XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1115




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, con la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono state emanate le disposizioni che riguardano la disciplina delle cambiali finanziarie.
        Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 12 gennaio 1994 unitamente al decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1994, e le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 23 giugno 1994 e del 2 dicembre 1994 hanno completato il quadro normativo di riferimento.
        Nonostante il completamento delle norme di attuazione, lo sviluppo del mercato della cambiale finanziaria avviene con lentezza anche a causa di alcuni ostacoli posti dalla stessa normativa. Il primo riguarda la durata minima delle cambiali finanziarie che è prevista in tre mesi. La previsione di una durata minima è una limitazione del tutto inutile e incoerente per uno strumento che deve essere di breve o brevissima durata. Infatti, nei principali Paesi che utilizzano strumenti similari, come le cosiddette "commercial paper" si registra proprio una maggiore concentrazione delle emissioni nelle scadenze comprese tra uno e tre mesi. Inoltre, molte imprese potrebbero avere necessità di emettere cambiali finanziarie con durata anche di pochissimi giorni per ottimizzare le proprie esigenze di tesoreria.
        D'altra parte, il limite minimo temporale non ha senso neanche in relazione alla rischiosità dello strumento, in quanto più è breve la scadenza minore è il rischio corso dal risparmiatore.
        Pertanto, all'articolo 1 della presente proposta di legge si propone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994 con l'abolizione della durata minima.
        All'articolo 2 vengono definite le caratteristiche dei soggetti abilitati alla raccolta di risparmio mediante questi strumenti. L'unica novità introdotta rispetto alle citate istruzioni della Banca d'Italia riguarda la possibilità, per le società non quotate, di emettere liberamente tali strumenti qualora l'emissione sia assoggettata ad un rating rilasciato da apposita società specializzata.
        Questa novità è stata introdotta in quanto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 43 del 1994, hanno iniziato ad operare più diffusamente anche in Italia apposite società specializzate nel rilascio del rating, in quanto il rating permette al risparmiatore di conoscere a priori la capacità dell'emittente di fare fronte ai propri impegni debitori e costituisce una forma di tutela del risparmiatore migliore di qualsiasi criterio formale. Infatti, il rating viene rilasciato dopo un'approfondita analisi della società, non solo di tipo finanziario, che tiene conto della capacità decisionale e della preparazione del management, nonché del posizionamento commerciale e tecnologico dell'impresa e con l'obiettivo di verificare la capacità della stessa di fare fronte ai propri impegni debitori.
        Rispetto al tipo di analisi condotta dalle banche, l'analisi per la concessione del rating risulta essere molto più completa e approfondita e si dimostra utile anche per orientare la concessione di credito da parte del sistema bancario.
        L'articolo 3 della proposta di legge definisce anche l'importo minimo che devono avere i suddetti strumenti, diminuendo da 100 a 20 milioni di lire l'importo minimo delle società la cui emissione è assistita da un rating.
        Infatti, l'esigenza di porre un importo minimo relativamente alto a questi strumenti di raccolta diretta di risparmio si giustifica con la necessità di tutela del risparmiatore, che di fronte a un investimento di questa entità porrà maggiore attenzione alle caratteristiche dell'emittente. Questa esigenza si attenua fortemente quando l'emissione è assistita da un rating che permette al risparmiatore di conoscere con esattezza la classe di rischio dell'investimento che intende effettuare.
        La riduzione dell'importo minimo permetterà alle imprese di utilizzare questi strumenti per raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, cosa attualmente non praticabile con un taglio minimo di 100 milioni di lire. Inoltre, l'abbassamento dell'importo minimo in presenza di un rating costituisce un incentivo alla diffusione di questa pratica con miglioramento della trasparenza generale del mercato finanziario.




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