XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1119
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge era
già stata presentata nella XII legislatura dall'onorevole
Luciano Ciocchetti e nella XIII legislatura dall'attuale
proponente. I lavori, le indicazioni e i suggerimenti emersi
nel corso degli esami parlamentari precedenti, ambedue
interrotti per la fine della relativa legislatura, hanno
portato alla elaborazione di un testo ricco di approfondimenti
effettuati anche su indicazione delle parti sociali
interessate al provvedimento.
La proposta di legge ha la finalità di favorire e
promuovere il fenomeno dell'associazionismo sportivo e di
dettare norme necessarie per garantire una corretta e completa
diffusione dello sport con riferimento alle attività
dilettantistiche.
Come è noto in Italia esiste una profonda differenza tra
attività sportive professionistiche, regolamentate dalla legge
23 marzo 1981, n. 91, come società di diritto speciale, e le
attività dilettantistiche, per le quali manca una disciplina
specifica nonostante l'ampiezza e la rilevanza del fenomeno
associativo dilettantistico, che costituisce una delle
strutture portanti dello sport italiano e nonostante la
funzione sociale di promozione umana e di progresso civile che
riveste in quanto occasione di contatto sociale in una società
di esasperato individualismo.
E' chiaro che l'attività professionale e agonistica
interessa un numero limitato di soggetti mentre vi sono
numerose attività sportive che si esercitano in funzione della
salute, del contatto e dello sviluppo sociale cui lo sport
deve tendere.
Rientra nei fini istituzionali dello Stato la promozione
delle attività ludico-motoria e sportivo-ricreativa essenziali
per lo sviluppo fisico-psichico dell'individuo.
E' necessario scardinare il principio per cui lo sport è
rilevante soltanto come fenomeno agonistico e considerare un
legame strumentale tra l'attività sportiva dilettantistica e i
diritti fondamentali previsti dalla Costituzione quali il
diritto alla salute, alla formazione personale e sociale.
In questo senso si è espresso anche il Consiglio d'Europa
con la raccomandazione n. 588 nel 1970 relativamente allo
"sport per tutti" e, successivamente, con la "Carta d'Europa
dello sport per tutti" approvata a Bruxelles il 20 marzo
1975.
Per questi motivi le società dilettantistiche non possono
essere trattate alla stregua di altri fenomeni associativi o
societari dai quali differiscono sostanzialmente per la loro
funzione e scopo.
Occorre osservare quanto sia penalizzante questa
situazione che ha oltretutto comportato l'esclusione della
stragrande maggioranza delle società sportive
dilettantistiche, in quanto prive di personalità giuridica,
dai benefici della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e successive
modificazioni.
Tale norma infatti pur allargando la facoltà per
l'Istituto per il credito sportivo di concedere mutui per la
costruzione di impianti sportivi anche a soggetti
privatistici, comprese le società sportive, subordina
l'accesso a detti benefìci al possesso della personalità
giuridica.
La necessità e l'urgenza di un intervento dipendono dal
rischio di disperdere preziose energie rappresentate
dall'entusiasmo con cui molti operatori continuano, anche in
assenza di una legislazione adeguata, ad esercitare questa
attività.
Al riconoscimento e alla disciplina delle società sportive
dilettantistiche, elemento portante della presente proposta di
legge, si ritiene opportuno affiancare interventi per una
razionalizzazione della gestione del patrimonio impiantistico
degli enti locali e nuove norme attinenti al momento
formativo-educativo. Relativamente alla scuola ci si propone
di inserire lo sport in una prospettiva realmente formativa
che non tenda ad un precoce avviamento alle discipline
sportive agonistiche.
L'intervento legislativo è quindi orientato verso tre
obiettivi:
a) disciplinare e favorire l'associazionismo
sportivo dilettantistico riducendo gli oneri ed i rischi
relativi all'esercizio in ragione della funzione sociale e
della peculiare natura dell'attività stessa;
b) accrescere e valorizzare al massimo le risorse
impiantistiche pubbliche;
c) promuovere l'insegnamento dei valori culturali
e delle discipline sportive nella scuola.
La proposta attribuisce un ruolo determinante al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) che deve provvedere alla
tenuta del registro delle società sportive dilettantistiche
(articolo 4) e alla gestione del fondo centrale di garanzia
(articolo 6).
La presente proposta di legge si compone di quindici
articoli.
L'articolo 1 (società sportive dilettantistiche)
stabilisce cosa debba intendersi per società sportiva
dilettantistica riconosciuta dal CONI.
L'articolo 2 (disciplina delle società sportive
dilettantistiche) disciplina le società sotto il profilo della
denominazione sociale e del riconoscimento.
L'articolo 3 (affiliazione) riguarda l'affiliazione ad una
o più federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di
promozione riconosciuti dal CONI.
L'articolo 4 (registro delle società sportive
dilettantistiche) riguarda l'istituzione presso il CONI del
registro delle società sportive dilettantistiche.
L'articolo 5 (riconoscimento) riguarda le modalità e gli
effetti del riconoscimento.
L'articolo 6 (fondo centrale di garanzia) prevede
l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il CONI
per la concessione di garanzie finalizzate all'acquisto, alla
ristrutturazione e alla realizzazione di impianti sportivi.
L'articolo 7 (rapporti di lavoro in favore delle società
sportive dilettantistiche) riduce gli oneri contributivi e
previdenziali che derivano da rapporti di lavoro subordinato e
autonomo.
L'articolo 8 (trattamento tributario delle società
sportive dilettantistiche) contiene disposizioni varie di
carattere tributario e fiscale.
L'articolo 9 (disciplina degli interventi per la
promozione delle attività sportive e ricreative) riguarda
sovvenzioni per la realizzazione di impianti sportivi da parte
degli enti locali territoriali e la partecipazione nella
costruzione e nella gestione delle "società sportive
dilettantistiche" iscritte nel registro. E' prevista la
possibilità delle società iscritte al registro ma prive di
personalità giuridica di contrarre mutui con l'Istituto per il
credito sportivo.
L'articolo 10 (gestione degli impianti sportivi) impone un
vincolo di destinazione agli impianti sportivi degli enti
locali territoriali e prevede la possibilità di affidare la
gestione in concessione alle società sportive dilettantistiche
iscritte al registro. Di estrema importanza sono le norme
riguardanti la concessione temporanea di attrezzature sportive
della scuola e l'accesso alla comunità locale agli impianti
sportivi delle università. Tali norme realizzano una
ottimizzazione dell'impiantistica pubblica nel pieno rispetto
della funzione primaria a cui è destinata.
L'articolo 11 (sport nella scuola) riguarda l'educazione
motoria nella scuola e specifica le modalità di insegnamento
nella scuola materna, elementare, media e secondaria
superiore. Per la scuola materna ed elementare si prevedono
tre ore di insegnamento obbligatorio e tre di insegnamento
facoltativo fuori dal normale orario scolastico.
L'articolo 12 (tutela sanitaria) tutela i soggetti che a
qualsiasi titolo svolgono attività sportiva o parasportiva
presso una società sportiva dilettantistica iscritta al
registro. Sono previsti periodici controlli medici per
garantire l'esercizio dell'attività sportiva in condizioni
fisiche ottimali. Gli oneri sono a carico della federazione
cui è affiliata la società sportiva dilettantistica.
L'articolo 13 provvede alla disciplina degli enti di
promozione sportiva stabilendo requisiti e condizioni per il
riconoscimento, nonché le finalità che devono perseguire.
L'articolo 14 definisce le modalità di finanziamento e di
controllo degli enti di promozione sportiva.
L'articolo 15 prevede che i compensi erogati da società o
associazioni sportive dilettantistiche ai partecipanti a
qualsiasi titolo a manifestazioni dilettantistiche non
concorrano a formare il reddito complessivo, fino all'importo
massimo complessivo annuo di lire 10 milioni.