XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1121




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

        "Anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione ai sensi del presente testo unico, il proprietario, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge, ha facoltà di estrarre liberamente, anche con mezzi meccanici, in misura non superiore a 10 litri al secondo, le acque sotterranee del suo fondo, al fine di utilizzarle sia per gli usi domestici, sia per gli usi produttivi della propria azienda. E' fatto divieto di cedere l'acqua liberamente estratta".

        2. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: "usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "usi definiti dall'articolo 93".


Art. 2.

        1. Le forme di pubblicità previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applicano alle domande di concessione di derivazioni di acqua pubblica per una portata inferiore a 50 litri al secondo nonché alle perforazioni dei pozzi destinati agli usi di cui all'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

        1. All'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. L'abbeveraggio del bestiame e gli altri usi zootecnici delle aziende agricole sono equiparati, ai fini del canone, all'uso irriguo, purché l'acqua derivata od estratta non superi la portata di 10 litri al secondo".


Art. 4.

        1. All'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. La denuncia dei pozzi esistenti, prescritta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, può essere effettuata, entro il 31 dicembre 2001, anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve indicare: foglio e particella catastale in cui il pozzo ricade; profondità del pozzo; portata emungibile. Essa non comporta alcun onere economico per il denunziante. La presentazione della denuncia vale a tutti gli effetti quale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quale avviso ai sensi del primo comma dell'articolo 103 dello stesso testo unico".



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