XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1119
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Società sportive dilettantistiche).
1. Lo Stato riconosce alle società sportive
dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport
italiano, la funzione di promozione umana e di progresso
civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro
sostegno e ne agevola lo sviluppo.
2. Ai fini della presente legge per "società sportive
dilettantistiche" si intendono le società, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, gli enti e gli organismi
sportivi a carattere associativo operanti al livello di base,
liberamente costituite, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o, per delega, dal
consiglio federale della federazione sportiva nazionale alla
quale la società sportiva richiede l'affiliazione, ed iscritte
nel registro di cui all'articolo 4, che abbiano per oggetto
l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive,
e non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 2.
(Disciplina delle società sportive
dilettantistiche).
1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette
all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività
secondo le norme e le consuetudini sportive.
2. La denominazione sociale delle società di cui al comma
1, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione
della finalità sportiva.
3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute,
ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dal CONI con modalità
stabilite dal consiglio nazionale dello stesso Comitato, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il riconoscimento del CONI è presupposto affinché le
società sportive dilettantistiche che ne facciano espressa
richiesta possano acquistare la personalità giuridica di
diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Le società sportive dilettantistiche possono essere
costituite in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, disciplinata
dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile;
b) associazione con personalità giuridica;
c) società di capitali e società cooperativa a
responsabilità limitata, ai sensi delle disposizioni vigenti,
fatta eccezione in ogni caso per le norme relative alla
finalità di lucro.
6. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno
statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle
norme dell'ordinamento sportivo. Lo statuto e le sue modifiche
sono sottoposte all'approvazione del CONI che è rilasciata
secondo procedure e modalità stabilite con apposita
deliberazione del consiglio nazionale del CONI, da adottare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Le società sportive dilettantistiche che intendano
chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato o assumere la forma di società di capitali
devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
comunque indicare:
a) la denominazione e la sede della società
sportiva;
b) il cognome e nome, la data e il luogo di
nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei
soci;
c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme
alle disposizioni della presente legge e deve espressamente
escludere ogni scopo di lucro;
d) il patrimonio e le dotazioni destinate ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale;
e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il
loro recesso e per la loro esclusione;
f) l'obbligo che gli utili siano interamente
reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento
esclusivo dell'attività sportiva;
g) il numero, il cognome ed il nome, la data e il
luogo di nascita nonché il codice fiscale degli amministratori
ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
h) il divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre società sportive comunque costituite
che svolgano attività concorrenti;
i) la gratuità degli incarichi degli
amministratori;
l) il numero dei componenti il collegio dei
revisori dei conti;
m) la devoluzione a fini sportivi del patrimonio
in caso di scioglimento della società;
n) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e
delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti
ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o
dell'ente di promozione sportiva cui la società intende
affiliarsi ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3.
(Affiliazione).
1. Le società sportive dilettantistiche presentano domanda
di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali
del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI che, entro un mese, verificata la
rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva nonché
dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme
dell'ordinamento e della presente legge, procede
all'affiliazione e ne rilascia il relativo certificato. In
caso di diniego questo deve essere motivato e notificato entro
due mesi. Contro il diniego è ammesso ricorso alla giunta
esecutiva del CONI che in ogni caso deve pronunciarsi entro un
mese.
Art. 4.
(Registro delle società sportive
dilettantistiche).
1. Presso il CONI è istituito un registro delle società
sportive dilettantistiche, di seguito denominato "registro",
distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) sezione delle associazioni sportive
dilettantistiche costituite in conformità alle norme degli
articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) sezione delle associazioni sportive
dilettantistiche aventi la personalità giuridica ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361;
c) sezione delle società sportive dilettantistiche
di capitali.
2. Le modalità di tenuta e di iscrizione nel registro, la
disciplina transitoria, nonché le procedure di verifica, la
notifica delle variazioni dei dati e le ipotesi di
cancellazione sono disciplinate da disposizioni adottate dal
consiglio nazionale del CONI ed approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il CONI può delegare la tenuta del registro alle
federazioni sportive nazionali.
4. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le società sportive dilettantistiche devono dimostrare
l'avvenuta iscrizione nel registro.
Art. 5.
(Riconoscimento).
1. Le società sportive dilettantistiche, non costituite
nella forma di società di capitali, che siano in possesso di
mezzi finanziari idonei e sufficienti allo svolgimento
dell'attività sportiva perseguita, che siano costituite per
atto pubblico con uno statuto, che presentino i requisiti di
cui all'articolo 2, comma 7 e che risultino affiliate ad una
federazione sportiva nazionale del CONI o ad un ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI possono richiedere,
una volta ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi dal
CONI, di acquisire la personalità giuridica, ai sensi di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Ai fini di cui al comma 1, il parere del Consiglio di
Stato, ove richiesto, è espresso entro e non oltre due mesi
dalla data della richiesta. Decorso detto termine senza che il
Consiglio di Stato si sia espresso, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Fondo centrale di garanzia).
1. E' istituito presso il CONI, con gestione separata, un
fondo centrale di garanzia sui mutui contratti da parte di
società sportive dilettantistiche per l'acquisto, la
ristrutturazione e la realizzazione di impianti sportivi ed
aree attrezzate, di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è disciplinato da apposito regolamento,
predisposto dal comitato di cui al comma 3, deliberato dal
consiglio nazionale del CONI ed emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il fondo è amministrato da un comitato composto dal
presidente del CONI, il quale assume le funzioni di
presidente, da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dal
versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento
calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso
riservati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n.
342.
5. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al
CONI, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta
nella misura fissa del 24,80 per cento e conseguentemente sui
concorsi medesimi la quota di spettanza del CONI è pari al
34,20 per cento comprensivo della quota per spese
organizzative dei concorsi e della percentuale dell'1 per
cento da versare al fondo.
Art. 7.
(Rapporti di lavoro in favore delle società sportive
dilettantistiche).
1. Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque
rese in favore delle società sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 2, comma 5, gli oneri contributivi e
previdenziali a carico del datore di lavoro sono dovuti nella
misura del 50 per cento.
Art. 8.
(Trattamento tributario delle società sportive
dilettantistiche).
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste
in essere, in conformità ai fini istituzionali, dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 5, non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciale quando sono rese ai
propri soci, associati e partecipanti, ad altri enti sportivi
e loro associati ed ai tesserati delle rispettive
organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati;
b) gestione di spacci e di mense aziendali;
c) somministrazione di alimenti;
d) prestazioni di alloggio;
e) trasporto e deposito di merci;
f) pubblicità commerciale.
3. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
5, della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, quando i proventi da essi
conseguiti, nell'esercizio di attività commerciali, nel
periodo d'imposta precedente non abbiano superato l'ammontare
di lire 360 milioni.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun
anno, rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato
con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con
il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di
lire 360 milioni di cui al comma 3 nella stessa misura della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
5, della presente legge, nonché di quelli che optano per
l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, ai fini del disposto di cui all'articolo 74,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
detrazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto è
forfettizzata in misura pari ai tre quarti dell'imposta
relativa alle operazioni di natura commerciale poste in essere
dai soggetti medesimi incluse quelle di prestazioni
pubblicitarie rese anche mediante sponsorizzazioni.
6. I proventi derivanti ai soggetti di cui al comma 5 del
presente articolo dagli ingressi alle manifestazioni sportive,
dalle cessioni di diritti radiotelevisivi e dai proventi di
sponsorizzazione non sono assoggettati all'imposta sugli
intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
7. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 6, i
corrispettivi ed altri proventi, compresi quelli derivanti da
prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da cessioni
di diritti radiotelevisivi, conseguiti dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 5, in manifestazioni sportive
organizzate occasionalmente per la raccolta di fondi nel loro
esclusivo interesse, non sono soggetti alle imposte sui
redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alla tassa comunale
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, né all'imposta
comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni. Agli effetti del presente articolo, si intendono
occasionali le manifestazioni sportive svolte annualmente in
numero non superiore a quattro.
8. Le disposizioni dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera
c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche
alle erogazioni in denaro effettuate a favore del CONI, delle
federazioni sportive nazionali, e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI per la realizzazione di
manifestazioni, iniziative, ricerche e studi, autorizzati dal
CONI aventi ad oggetto la promozione delle attività sportive.
La detrazione spetta entro il limite massimo di lire 1
milione. Il CONI fissa i termini per l'utilizzazione delle
erogazioni, esegue i relativi controlli e ne riferisce
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
erogazioni non utilizzate nei termini assegnati, ovvero non
utilizzate in conformità alla destinazione, affluiscono nella
loro totalità all'entrata dello Stato.
9. Al CONI, alle federazioni sportive nazionali, agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle
associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla
presente legge non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
10. Le prestazioni di servizi poste in essere in
conformità ai fini istituzionali dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 5, in favore di terzi, sono assoggettate
ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
all'aliquota ridotta del 4 per cento.
11. Non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto le locazioni di beni immobili e pertinenze
destinate all'esercizio di attività sportiva effettuate
nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 5.
12. Le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, aree e
pertinenze destinate all'esercizio di attività sportiva
effettuate nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 5, sono assoggettate
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura
ridotta del 4 per cento, e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali.
13. Le operazioni di costituzione e trasformazione delle
società sportive dilettantistiche sono assoggettate
all'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa
di lire 150.000.
14. Le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, aree e
pertinenze destinate all'esercizio di attività sportiva non
effettuate nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 5, sono assoggettate
all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta
di un'aliquota del 4 per cento, e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali.
15. Il rilascio di garanzie da parte di qualsiasi soggetto
in favore delle società di cui all'articolo 2, comma 5, per
l'acquisto, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti
sportivi ed aree attrezzate per l'esercizio delle attività
sportive è esente dall'applicazione dell'imposta di
registro.
16. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI,
nonché delle federazioni sportive nazionali, degli enti
riconosciuti dal CONI stesso, delle società sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 5, della
presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni.
17. Nelle concessioni demaniali marittime ai soggetti di
cui al comma 16 sono fissati canoni di mero riconoscimento del
carattere demaniale dei beni.
18. I concessionari di cui ai commi 16 e 17 hanno facoltà
di scomputare dal canone le somme impiegate per la
realizzazione di opere successivamente acquisite dallo Stato e
rientranti nell'oggetto della concessione nonché per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sempreché tali opere ed interventi siano stati preventivamente
autorizzati ed adeguatamente documentati.
19. Per il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso,
nonché per tutte le società sportive dilettantistiche, si
applica l'aliquota impositiva agevolata già prevista a titolo
di imposta di consumo del gas metano e prodotti petroliferi
per i produttori di beni e di servizi.
Art. 9.
(Disciplina degli interventi per la promozione delle
attività sportive e ricreative).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in
attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente
ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, ad
elaborare programmi annuali e pluriennali per la promozione
delle attività sportive e ricreative, con particolare riguardo
allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera
di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni
sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
2. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte
degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere
infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, e successive modificazioni.
3. Il parere del CONI ai sensi del regio decreto-legge 2
febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739, e successive modificazioni, è espresso dal comitato
provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire
3 miliardi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), e
dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa
sia superiore a lire tre miliardi, IVA esclusa.
4. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad
integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del
secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964,
n. 847, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Per impianto
sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato
normalmente a spettacolo sportivo.
5. Nella progettazione degli impianti sportivi si deve
tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli
istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali.
In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma
localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile
la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da
realizzare un sistema continuo di verde libero ed
attrezzato.
6. Gli standard urbanistici inerenti gli spazi
pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la
disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in
un minimo di cinque metri quadrati per abitante.
7. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata
devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi di
quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia
abitativa.
8. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i
comuni possono avvalersi delle convenzioni previste
dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
9. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, gli immobili adibiti esclusivamente
all'esercizio dell'attività sportiva sono equiparati alle
scuole.
10. La costruzione e la conseguente gestione di impianti
sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidati in
concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti
sportivi di cui all'articolo 2, comma 5. Se l'opera è
realizzata su un terreno facente parte del patrimonio
disponibile del comune, questo è autorizzato ad intervenire
nell'atto di stipula del mutuo o comunque a costituire a
favore del mutuatario il diritto di superficie sul quale
quest'ultimo può iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.
Sull'opera grava il vincolo di destinazione per tutta la
durata dell'ammortamento del mutuo.
11. Le società sportive dilettantistiche prive di
personalità giuridica, iscritte nel registro, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo svolgimento della propria attività, nonché contrarre
mutui con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità
istituzionali di detto Istituto. I beni predetti sono
intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
12. Al fine di realizzare quanto previsto nel comma 1 del
presente articolo, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano è attribuita l'aliquota del 5 per cento
calcolata sugli incassi lordi del concorso pronostico definito
totogol ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496. Sul predetto concorso pronostico
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta
nell'aliquota fissa del 18 per cento.
13. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono definiti criteri, parametri e priorità al
fine di ripartire i finanziamenti di cui al presente articolo
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere di un comitato paritetico composto
da rappresentanti tecnici delle regioni, del CONI, della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per il
credito sportivo. Tali fondi vincolati per la realizzazione
delle attività di cui all'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono
assegnati alle regioni ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano, le quali opereranno, secondo le disposizioni da
esse stesse emanate, sia direttamente, sia tramite soggetti
pubblici o privati.
14. I fondi di cui al comma 13 sono destinati agli
impianti sportivi in misura non inferiore al 50 per cento del
loro ammontare per ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 10.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. Gli impianti sportivi degli enti locali territoriali
fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con
destinazione d'uso permanente per le attività sportive.
2. Gli enti locali territoriali provvedono alle spese di
manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al
comma 1, ivi compresi la custodia e l'esercizio, iscrivendo in
bilancio le somme necessarie.
3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obbiettivi, a tutte le
società sportive.
4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
dagli enti locali territoriali, sulla base di convenzioni che
stabiliscano i criteri d'uso, al CONI o a società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro in possesso dei
necessari requisiti tecnico-organizzativi. Le convenzioni con
le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici
affidano la gestione di impianti sportivi sono esenti
dall'imposta di bollo e sono soggette all'imposta di registro
in misura fissa.
5. Gli enti locali territoriali possono stipulare apposite
convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
sportive privati disponibili.
6. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, devono
essere posti a disposizione delle società sportive locali. La
temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia
secondo le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla
custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte
delle società sportive dilettantistiche sono a carico
dell'ente locale territoriale.
8. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti
di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale,
e in particolare alle società sportive, sulla base di apposite
convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 1977, n. 394.
Art. 11.
(Sport nella scuola).
1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto di quelle delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, promuove l'attività fisico-motoria quale
momento formativo-educativo ed opera interventi diretti,
finalizzati ad assicurare le condizioni affinché gli alunni
possano svolgere attività sportive nella scuola.
2. L'educazione motoria, con l'assistenza dei servizi di
medicina scolastica e sportiva, è parte integrante del
programma educativo nelle scuole di ogni ordine e grado.
3. L'educazione motoria nella scuola si sviluppa con i
seguenti caratteri:
a) l'educazione motoria nella scuola materna è
sviluppata esclusivamente come attività ludica;
b) l'educazione motoria nella scuola elementare è
sviluppata come attività ludica ma caratterizzata dalla
cultura dei valori dello sport e, solo a decorrere dal secondo
ciclo dell'istruzione primaria, è consentito iniziare una
educazione pre-sportiva, secondo un programma prestabilito;
c) nella scuola media, oltre all'educazione fisica
si deve comprendere l'avviamento alla pratica sportiva, con un
programma che consenta di conoscere il maggior numero di
discipline sportive;
d) nella scuola secondaria superiore, unitamente
all'educazione fisica, si dovrà puntare all'assecondamento
delle attitudini e delle preferenze verso la pratica dei vari
sport, nonché privilegiare l'organizzazione di manifestazioni
e tornei scolastici ed un programma di cultura e formazione
sportiva.
4. L'educazione motoria nella scuola materna ed
elementare, e fisica nella scuola media e secondaria
superiore, comprende tre ore settimanali di insegnamento
obbligatorio e tre ore di insegnamento integrativo,
facoltativo per gli alunni, e fuori del normale orario
scolastico.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
fissate le modalità di espletamento dell'insegnamento
obbligatorio ed integrativo, che deve essere svolto dai
docenti delle singole scuole media e secondaria superiore o da
quelli in soprannumero o appartenenti alle dotazioni organiche
aggiuntive di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, come modificato dalla legge 7 marzo 1986, n. 66.
6. Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola
materna ed elementare hanno titolo di accesso nei concorsi al
ruolo di docenti o al conferimento di supplenze i diplomati
nei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, di cui al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
7. Nelle scuole di ogni ordine e grado il personale
direttivo, docente e non docente, e gli alunni sono assicurati
attraverso le regioni per:
a) gli eventi dannosi connessi alle attività
fisiche e sportive scolastiche, svolte in orario
extrascolastico, compresi gli infortuni in itinere ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e
le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni;
b) contro i rischi di responsabilità civile, in
relazione ad eventi verificatisi nel corso dello svolgimento
delle attività di cui alla lettera a).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite:
a) le modalità di copertura delle maggiori spese
per l'insegnamento, attraverso l'utilizzazione di una parte
dei fondi che il Ministero dell'economia e delle finanze
riceve dal concorso pronostici Totocalcio;
b) d'intesa con le regioni, i meccanismi
assicurativi per la copertura dei rischi di infortunio e di
responsabilità civile.
Art. 12.
(Tutela sanitaria).
1. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività
sportiva o parasportiva presso le società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro devono effettuare
controlli medici, secondo criteri stabiliti dalle federazioni
sportive nazionali ed approvati, con decreto del Ministro
della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere, tra
l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno
sportivo dilettante, il cui aggiornamento deve avvenire con
periodicità almeno annuale.
3. In sede di aggiornamento della scheda di cui al comma 2
devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici
che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
4. La scheda di cui al comma 2 è tenuta dalla società
sportiva dilettantistica presso cui i soggetti indicati al
comma 1 svolgono l'attività sportiva.
5. Il CONI, anche attraverso le proprie strutture
regionali, e il Comitato nazionale per lo sport per tutti, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, può stipulare convenzioni con le singole regioni al fine
di garantire l'espletamento gratuito delle indagini e degli
esami necessari per l'aggiornamento della scheda di cui al
comma 2 del presente articolo.
6. Per gli adempimenti di cui all'articolo 11 le regioni
possono istituire appositi centri di medicina sportiva
opportunamente attrezzati anche per i disabili.
Art. 13.
(Disciplina degli enti di promozione
sportiva).
1. Sono considerate enti di promozione sportiva agli
effetti della presente legge le associazioni a livello
nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e
l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità
ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità
competitive, e che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano una presenza organizzata in almeno quindici
regioni e in settanta province con un numero di società
sportive affiliate non inferiore a 2 mila, un minimo di 150
mila iscritti e svolgano attività da almeno cinque anni.
2. Per il riconoscimento di associazioni relative a
particolari categorie di persone identificate con
deliberazione del consiglio nazionale del CONI si può
prescindere dai requisiti organizzativi di cui al comma 1.
3. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva
devono prevedere l'assenza di fini di lucro e devono garantire
l'osservanza del principio di democrazia interna e l'autonomia
rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale.
4. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di enti
di promozione sportiva sono disposti con deliberazione del
consiglio nazionale del CONI approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti.
5 In sede di prima applicazione della presente legge la
qualifica di enti di promozione sportiva è riconosciuta alle
seguenti associazioni, indipendente dal possesso dei requisiti
previsti dai commi 1, 2, 3 e 4:
a) Associazione centri sportivi italiani
(ACSI);
b) Associazione italiana cultura e sport
(AICS);
c) Centri sportivi aziendali industriali
(CSAIN);
d) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS
Libertas);
e) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);
f) Centro sportivo italiano (CSI);
g) Centro universitario sportivo italiano
(CUSI);
h) Ente nazionale democratico di azione sociale
(ENDAS);
i) Unione italiana sport per tutti (UISP);
l) Polisportive giovanili salesiane (PGS);
m) Unione sportiva ACLI (US ACLI);
n) Movimento sportivo promozionale (MSP);
o) Alleanza sportiva italiana (ASI).
6. La sussistenza dei requisiti previsti per il
riconoscimento è verificata ogni quattro anni e la perdita di
uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.
Art. 14.
(Finanziamento e controllo degli enti di promozione
sportiva).
1. Al finanziamento degli enti di promozione sportiva
si provvede da parte del CONI con un contributo complessivo
pari all'aliquota del 2 per cento calcolata sull'incasso del
concorso pronostico totocalcio ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita
fra i singoli enti di promozione sportiva in misura
proporzionale alla loro consistenza organizzativa e
all'attività svolta.
3. Gli enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di
conformare il proprio bilancio ad uno schema tipo che evidenzi
la provenienza e la destinazione degli importi erogati dal
CONI e da enti pubblici per le finalità sportive. Lo schema è
approvato dal CONI al quale gli enti devono inoltre fornire
tutte le informazioni richieste.
4. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al
CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo
competente, accompagnato dal programma dettagliato
dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun anno
finanziario gli enti medesimi presentano parimenti il conto
consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla
consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché
la relazione dell'organo di controllo, secondo le previsioni
statutarie.
5. Il presidente dell'organo interno di controllo deve
essere iscritto all'albo professionale dei revisori dei
conti.
6. Il CONI qualora atttraverso gli atti in suo possesso e
gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e
periferici, accerti irregolarità relative alla utilizzazione
dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle
finalità degli enti di promozione sportiva, con delibera del
consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari secondo
la gravità dei fatti, compresa la sospensione dell'erogazione
dei finanziamenti, e fino alla revoca del riconoscimento di
enti di promozione sportiva ai sensi del comma 4 dell'articolo
13.
Art. 15.
(Trattamento tributario dei compensi corrisposti ai
partecipanti a manifestazioni dilettantistiche).
1. I compensi comunque denominati, comprese le
indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da
società o associazioni sportive dilettantistiche per
prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono
reddito per il percipiente persona fisica per un importo di
lire 200.000 per ciascuna prestazione e comunque fino
all'importo massimo complessivo annuo di lire 10.000.000.