XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1116
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di
contrastare il gioco non autorizzato nonché di garantire
all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle
degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere
istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in
deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice
penale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito
decreto, da emanare su proposta del Ministro dell'interno,
provvede alla istituzione delle nuove case da gioco sulla base
delle indicazioni formulate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint Vincent e
Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività
sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto di quanto da essa disposto.
Art. 2.
(Istituzione di case da gioco stagionali).
1. Il Ministro dell'interno, su richiesta delle regioni
interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico
collegato all'economicità gestionale della casa da gioco
esistente, può autorizzare, l'apertura di una sede stagionale
della stessa con obbligo di rendicontazione distinta e
separata ai fini di cui all'articolo 8.
2. Il comune designato come sede di casa da gioco
stagionale può eventualmente definire, con apposita
convenzione deliberata dal consiglio comunale interessato, i
rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività
promozionali e sociali.
Art. 3.
(Autorizzazione).
1. La domanda di autorizzazione alla apertura della casa
da gioco da parte dei comuni indicati nella presente legge è
deliberata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali
assegnati allo stesso comune ed è inoltrata all'autorità
competente al rilascio, di cui al comma 2, corredata da una
relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e
della vocazione turistica del territorio, in relazione alla
compatibilità storica, ambientale ed economica dell'intervento
richiesto.
2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno provvede al rilascio dell'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco, d'intesa con la regione o la
provincia autonoma interessata.
3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro
tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'interno. Decorso
tale termine senza che l'intesa sia stata raggiunta si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno
ha durata ventennale. Alla scadenza può, a domanda, essere
rinnovata, anche più di una volta, con durata decennale.
5. Per le quattro case da gioco esistenti, le
autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso,
hanno la durata prevista al comma 4.
Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 10, può con proprio decreto sospendere e nei casi
più gravi revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3,
anche su proposta delle regioni interessate, in caso di
violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, nonché per
ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica.
2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di attuazione da parte del gestore, il Ministro
dell'interno, sentito il presidente o i presidenti delle
giunte regionali interessate, nomina un commissario ad
acta per la gestione straordinaria.
3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata
al comune, cui è stata revocata, prima che sia decorso un
periodo di tempo minimo di cinque anni.
Art. 5.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti
all'albo di cui all'articolo 6 e scelti attraverso un'apposita
gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato
generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune ed il concessionario.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune e del Ministero
dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad
altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi
accessori non riguardanti l'attività di gioco.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori
di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di
presidente e di un rappresentante di nomina della regione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
della concessione trasmettono al comune ed al Ministero
dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco
relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque
anni ciascuno.
7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del
Ministero dell'interno il comune può provvedere direttamente,
anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione
della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113,
comma 1, lettere a) e c) del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo
6 non può essere titolare di più di due concessioni per
l'esercizio e la gestione delle case da gioco su tutto il
territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint-Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale sulla base di una specifica normativa
adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto dei
princìpi generali della presente legge e del parere del
Comitato di cui all'articolo 10.
Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale dei gestori delle case da gioco, di seguito
denominato "albo".
2. All'albo sono iscritte società di diritto privato,
aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con
partecipazione di capitale estero europeo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché i
casi di cancellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'albo delle società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata è
necessario che le azioni o quote siano nominative. Qualsiasi
trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisione di
azioni o di quote devono essere previamente autorizzati dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
6. E' inibita l'iscrizione all'albo ai soggetti a cui è
stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da
gioco sia nella Unione europea che in altri Paesi.
Art. 7.
(Capitolato generale).
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di
cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale
contenente le modalità per la gara pubblica di cui
all'articolo 5, disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario;
b) i requisiti morali e professionali e le
condizioni economiche che deve possedere il concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali e a
manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che
vanno indicate in modo analitico;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda le qualità necessarie per mantenere la concessione,
ovvero violi le condizioni previste dalla concessione
medesima.
Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di
concessione e degli oneri di cui all'articolo 9, sono
ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore
turistico e nel campo sociale. A mezzo di apposita convenzione
il 20 per cento di tale importo è destinato ai comuni
limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul
loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e
sociali;
b) il 50 per cento alle regioni interessate ed al
Ministero dell'interno con finalità, per le regioni, di
promozione turistica nazionale ed estera e per il
finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e, per il Ministero
dell'interno, per il finanziamento delle spese di
funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del nucleo
tecnico-amministrativo di cui all'articolo 13 della presente
legge e a favore degli enti locali secondo quanto previsto
dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive
modificazioni, nonché a finalità di carattere sociale e
culturale. Per la suddivisione dei proventi di cui alla
presente lettera, il Ministero dell'interno stipula con le
regioni interessate apposita convenzione.
2. Le case da gioco di San Remo e di Venezia concordano
con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità di
ripartizione delle entrate lorde di cui al presente
articolo.
3. Per la casa da gioco di Campione d'Italia, per il
riparto dei proventi, rimane in vigore la normativa
vigente.
Art. 9.
(Controlli).
1. Al fine di esercitare i necessari controlli
sull'esercizio e la gestione delle case da gioco, i comuni
istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento
deliberato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui all'articolo 10, stabilisce le
forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte
dei servizi ispettivi, che fanno parte integrante della
convenzione di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint-Vincent,
i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri
fissati dal decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 2.
Art. 10.
(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno
il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività
previste dalla presente legge, di seguito denominato
"Comitato", con compiti di indirizzo e coordinamento anche
della direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di
cui all'articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro
dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero
dell'interno, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal
responsabile del nucleo speciale di polizia di cui
all'articolo 13, da quattro rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente
dell'albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 11
e da rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute
del Comitato la regione nel cui territorio si trova la casa da
gioco medesima.
Art. 11.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con
proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di
iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal
medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo
dell'albo nazionale dei croupier.
Art. 12.
(Case da gioco su navi).
1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848,
le parole: "oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di
Suez" sono sostituite dalle seguenti: "fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri".
2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco sulle
navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri le società armatoriali
interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro
dell'interno che la rilascia d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi
battenti bandiera italiana sono determinate tramite specifico
contratto stipulato tra i Ministri competenti, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito delle case da gioco e l'organo rappresentativo
dell'albo nazionale dei croupier, di cui all'articolo
11.
Art. 13.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per
l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la
direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi
del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di
cui al comma 2, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'albo nazionale di cui
all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i
soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
all'albo medesimo;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le
persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o
di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco
d'azzardo.
4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco,
comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente
articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini
fiscali contro la stessa.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo per il
controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi
consentiti, dei bilanci e dei libri sociali della società
concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 4
dell'articolo 6. Il nucleo di cui al presente comma ha libero
accesso a tutte le case da gioco esistenti ed a qualsiasi dato
contabile e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 14.
(Propaganda pubblicitaria
di case da gioco estere).
1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere
è vietata.
2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto
previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi
quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, sono devoluti ad una apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono destinati ad integrare le
spese finalizzate alle iniziative a tutela dei cittadini dal
fenomeno dell'usura.
Art. 15.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 10, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio decreto, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il regolamento di attuazione della legge stessa.
2. Il regolamento di attuazione prevede in particolare:
a) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina dell'accesso dei giocatori, che deve prevedere la
discrezionalità per il gestore della non ammissione di
soggetti ritenuti non desiderati;
b) le specie ed i tipi di giochi e la loro
regolamentazione;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale di
cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o
di altri sistemi analoghi, esclusivamente sui tavoli, le cui
modalità sono definite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro;
e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della
concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco
allo svolgimento di operazioni di anticipazione e di cambio di
assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore
al tasso di interesse legale, riconoscendo esclusivamente ad
essi la possibilità dell'azione di recupero in deroga
all'articolo 1933 del codice civile.
Art. 16.
(Disposizioni comuni).
1. E' vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai
minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della
casa da gioco. Il regolamento di attuazione della presente
legge può prevedere ulteriori casi di divieto per soggetti che
si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative.
2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
Art. 17.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del
codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi
d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.