XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1110
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO
Art. 1.
(Piano nazionale delle aree a rischio
di calamità naturale).
1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, con proprio decreto, approva il
piano nazionale delle aree a rischio di calamità naturale, di
seguito denominato "piano nazionale", ed il relativo piano
finanziario pluriennale, in base alle proposte elaborate dal
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 81
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2.
(Contenuto del piano).
1. Il sistema di pronto intervento e di prevenzione, di
cui il piano nazionale costituisce supporto operativo
basilare, si fonda sulla rilevazione ed analisi, su tutto il
territorio nazionale, delle aree potenzialmente soggette ad
eventi calamitosi in relazione alle specifiche caratteristiche
sismiche, climatiche ed idrogeomorfologiche.
2. Il piano nazionale, nell'individuazione delle aree a
rischio, deve indicare le misure di prevenzione da adottare da
parte delle competenti autorità e dei competenti enti, con
particolare riferimento ai piani regolatori generali, alle
opere di difesa e protezione del territorio ed alle
prescrizioni costruttive da osservare.
3. Per ciascuna area a rischio deve essere istituita una
apposita unità di emergenza costituente parte
dell'organizzazione della protezione civile, ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, posta
sotto il diretto comando del prefetto nei casi di
intervento.
4. Il numero dei componenti le singole unità di emergenza,
formate da volontari e da unità scelte appartenenti alla Croce
rossa italiana, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo
forestale dello Stato, alle Forze armate, alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, deve essere proporzionato alla vastità dell'area a
rischio ed alla popolazione sulla stessa insistente.
Art. 3.
(Comitati regionali per la protezione civile).
1. I Comitati regionali per la protezione civile di cui
all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, oltre ai
compiti ed alle funzioni di cui all'articolo 9 della medesima
legge, devono redigere e trasmettere, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al
Dipartimento della protezione civile, un'apposita relazione
nella quale si individuano le aree a rischio nell'ambito
regionale e le singole specifiche tipologie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comitati regionali
si avvalgono della collaborazione di esperti e rappresentanti
di altri enti ed istituzioni operanti nell'ambito regionale,
ed in particolare dell'Ufficio del magistrato per il Po,
dell'Autorità di bacino e degli istituti universitari
competenti in materia.
Art. 4.
(Dipartimento della protezione civile).
1. Il Dipartimento della protezione civile oltre ai
compiti ed alle funzioni attribuiti al soppresso Comitato
interministeriale della protezione civile ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro
quattro mesi dal ricevimento delle relazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, della presente legge, da parte dei
Comitati regionali per la protezione civile, deve elaborare e
sottoporre all'approvazione del Governo il piano nazionale con
copertura di tutto il territorio nazionale, unitamente alle
proposte di piano finanziario pluriennale per la copertura
degli oneri derivanti dalle opere di prevenzione individuale.
Per tali finalità il Dipartimento si avvale della commissione
interministeriale tecnica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 1981, n. 66.
Capo II
INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI
IN CASO DI CALAMITA'
Art. 5.
(Definizione delle responsabilità).
1. Il Consiglio dei ministri delibera lo stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, individua, di intesa con i presidenti delle
giunte regionali interessate, le aree colpite dalla calamità e
procede alla nomina di un commissario straordinario delegato
alla gestione degli interventi di cui al presente capo.
2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, che
dura in carica per tutto il periodo dell'emergenza, provvede
alla gestione degli interventi a favore dei privati e delle
imprese previsti dagli articoli 7 e 8 nonché alla gestione
degli interventi di somma urgenza tendenti a rimuovere
situazioni di immediato pericolo per la popolazione.
3. Al commissario straordinario può essere altresì
delegata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, l'attuazione degli interventi di cui ai
commi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
4. Il commissario straordinario provvede all'espletamento
dell'incarico con la collaborazione dei presidenti delle
giunte regionali interessate e con la facoltà di avvalersi,
per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, delle autorità
e degli uffici competenti in materia di stima e valutazione
degli oneri di ripristino.
Art. 6.
(Fondo nazionale per gli interventi
in caso di calamità naturali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo nazionale per gli interventi in caso di
calamità naturali, di seguito denominato "Fondo nazionale". Al
Fondo nazionale è assegnata una dotazione iniziale di lire 400
miliardi in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002. Per gli anni successivi il Fondo è
incrementato mediante finanziamenti determinati ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del Fondo nazionale affluiscono ad
apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria
provinciale dello Stato di Roma e sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, attuata con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per essere trasferite al
commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il commissario straordinario delegato di cui al comma 2
è tenuto a rendicontare le spese sostenute per gli interventi
di cui al presente capo con le modalità previste dalla
legislazione vigente in materia di contabilità dello Stato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7.
(Interventi a favore dei privati).
1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale e nei
limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale
degli oneri di ripristino sostenuti dai soggetti proprietari
di unità immobiliari, edificate legalmente o legalizzate ai
sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, ubicate
nell'ambito del territorio dei comuni individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5, che risultano distrutte o gravemente
danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite
ordinanze di sgombero per inagibilità.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è assegnato,
limitatamente all'unità immobiliare adibita a residenza
principale, un contributo in conto capitale pari al 60 per
cento degli oneri relativi alla ricostruzione dell'alloggio
distrutto o danneggiato o all'acquisto di un nuovo alloggio di
civile abitazione, con una superficie utile abitabile
corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e
comunque non superiore a 200 metri quadrati. Il contributo non
può in ogni caso essere superiore a lire 300 milioni.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 proprietari di unità
immobiliari ad uso abitativo e non, diverse da quelle di cui
al comma 2 e con esclusione delle unità immobiliari adibite ad
usi produttivi, è assegnato un contributo in conto capitale in
misura pari al 50 per cento degli oneri relativi alla
ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata o necessari
all'acquisto di una nuova unità. Il contributo non può in ogni
caso essere superiore a lire 200 milioni.
4. Le erogazioni dei contributi previsti dai commi 2 e 3
sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) una quota del contributo complessivo spettante,
pari al 20 per cento, è erogata entro un mese dalla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica
l'entità degli oneri di ripristino;
b) una quota pari al 30 per cento del contributo
complessivo spettante è erogata entro un mese dalla data di
presentazione della perizia asseverata attestante l'entità
degli oneri;
c) la restante quota del contributo complessivo è
erogata entro due mesi dalla presentazione della
documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti
per gli interventi di ricostruzione, riparazione o acquisto di
una nuova unità immobiliare.
5. Per la ricostruzione degli immobili oggetto di
contributo ai sensi dei commi 2 e 3, è applicata l'aliquota
IVA del 4 per cento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sono emanate le norme per l'attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione degli interventi agevolabili, delle procedure di
certificazione e di asseverazione degli oneri.
Art. 8.
(Interventi a favore delle imprese).
1. Le imprese agricole, industriali, artigianali,
commerciali e di servizi, ubicate nell'ambito del territorio
dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5,
danneggiate dagli eventi calamitosi, sono ammesse a fruire di
un contributo in conto capitale pari al 60 per cento degli
oneri connessi alla ricostruzione degli immobili, alla
riparazione o sostituzione degli impianti e delle attrezzature
danneggiati, nell'importo massimo complessivo di lire 5
miliardi. Per la ricostruzione degli immobili prevista dal
presente comma, è applicata l'aliquota IVA del 4 per cento.
2. Le erogazioni dei contributi previsti dal comma 1, sono
effettuate secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 20 per cento del contributo
complessivo è erogata entro un mese dalla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
dell'impresa che certifica l'entità degli oneri di
ricostruzione, riparazione o sostituzione degli impianti e
delle attrezzature;
b) una quota pari al 30 per cento del contributo
complessivo è erogata entro un mese dalla data di
presentazione di una perizia asseverata degli oneri di cui
alla lettera a);
c) la restante quota del contributo complessivo è
erogata entro due mesi dalla presentazione della
documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti
per la ricostruzione, riparazione o sostituzione degli
impianti e delle attrezzature.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono fruibili anche in
caso di ricostruzione degli impianti delle imprese in altre
zone del territorio comunale o in comuni limitrofi per effetto
di ordinanze del sindaco che vietano la riedificazione in
particolari zone a rischio.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sono emanate le norme per l'attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento alla tipologia
degli interventi agevolabili e delle procedure di
certificazione e di asseverazione degli oneri.
Art. 9.
(Norme di attuazione).
1. Le domande di concessione dei benefìci di cui agli
articoli 7 e 8 devono essere indirizzate al commissario
straordinario di cui all'articolo 5. Le dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 e di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 devono
essere presentate entro il termine di un mese a decorrere
dalla data di deliberazione dello stato di emergenza di cui
all'articolo 5.
2. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il commissario
straordinario verifica le disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 6 entro le quali è ammissibile la concessione del
beneficio e procede alla erogazione dei contributi ai soggetti
interessati. A tale fine, in caso di insufficienza delle
risorse del Fondo nazionale, i benefìci di cui agli articoli 7
e 8 sono ridotti proporzionalmente nella misura determinata
dal commissario straordinario.
3. I contributi di cui agli articoli 7 e 8 sono da
considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla
formazione del reddito di impresa del percipiente.
Capo III
RINVIO DI TERMINI E ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
Art. 10.
(Rinvio dei termini).
1. Nei confronti dei soggetti residenti o comunque aventi
sedi operative nei comuni individuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 5, per tutto il periodo dell'emergenza sono
sospesi:
a) i termini di prescrizione e quelli perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui
derivi la perdita di diritti, azioni ed eccezioni;
b) i termini relativi ai processi esecutivi
mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai
medesimi processi esecutivi;
c) i termini di scadenza di cambiali, di vaglia
cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza
esecutiva, le cui scadenze siano previste nel periodo
dell'emergenza.
2. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, e che hanno
perduto le scritture contabili obbligatorie in seguito alla
calamità, devono informare entro dieci giorni dalla data
dell'evento calamitoso l'ufficio IVA competente e provvedere,
entro tre mesi dalla comunicazione, a ripristinare la
documentazione contabile.
3. Nei confronti delle persone fisiche che hanno la
residenza o il domicilio nei comuni individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5, per tutto il periodo dell'emergenza,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti di imposte e di tributi, al pagamento di bollette
per forniture di gas, energia elettrica e telefonica, nonché
quelli relativi ad ogni altro adempimento connesso.
4. I soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 5, i quali hanno subìto la perdita o
la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici
dello Stato, possono inoltrare al prefetto competente per
territorio motivata domanda per il rilascio di apposita
attestazione sostitutiva del documento stesso, della validità
di un mese.
5. A tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro
privati operanti nei territori dei comuni individuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 5, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione,
sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in
conseguenza degli eventi calamitosi, è corrisposta, per tutto
il periodo dell'emergenza, una indennità pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalle
disposizioni vigenti, ovvero proporzionata alla predetta
riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo
familiare ove spettanti.
Art. 11.
(Servizio militare di leva e servizio civile).
1. I soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, interessati alla chiamata alle armi
o al servizio civile nei sei mesi successivi all'evento
calamitoso, ovvero già incorporati ed in servizio al
verificarsi del suddetto evento, possono prestare, a domanda,
il servizio militare di leva o il servizio civile nel
territorio della provincia di residenza o di province
contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici
delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti
locali, per coadiuvare il personale di tali enti ed uffici
nella realizzazione degli interventi disposti dalla presente
legge, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa
agricola, per specifici interventi a favore del settore
stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di
legge, deve essere stata acquisita precedentemente all'evento
calamitoso.
2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di
cui al comma 1 devono presentare domanda, se già in servizio
militare di leva o in servizio civile, ai rispettivi comandi
di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di
appartenenza.
3. I comandi militari interessati, in accordo con i
prefetti competenti per territorio, definiscono l'impiego dei
giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici di cui
al comma 1 ed alle attitudini dei giovani stessi.
4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei
comuni di cui al comma 1, possono richiedere l'intervento di
personale militare specializzato per gli interventi
infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza
delle popolazioni.
5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie
abbiano subìto rilevanti danni, possono altresì, a domanda,
essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio
civile, e quelli già in servizio possono ottenere il congedo
anticipato.
6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con
procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile
per gli obiettori di coscienza, di cui al comma 1, a favore
dei comuni di cui al medesimo comma 1, che abbiano già
presentato, al verificarsi dell'evento calamitoso, o
presentino successivamente, domanda, e ad effettuare le
relative assegnazioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE
E BENI PUBBLICI
Art. 12.
(Interventi urgenti e ripristino di opere e di beni
pubblici di competenza statale e regionale).
1. Il Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, è incrementato di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002. Per gli anni successivi la
determinazione dell'incremento del Fondo è disposta ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Una quota
pari al 70 per cento del suddetto incremento è riservata al
finanziamento degli interventi di cui al presente articolo; la
restante quota è riservata al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 13. Tali percentuali possono essere
modificate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3.
2. Nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, per gli interventi di soccorso alle popolazioni, di
attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e
refezione, per gli interventi necessari alla salvaguardia
della pubblica incolumità e per quelli relativi al ripristino
dei servizi di prima necessità nonché per il ripristino delle
opere e dei beni pubblici di competenza statale e regionale si
utilizza la quota del Fondo per la protezione civile di cui al
comma 1.
3. La ripartizione delle disponibilità del Fondo per la
protezione civile, determinate ai sensi del comma 1, tra le
amministrazioni pubbliche è operata con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, il commissario straordinario di cui all'articolo 5,
comma 1, e i presidenti delle regioni interessate.
4. Agli interventi di riparazione degli immobili privati
adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le
amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di
rivalsa.
5. In caso di più amministrazioni pubbliche proprietarie o
di beni in godimento da parte di amministrazioni diverse da
quella proprietaria, i decreti di cui al comma 3 individuano,
tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni,
l'amministrazione che provvede all'intervento.
6. Agli interventi di riparazione delle opere irrigue
provvedono i soggetti gestori delle reti.
7. Il Magistrato per il Po e gli uffici periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per
territorio, sentiti le regioni e gli enti locali interessati
per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, e sentiti
gli enti locali interessati per i tratti non di competenza
statale, provvedono, entro un mese dall'evento calamitoso, a
predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le
situazioni di pericolo immanente nei confronti delle
popolazioni e delle infrastrutture lungo i corsi d'acqua.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, con proprio decreto, all'assegnazione dei
finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al
comma 7 entro il mese successivo, nell'ambito delle somme allo
stesso Ministero attribuite ai sensi del comma 3.
9. Per la realizzazione degli interventi necessari al
ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle
situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di
inondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro
due mesi dall'evento calamitoso, approva un piano stralcio ai
sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18
maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sentiti il
Magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti competenti per
territorio, le regioni e gli enti locali interessati e secondo
gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino.
10. Per gli interventi da realizzare nel periodo di
emergenza le amministrazioni interessate possono operare in
deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità,
in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive
modificazioni, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Ripristino di opere e di beni pubblici
di enti locali).
1. Gli enti locali rientranti nell'area territoriale
individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono
autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi
e prestiti, anche in deroga ai limiti di indebitamento
stabiliti dalla legislazione vigente, per il ripristino delle
opere e dei beni pubblici di propria competenza.
L'ammortamento dei mutui è a totale carico dello Stato.
2. Per essere ammessi al beneficio di cui al comma 1, gli
enti locali interessati devono presentare al presidente della
rispettiva regione, entro un mese dall'evento calamitoso, una
specifica comunicazione contenente l'attestazione analitica
dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali
intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione,
previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme
del competente ufficio del Genio civile, comunica all'ente
locale entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione
dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.
3. All'ammortamento dei mutui si fa fronte mediante la
quota del 30 per cento dell'incremento del Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
(Regolamento di attuazione).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge,
predisposto considerando le varie realtà territoriali e le
diverse tipologie delle calamità naturali, è emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.