XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1110




        Onorevoli Colleghi! - Come purtropppo constatato da tutti noi, l'Italia è stata in questi ultimi decenni colpita da rovinose calamità naturali caratterizzate dalla distruzione di intere aree del Paese ed a seguito delle quali molti cittadini hanno perso la vita.
        Tutto questo è sicuramente legato alla situazione morfologica del nostro territorio, attraversato da larghe fasce di zone a rischio sismico, da aree montane caratterizzate da forte rischio di frane e da fiumi non più in grado di accettare seppur minimi incrementi di volume d'acqua.
        La causa principale di questa situazione, che mette a rischio l'incolumità di molte persone, può essere sicuramente attribuita alla politica perseguita in questi ultimi anni, che ha incentivato lo spopolamento delle nostre montagne a scapito di tutti quei lavori di pulizia e di corretto rimboschimento che riducono il rischio di frane ed alla mancanza di una corretta manutenzione dei fiumi.
        Tutto questo, sommato all'assenza di una corretta pianificazione urbanistica che ha permesso di realizzare costruzioni sia pubbliche (ponti che sbarravano fiumi) che private (abitazioni nelle fasce di pertinenza dei fiumi), ha incrementato in modo esponenziale la reale possibilità di eventi disastrosi sul nostro territorio.
        Ci troviamo quindi di fronte ad una incredibile realtà: nonostante il ciclico ripetersi di disastri non è mai stata attivata una corretta politica di prevenzione, forse perché la prevenzione avrebbe un costo.
        Nessuno però vuole prendere in considerazione il fatto che l'indirizzare risorse nella prevenzione, oltre che creare occupazione, sarebbe un indubbio investimento, se si considera che i disastri sono costati in questi ultimi venticinque anni oltre 200 mila miliardi di lire.
        Altra assurdità è sicuramente quella di non essere stati in grado sino ad oggi, e nonostante le tragiche e molteplici esperienze vissute, di formalizzare una normativa affinché, a fronte di disastri, si progettasse e si regolasse in modo corretto la ricostruzione: in tutti i casi sono sempre state "inventate" nuove procedure, spesso molto cavillose, che hanno ritardato gli interventi, con danni irreversibili all'economia delle aree colpite.
        Fermo restando che se non si attiverà una buona politica di prevenzione ogni sforzo avrà effetti molto ridotti, la presente proposta di legge si propone l'obiettivo di fornire una norma di riferimento per innescare con immedaitezza il processo di ricostruzione post calamità.
        Gli obiettivi guida che ci si è posti nel proporre la normativa sono essenzialmente due: quello di avere nelle aree a rischio la disponibilità di una struttura composta da uomini e da mezzi pronti ad intervenire in modo organico e senza improvvisazioni, il che andrebbe sicuramente ad evitare perdite di vite umane, e quello di dare la certezza ai cittadini ed agli enti locali interessati all'evento calamitoso della disponibilità delle risorse in tempi estremamente brevi, cose assolutamente indispensabili per non creare danni irreversibili alle economie locali colpite.
        Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente proposta di legge prevedono l'approvazione del piano nazionale delle aree a rischio di calamità naturale e l'istituzione delle unità territoriali di emergenza formate da corpi ufficiali e da gruppi di volontari nonché l'ulteriore attribuzione ai comitati regionali per la protezione civile dei compiti di identificare le aree territoriali a rischio di calamità e di predisporre dei piani di emergenza i quali, in caso di calamità, sono di immediato riferimento per le popolazioni.
        L'articolo 5 prevede la nomina di un commissario straordinario con speciali poteri che, per tutto il periodo dell'emergenza, gestisca, di intesa con i presidenti delle giunte regionali interessate, gli interventi di somma urgenza e gli interventi previsti a favore di privati cittadini e delle imprese.
        L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi in caso di calamità naturali.
        Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono l'ammontare e le norme da applicare per la distribuzione dei contributi per i danni subìti da privati cittadini e dalle imprese, con erogazioni scaglionate in tre rate e con tempi di erogazione molto ridotti e comunque vincolati esclusivamente alla presentazione di documenti da parte dei soggetti danneggiati.
        L'articolo 10 rinvia termini e scadenze di adempimenti formali e legali.
        L'articolo 11 permette ai militari di leva e a coloro che svolgono il servizio civile di essere assegnati nel territorio della provincia di residenza o di province contigue per essere utilizzati per lavori di ricostruzione.
        Gli articoli 12 e 13 disciplinano gli interventi di ricostruzione di opere e di beni pubblici, la predisposizione di piani di emergenza per rimuovere situazioni di pericolo nei confronti delle persone e delle infrastrutture lungo i corsi d'acqua, anche in deroga alle norme vigenti, nonché il ripristino delle opere e dei beni pubblici.
        L'articolo 14 reca disposizioni per l'emanazione delle norme di attuazione della legge, considerando le varie realtà territoriali e la tipologia stessa della calamità; il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        L'articolo 15, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.




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