XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1116




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende, con alcune integrazioni, una proposta di legge presentata nella precedente legislatura, nonché una proposta di legge, presentata nella XII legislatura, avente specifico riferimento all'istituzione di case da gioco nei comuni di Lignano Sabbiadoro e Grado. Invero, prima ancora, nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a decorrere dagli anni cinquanta, diverse proposte di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare precise regole in un settore che vede funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, senza alcun supporto legislativo, che ne preveda la presenza e detti i criteri di controllo della loro gestione.
        Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in presenza degli articoli 718 e seguenti del codice penale, che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale! - a questo divieto.
        Per esempio, nella XII legislatura furono presentate ben dieci proposte di legge che poi la X Commissione (Attività produttive), con un lavoro lungo ed impegnativo, riuscì a trasferire in un "testo unificato", frutto di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in Commissione, sia di maggioranza che di opposizione.
        Questo risultato, di per sé indicativo di come una legge che regolamenti la materia sia da tutti ritenuta necessaria, deve impegnare il Parlamento a dare una risposta urgente alle problematiche che l'assenza di una disciplina organica solleva in una materia delicata com'è appunto il gioco d'azzardo.
        Questa convinzione maturò nella X Commissione non certamente perché quei colleghi fossero dediti al gioco d'azzardo (è certamente vero il contrario!), ma perché l'approfondimento della materia attraverso un lavoro di ricerca sulla legislazione vigente in argomento nei Paesi europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche dirette in loco, ha consentito di percepire con chiarezza i problemi insiti nella paradossale situazione del nostro Paese, in Europa unico Stato di diritto privo di una legislazione in materia, ma con alcuni casinò funzionanti!
        A questo punto non si può non ricordare, su questo specifico argomento, la sentenza dalla Corte costituzionale n. 152 del 1985, nella quale la Suprema Corte dichiara formalmente che: "mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)".
        E conclude: "Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto". Recentemente la Corte è nuovamente intervenuta sull'argomento con la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001, sollecitando ancora una volta il legislatore ad emanare una normativa, definita ormai improrogabile, su scala nazionale al fine di superare le insufficienze e le disarmonie che hanno accompagnato l'istituzione, e che ancora oggi caratterizzano la situazione normativa, delle case da gioco.
        Da questi precisi e chiari richiami della Corte costituzionale discende, in modo inequivocabile, onorevoli colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli alla predisposizione di una "organica previsione normativa su scala nazionale" - alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenere operanti in un quadro di "insufficienze e disarmonie" legislative non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da parte dei partiti e delle istituzioni (leggi: Ministero dell'interno), in ordine ad una materia delicata come quella in questione.
        Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire all'assenza di una legislazione moderna in grado di affrontare le problematiche del settore, si era mossa la X Commissione nella precedente legislatura per pervenire ad un testo unificato che si pone l'ambizioso obiettivo di predisporre una nuova regolamentazione anche per moralizzare.
        Riteniamo infatti che non si possa affrontare una materia tanto delicata ponendoci solo il problema di mettere al riparo la situazione esistente dai divieti del codice penale attraverso l'approvazione di una organica normativa su scala nazionale, ma anche quello di dare una risposta ai problemi morali e politici che la enorme diffusione del gioco d'azzardo sul territorio nazionale pone a tutti.
        E' evidente, per le ripercussioni economiche e sociali, oltreché morali (indubbiamente di grande valenza per i credenti), del gioco d'azzardo, che il Parlamento è obbligato ad un intervento legislativo che sia finalizzato anche ad affrontare le problematiche delle cosiddette "bische clandestine", una realtà fortemente diffusa su tutto il territorio nazionale in grado di manovrare, come risulta dalle ricerche non solo di tipo giornalistico, ma anche di istituti di ricerca nazionali, diverse migliaia di miliardi di lire, somme che vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.
        E' noto infatti come le bische clandestine siano anche, per la delinquenza di piccolo-medio spessore, non solo uno strumento di finanziamento di altre attività illecite, ma anche un mezzo di corruzione e di ricatto che consente di avvicinare, "spennare" e poi ricattare personaggi importanti e insospettabili della vita pubblica ai vari livelli, ottenendo quindi omertà e coperture nell'apparato pubblico attraverso le quali, spesso, si costruiscono carriere criminali di grosse dimensioni.
        Siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco, previste e controllate in base ad una normativa rigorosa come quella di cui alla presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente - anche se non si avrebbe una loro eliminazione totale! - il fenomeno delle bische clandestine.
        Mentre si sottolinea questa prioritaria necessità di trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco d'azzardo, fenomeno largamente presente in tutti gli strati sociali del nostro Paese e tenacemente sollecitato dallo stesso Stato in molti suoi aspetti ("gioco del lotto", che si rivolge peraltro proprio ai meno abbienti, con probabilità di vincita decine di volte inferiori che non alla roulette; "corse dei cavalli", dove si puntano liberamente anche cifre enormi, con scarsissimi controlli sulla regolarità delle corse a garanzia dei giocatori; e via via tutti gli altri, dal Totocalcio all'Enalotto, dal più recente Totogol alle varie lotterie, tanto che possiamo ritenere non infondata l'accusa di chi dice: Stato biscazziere!), ciononostante riteniamo, proprio sulla base degli accertamenti ed anche delle verifiche in loco fatte da alcuni deputati della X Commissione nella XII legislatura, di poter sfatare l'idea della presenza di fenomeni negativi come droga, prostituzione e mafia all'interno dei quattro casinò esistenti.
        Vi sono certamente stati episodi di corruzioni e ruberie, ma sono riconducibili non alla struttura in sé, ma alla presenza di alcuni (fortunatamente pochi!) croupier disonesti, spesso in accordo con amministratori locali corrotti: ma questo, onorevoli colleghi, è stato reso possibile proprio da una precisa responsabilità del Governo e del Parlamento, che non hanno sino ad oggi ritenuto di intervenire per regolamentare, con norme di legge adeguate, la presenza e la gestione di strutture nelle quali ogni giorno passano cifre enormi, tali sicuramente, in mancanza di severe regole, da "indurre in tentazione" i più sensibili a questo tipo di "sirena".
        Certamente le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo e quindi la loro localizzazione può portare con sé (od anche aumentarli considerevolmente se già presenti) i fenomeni negativi che sono tipici dei centri a forte sviluppo turistico; questo non può impedire di regolamentare il settore, ma deve semmai obbligare, come è stato fatto nella presente proposta di legge, a tenere ben evidente il problema al momento della indicazione delle sedi ove localizzare le nuove case da gioco.
        Ma vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco.
        Come tutti sappiamo, dal 1^ gennaio 1993, sono state abbattute definitivamente le barriere doganali con gli altri Paesi europei; è stato così realizzato un unico mercato entro cui non solo le persone, ma anche i capitali possono liberamente circolare. Ebbene, il nostro Paese si presenta con solo quattro case da gioco, situate tutte nelle regioni del Nord, mentre è circondato da oltre 700 case da gioco presenti negli altri Paesi europei!
        Se pensiamo che con i vincoli che abbiamo dal punto di vista valutario noi siamo i migliori clienti dei casinò europei (si organizzano voli aerei appositi verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera), sul piano economico-finanziario, dal 1993, la situazione è peggiorata.
        E' ipotizzabile si possa continuare a mantenere una tale disparità, rispetto agli altri Paesi europei, sia nel numero che nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare uno strumento promozionale come questo alla nostra industria turistica rispetto a quella di altri Paesi nostri concorrenti?
        Noi pensiamo di no!
        Ma vi è, a nostro parere, anche un altro motivo, dal punto di vista economico-sociale, che ci spinge a presentare la proposta di legge.
        Le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui possono essere positivamente utilizzate per uno sviluppo più adeguato di aree turistiche che necessitano di ulteriori incentivazioni.
        In effetti l'esperienza europea dimostra che, normalmente, esse sono localizzate in centri turistici medio-piccoli perché, oltre ad un riequilibrio territoriale, consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
        Per la regione Friuli-Venezia Giulia a tali indicazioni si aggiungono ulteriori motivi di opportunità, primo tra tutti il fatto che dal territorio regionale giornalmente vengono versate nelle case da gioco poste in gran numero nelle immediate vicinanze del confine, in territorio sloveno, somme ingenti di denaro, arrecando un rilevante danno economico al pubblico erario.
        Oltre che dalle esportazioni di valuta ai fini di gioco, le visite oltre confine sono accompagnate, infatti, dall'acquisto di beni di consumo - soprattutto tabacchi e carburante - che riducono gli introiti dello Stato e, indirettamente, le risorse rese disponibili alla regione stessa.
        Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione risponde completamente, a nostro parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985, in quanto regolamenta in modo organico su scala nazionale:

            1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più consoni, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 1);

            2) il coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle sedi delle nuove case da gioco, in modo da rendere la loro localizzazione la più equilibrata possibile dal punto di vista del territorio, del numero degli abitanti e delle caratteristiche socio-economiche degli ambiti regionali interessati (articoli 1 e 2), nel rispetto della logica di reale decentramento;

            3) la gestione delle case da gioco, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, esclusivamente a società private, ma con un forte controllo del Ministero dell'interno attraverso la istituzione, presso di esso, di un albo nazionale dei gestori e con la previsione per legge di incisivi controlli sia sulla proprietà che su altri aspetti societari (articoli 5 e 6). Con questa scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività di gestione (unitamente all'istituendo "Comitato per il coordinamento e la vigilanza" di cui all'articolo 10), per cui non vi sarà alcuna compromissione degli amministratori locali come controllori-controllati (vedi frequenti casi di corruzione avvenuti nei nostri casinò a gestione pubblica), realizzando quindi la massima trasparenza;

            4) criteri di gestione molto precisi e severi che, con l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore, consentono di addivenire ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 7 e 15);

            5) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo direttamente un ampio numero di enti locali, tutte le regioni (e, attraverso esse, tutti i comuni italiani), nonché il Ministero dell'interno, consente quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 8). Questo darà la possibilità di portare nelle casse pubbliche (dello Stato, delle regioni e dei comuni) alcune centinaia di miliardi di lire annue, cosa che in questo momento di difficoltà per la finanza pubblica è certamente importante. Verrà inoltre rilanciata l'attività turistica di importanti aree del Paese, con notevoli benefìci per l'occupazione diretta e indotta in questo settore determinante per l'economia della nostra Nazione;

            6) norme molto severe per un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di:

            un Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 10);

            un nucleo speciale di polizia (polizia dei giochi), alle dipendenze di una istituenda direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco (articolo 13).

        Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta valida per fare sì che le case da gioco non possano in alcun modo essere utilizzate per aspetti che potrebbero essere motivo di forte preoccupazione, come riciclaggio di denaro sporco, tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella gestione, eccetera.
        Certo la localizzazione delle nuove case da gioco, specialmente in aree già ad alto tasso di criminalità e quindi con possibili effetti incentivanti dovuti alla loro presenza, richiede una particolare attenzione, per cui su questo aspetto, come su tutto il resto della materia, il Ministero dell'interno, dovrà dare al Parlamento un contributo doveroso, essenziale e deteminante.
        Onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione, vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

            per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di diritto;

            per presentarci in Europa in una situazione analoga a quella degli altri Paesi;

            per dare rigorosi strumenti di controllo oggi inesistenti.

        Insomma per fare un'opera di trasparenza e di moralizzazione in un settore in cui questi aspetti sono estremamente necessari, ma sino ad oggi inesistenti!
        E' inoltre da ricordare che mentre da un lato nel nostro Paese le opportunità offerte dall'apertura di moderne, efficienti e sicure case da gioco continuano ad essere negate, lungo tutto l'arco del confine alpino e attraverso le offerte dei casinò ospitati sulle navi da crociera, i Paesi stranieri continuano ad incrementare i propri guadagni attraverso l'ingente flusso di denaro recato dalle giocate dei cittadini italiani. A solo titolo d'esempio, si ricorda che solo nel primo semestre dell'anno 1998, nei casinò sorti nella Repubblica di Slovenia ed in Canton Ticino (Svizzera) in prossimità della fascia confinaria, si sono registrate oltre 1.345.000 presenze, costituite per la stragrande maggioranza da cittadini friulani, veneti e lombardi.
        Ogni giocatore, si è calcolato, "lascia" per ogni visita oltre confine non meno di 170 mila lire, creando un flusso di denaro che, nell'arco dell'anno, supera, indicativamente, 2000 miliardi di lire. Ciò, come detto, vale solo per la zona nord-orientale italiana. Ciascuno può facilmente rendersi conto di quanto possa essere incrementato tale dato lordo - giacché non tiene conto delle altre spese di soggiorno e per acquisti vari - dalla continua presenza dei giocatori italiani nelle ben più note e organizzate case da gioco presenti nella vicina riviera francese e monegasca e nei casinò della Svizzera e dell'Austria. Ad accrescere l'incongruenza della situazione italiana, si aggiunge il dato che alle case da gioco estere è consentito pubblicizzare liberamente nel territorio nazionale le proprie strutture e le proprie attività. Se, dunque, si ritiene che i cittadini italiani debbano essere tenuti lontano dai giochi d'azzardo offerti nei casinò, appare conseguente e logico che non debba essere consentita nemmeno nel territorio nazionale la diffusione della propaganda per tali strutture. A ciò intende provvedere la presente proposta di legge, che, alla luce della sempre più diffusa minaccia costituita dalla diffusione dei fenomeni dell'usura, si è inteso completare con la devoluzione degli eventuali proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla trasgressione del divieto di propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere ad una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata a sostenere le spese per le iniziative mirate alla tutela dei cittadini da tale fenomeno criminoso.




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