XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1115
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, con la legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono state emanate le disposizioni che
riguardano la disciplina delle cambiali finanziarie.
Le delibere del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 12 gennaio 1994 unitamente al decreto del
Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1994, e le
istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del 23 giugno
1994 e del 2 dicembre 1994 hanno completato il quadro
normativo di riferimento.
Nonostante il completamento delle norme di attuazione, lo
sviluppo del mercato della cambiale finanziaria avviene con
lentezza anche a causa di alcuni ostacoli posti dalla stessa
normativa. Il primo riguarda la durata minima delle cambiali
finanziarie che è prevista in tre mesi. La previsione di una
durata minima è una limitazione del tutto inutile e incoerente
per uno strumento che deve essere di breve o brevissima
durata. Infatti, nei principali Paesi che utilizzano strumenti
similari, come le cosiddette "commercial paper" si
registra proprio una maggiore concentrazione delle emissioni
nelle scadenze comprese tra uno e tre mesi. Inoltre, molte
imprese potrebbero avere necessità di emettere cambiali
finanziarie con durata anche di pochissimi giorni per
ottimizzare le proprie esigenze di tesoreria.
D'altra parte, il limite minimo temporale non ha senso
neanche in relazione alla rischiosità dello strumento, in
quanto più è breve la scadenza minore è il rischio corso dal
risparmiatore.
Pertanto, all'articolo 1 della presente proposta di legge
si propone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 della
legge n. 43 del 1994 con l'abolizione della durata minima.
All'articolo 2 vengono definite le caratteristiche dei
soggetti abilitati alla raccolta di risparmio mediante questi
strumenti. L'unica novità introdotta rispetto alle citate
istruzioni della Banca d'Italia riguarda la possibilità, per
le società non quotate, di emettere liberamente tali strumenti
qualora l'emissione sia assoggettata ad un rating
rilasciato da apposita società specializzata.
Questa novità è stata introdotta in quanto,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
43 del 1994, hanno iniziato ad operare più diffusamente anche
in Italia apposite società specializzate nel rilascio del
rating, in quanto il rating permette al
risparmiatore di conoscere a priori la capacità
dell'emittente di fare fronte ai propri impegni debitori e
costituisce una forma di tutela del risparmiatore migliore di
qualsiasi criterio formale. Infatti, il rating viene
rilasciato dopo un'approfondita analisi della società, non
solo di tipo finanziario, che tiene conto della capacità
decisionale e della preparazione del management, nonché
del posizionamento commerciale e tecnologico dell'impresa e
con l'obiettivo di verificare la capacità della stessa di fare
fronte ai propri impegni debitori.
Rispetto al tipo di analisi condotta dalle banche,
l'analisi per la concessione del rating risulta essere
molto più completa e approfondita e si dimostra utile anche
per orientare la concessione di credito da parte del sistema
bancario.
L'articolo 3 della proposta di legge definisce anche
l'importo minimo che devono avere i suddetti strumenti,
diminuendo da 100 a 20 milioni di lire l'importo minimo delle
società la cui emissione è assistita da un rating.
Infatti, l'esigenza di porre un importo minimo
relativamente alto a questi strumenti di raccolta diretta di
risparmio si giustifica con la necessità di tutela del
risparmiatore, che di fronte a un investimento di questa
entità porrà maggiore attenzione alle caratteristiche
dell'emittente. Questa esigenza si attenua fortemente quando
l'emissione è assistita da un rating che permette al
risparmiatore di conoscere con esattezza la classe di rischio
dell'investimento che intende effettuare.
La riduzione dell'importo minimo permetterà alle imprese
di utilizzare questi strumenti per raccogliere risparmio
presso i propri dipendenti, cosa attualmente non praticabile
con un taglio minimo di 100 milioni di lire. Inoltre,
l'abbassamento dell'importo minimo in presenza di un
rating costituisce un incentivo alla diffusione di
questa pratica con miglioramento della trasparenza generale
del mercato finanziario.