XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1115
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, è sostituito dal seguente:
"1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di
credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non
superiore ai dodici mesi dalla data di emissione".
Art. 2.
(Soggetti abilitati alla raccolta di risparmio tramite
cambiali finanziarie e certificati di investimento).
1. Possono raccogliere risparmio mediante le cambiali
finanziarie e i certificati di investimento di cui
all'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti
soggetti:
a) le società che hanno acquisito una valutazione
sulla classe di rischio connessa all'emissione da parte di una
società specializzata;
b) le società e gli enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato;
c) le altre società, purché i bilanci degli ultimi
tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere
assistiti da garanzie in misura non inferiore al 50 per cento
del loro valore di sottoscrizione rilasciate dai soggetti
vigilati.
Art. 3.
(Importo minimo delle cambiali finanziarie e dei
certificati di investimento).
1. L'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei
certificati di investimento emessi dalle società di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), è pari a lire 20
milioni; l'importo minimo delle cambiali finanziarie e dei
certificati di investimento emessi dalle società di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo
2 è pari a lire 100 milioni.