dall'articolo
93, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "usi
definiti dall'articolo 93".
Art. 2.
1. Le forme di pubblicità previste dal comma 3
dell'articolo 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si
applicano alle domande di concessione di derivazioni di acqua
pubblica per una portata inferiore a 50 litri al secondo
nonché alle perforazioni dei pozzi destinati agli usi di cui
all'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge.
Art. 3.
1. All'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'abbeveraggio del bestiame e gli altri usi
zootecnici delle aziende agricole sono equiparati, ai fini del
canone, all'uso irriguo, purché l'acqua derivata od estratta
non superi la portata di 10 litri al secondo".
Art. 4.
1. All'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La denuncia dei pozzi esistenti, prescritta
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, può essere effettuata, entro il 31 dicembre
2001, anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e deve indicare: foglio e particella catastale in
cui il pozzo ricade; profondità del pozzo; portata emungibile.
Essa non comporta alcun onere economico per il denunziante. La
presentazione della denuncia vale a tutti gli effetti quale
richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95 del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e quale avviso ai sensi del primo comma dell'articolo 103
dello stesso testo unico".