XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1110
Onorevoli Colleghi! - Come purtropppo constatato da
tutti noi, l'Italia è stata in questi ultimi decenni colpita
da rovinose calamità naturali caratterizzate dalla distruzione
di intere aree del Paese ed a seguito delle quali molti
cittadini hanno perso la vita.
Tutto questo è sicuramente legato alla situazione
morfologica del nostro territorio, attraversato da larghe
fasce di zone a rischio sismico, da aree montane
caratterizzate da forte rischio di frane e da fiumi non più in
grado di accettare seppur minimi incrementi di volume
d'acqua.
La causa principale di questa situazione, che mette a
rischio l'incolumità di molte persone, può essere sicuramente
attribuita alla politica perseguita in questi ultimi anni, che
ha incentivato lo spopolamento delle nostre montagne a scapito
di tutti quei lavori di pulizia e di corretto rimboschimento
che riducono il rischio di frane ed alla mancanza di una
corretta manutenzione dei fiumi.
Tutto questo, sommato all'assenza di una corretta
pianificazione urbanistica che ha permesso di realizzare
costruzioni sia pubbliche (ponti che sbarravano fiumi) che
private (abitazioni nelle fasce di pertinenza dei fiumi), ha
incrementato in modo esponenziale la reale possibilità di
eventi disastrosi sul nostro territorio.
Ci troviamo quindi di fronte ad una incredibile realtà:
nonostante il ciclico ripetersi di disastri non è mai stata
attivata una corretta politica di prevenzione, forse perché la
prevenzione avrebbe un costo.
Nessuno però vuole prendere in considerazione il fatto che
l'indirizzare risorse nella prevenzione, oltre che creare
occupazione, sarebbe un indubbio investimento, se si considera
che i disastri sono costati in questi ultimi venticinque anni
oltre 200 mila miliardi di lire.
Altra assurdità è sicuramente quella di non essere stati
in grado sino ad oggi, e nonostante le tragiche e molteplici
esperienze vissute, di formalizzare una normativa affinché, a
fronte di disastri, si progettasse e si regolasse in modo
corretto la ricostruzione: in tutti i casi sono sempre state
"inventate" nuove procedure, spesso molto cavillose, che hanno
ritardato gli interventi, con danni irreversibili all'economia
delle aree colpite.
Fermo restando che se non si attiverà una buona politica
di prevenzione ogni sforzo avrà effetti molto ridotti, la
presente proposta di legge si propone l'obiettivo di fornire
una norma di riferimento per innescare con immedaitezza il
processo di ricostruzione post calamità.
Gli obiettivi guida che ci si è posti nel proporre la
normativa sono essenzialmente due: quello di avere nelle aree
a rischio la disponibilità di una struttura composta da uomini
e da mezzi pronti ad intervenire in modo organico e senza
improvvisazioni, il che andrebbe sicuramente ad evitare
perdite di vite umane, e quello di dare la certezza ai
cittadini ed agli enti locali interessati all'evento
calamitoso della disponibilità delle risorse in tempi
estremamente brevi, cose assolutamente indispensabili per non
creare danni irreversibili alle economie locali colpite.
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente proposta di legge
prevedono l'approvazione del piano nazionale delle aree a
rischio di calamità naturale e l'istituzione delle unità
territoriali di emergenza formate da corpi ufficiali e da
gruppi di volontari nonché l'ulteriore attribuzione ai
comitati regionali per la protezione civile dei compiti di
identificare le aree territoriali a rischio di calamità e di
predisporre dei piani di emergenza i quali, in caso di
calamità, sono di immediato riferimento per le popolazioni.
L'articolo 5 prevede la nomina di un commissario
straordinario con speciali poteri che, per tutto il periodo
dell'emergenza, gestisca, di intesa con i presidenti delle
giunte regionali interessate, gli interventi di somma urgenza
e gli interventi previsti a favore di privati cittadini e
delle imprese.
L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli
interventi in caso di calamità naturali.
Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono l'ammontare e le norme
da applicare per la distribuzione dei contributi per i danni
subìti da privati cittadini e dalle imprese, con erogazioni
scaglionate in tre rate e con tempi di erogazione molto
ridotti e comunque vincolati esclusivamente alla presentazione
di documenti da parte dei soggetti danneggiati.
L'articolo 10 rinvia termini e scadenze di adempimenti
formali e legali.
L'articolo 11 permette ai militari di leva e a coloro che
svolgono il servizio civile di essere assegnati nel territorio
della provincia di residenza o di province contigue per essere
utilizzati per lavori di ricostruzione.
Gli articoli 12 e 13 disciplinano gli interventi di
ricostruzione di opere e di beni pubblici, la predisposizione
di piani di emergenza per rimuovere situazioni di pericolo nei
confronti delle persone e delle infrastrutture lungo i corsi
d'acqua, anche in deroga alle norme vigenti, nonché il
ripristino delle opere e dei beni pubblici.
L'articolo 14 reca disposizioni per l'emanazione delle
norme di attuazione della legge, considerando le varie realtà
territoriali e la tipologia stessa della calamità; il
regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'articolo 15, infine, reca la data di entrata in vigore
della legge.