XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43).

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

        "1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non superiore ai dodici mesi dalla data di emissione".


Art. 2.

(Soggetti abilitati alla raccolta di risparmio tramite
cambiali finanziarie e certificati di investimento).

        1. Possono raccogliere risparmio mediante le cambiali finanziarie e i certificati di investimento di cui all'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti soggetti:

                a) le società che hanno acquisito una valutazione sulla classe di rischio connessa all'emissione da parte di una società specializzata;

                b) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

                c) le altre società, purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate dai soggetti vigilati.

Art. 3.

(Importo minimo delle cambiali finanziarie e dei
certificati di investimento).

        1. L'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento emessi dalle società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è pari a lire 20 milioni; l'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento emessi dalle società di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 è pari a lire 100 milioni.



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