XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1110




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO


Art. 1.

(Piano nazionale delle aree a rischio
di calamità naturale).

        1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, con proprio decreto, approva il piano nazionale delle aree a rischio di calamità naturale, di seguito denominato "piano nazionale", ed il relativo piano finanziario pluriennale, in base alle proposte elaborate dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 2.

(Contenuto del piano).

        1. Il sistema di pronto intervento e di prevenzione, di cui il piano nazionale costituisce supporto operativo basilare, si fonda sulla rilevazione ed analisi, su tutto il territorio nazionale, delle aree potenzialmente soggette ad eventi calamitosi in relazione alle specifiche caratteristiche sismiche, climatiche ed idrogeomorfologiche.
        2. Il piano nazionale, nell'individuazione delle aree a rischio, deve indicare le misure di prevenzione da adottare da parte delle competenti autorità e dei competenti enti, con particolare riferimento ai piani regolatori generali, alle opere di difesa e protezione del territorio ed alle prescrizioni costruttive da osservare.
        3. Per ciascuna area a rischio deve essere istituita una apposita unità di emergenza costituente parte dell'organizzazione della protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, posta sotto il diretto comando del prefetto nei casi di intervento.
        4. Il numero dei componenti le singole unità di emergenza, formate da volontari e da unità scelte appartenenti alla Croce rossa italiana, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, deve essere proporzionato alla vastità dell'area a rischio ed alla popolazione sulla stessa insistente.


Art. 3.

(Comitati regionali per la protezione civile).

        1. I Comitati regionali per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, oltre ai compiti ed alle funzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, devono redigere e trasmettere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Dipartimento della protezione civile, un'apposita relazione nella quale si individuano le aree a rischio nell'ambito regionale e le singole specifiche tipologie.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comitati regionali si avvalgono della collaborazione di esperti e rappresentanti di altri enti ed istituzioni operanti nell'ambito regionale, ed in particolare dell'Ufficio del magistrato per il Po, dell'Autorità di bacino e degli istituti universitari competenti in materia.


Art. 4.

(Dipartimento della protezione civile).

        1. Il Dipartimento della protezione civile oltre ai compiti ed alle funzioni attribuiti al soppresso Comitato interministeriale della protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro quattro mesi dal ricevimento delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, da parte dei Comitati regionali per la protezione civile, deve elaborare e sottoporre all'approvazione del Governo il piano nazionale con copertura di tutto il territorio nazionale, unitamente alle proposte di piano finanziario pluriennale per la copertura degli oneri derivanti dalle opere di prevenzione individuale. Per tali finalità il Dipartimento si avvale della commissione interministeriale tecnica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.


Capo II

INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI
IN CASO DI CALAMITA'


Art. 5.

(Definizione delle responsabilità).

        1. Il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individua, di intesa con i presidenti delle giunte regionali interessate, le aree colpite dalla calamità e procede alla nomina di un commissario straordinario delegato alla gestione degli interventi di cui al presente capo.
        2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, che dura in carica per tutto il periodo dell'emergenza, provvede alla gestione degli interventi a favore dei privati e delle imprese previsti dagli articoli 7 e 8 nonché alla gestione degli interventi di somma urgenza tendenti a rimuovere situazioni di immediato pericolo per la popolazione.
        3. Al commissario straordinario può essere altresì delegata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
        4. Il commissario straordinario provvede all'espletamento dell'incarico con la collaborazione dei presidenti delle giunte regionali interessate e con la facoltà di avvalersi, per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, delle autorità e degli uffici competenti in materia di stima e valutazione degli oneri di ripristino.


Art. 6.

(Fondo nazionale per gli interventi
in caso di calamità naturali).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per gli interventi in caso di calamità naturali, di seguito denominato "Fondo nazionale". Al Fondo nazionale è assegnata una dotazione iniziale di lire 400 miliardi in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Per gli anni successivi il Fondo è incrementato mediante finanziamenti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Le disponibilità del Fondo nazionale affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, attuata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere trasferite al commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        3. Il commissario straordinario delegato di cui al comma 2 è tenuto a rendicontare le spese sostenute per gli interventi di cui al presente capo con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità dello Stato.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 7.

(Interventi a favore dei privati).

        1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri di ripristino sostenuti dai soggetti proprietari di unità immobiliari, edificate legalmente o legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, ubicate nell'ambito del territorio dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità.
        2. Ai soggetti di cui al comma 1 è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare adibita a residenza principale, un contributo in conto capitale pari al 60 per cento degli oneri relativi alla ricostruzione dell'alloggio distrutto o danneggiato o all'acquisto di un nuovo alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore a 200 metri quadrati. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a lire 300 milioni.
        3. Ai soggetti di cui al comma 1 proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo e non, diverse da quelle di cui al comma 2 e con esclusione delle unità immobiliari adibite ad usi produttivi, è assegnato un contributo in conto capitale in misura pari al 50 per cento degli oneri relativi alla ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata o necessari all'acquisto di una nuova unità. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a lire 200 milioni.
        4. Le erogazioni dei contributi previsti dai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le seguenti modalità:

                a) una quota del contributo complessivo spettante, pari al 20 per cento, è erogata entro un mese dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica l'entità degli oneri di ripristino;

                b) una quota pari al 30 per cento del contributo complessivo spettante è erogata entro un mese dalla data di presentazione della perizia asseverata attestante l'entità degli oneri;

                c) la restante quota del contributo complessivo è erogata entro due mesi dalla presentazione della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di ricostruzione, riparazione o acquisto di una nuova unità immobiliare.

        5. Per la ricostruzione degli immobili oggetto di contributo ai sensi dei commi 2 e 3, è applicata l'aliquota IVA del 4 per cento.
        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione degli interventi agevolabili, delle procedure di certificazione e di asseverazione degli oneri.


Art. 8.

(Interventi a favore delle imprese).

        1. Le imprese agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ubicate nell'ambito del territorio dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, danneggiate dagli eventi calamitosi, sono ammesse a fruire di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento degli oneri connessi alla ricostruzione degli immobili, alla riparazione o sostituzione degli impianti e delle attrezzature danneggiati, nell'importo massimo complessivo di lire 5 miliardi. Per la ricostruzione degli immobili prevista dal presente comma, è applicata l'aliquota IVA del 4 per cento.
        2. Le erogazioni dei contributi previsti dal comma 1, sono effettuate secondo le seguenti modalità:

                a) una quota pari al 20 per cento del contributo complessivo è erogata entro un mese dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa che certifica l'entità degli oneri di ricostruzione, riparazione o sostituzione degli impianti e delle attrezzature;

                b) una quota pari al 30 per cento del contributo complessivo è erogata entro un mese dalla data di presentazione di una perizia asseverata degli oneri di cui alla lettera a);

            c) la restante quota del contributo complessivo è erogata entro due mesi dalla presentazione della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per la ricostruzione, riparazione o sostituzione degli impianti e delle attrezzature.

        3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono fruibili anche in caso di ricostruzione degli impianti delle imprese in altre zone del territorio comunale o in comuni limitrofi per effetto di ordinanze del sindaco che vietano la riedificazione in particolari zone a rischio.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla tipologia degli interventi agevolabili e delle procedure di certificazione e di asseverazione degli oneri.


Art. 9.

(Norme di attuazione).

        1. Le domande di concessione dei benefìci di cui agli articoli 7 e 8 devono essere indirizzate al commissario straordinario di cui all'articolo 5. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 e di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 devono essere presentate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5.
        2. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il commissario straordinario verifica le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 6 entro le quali è ammissibile la concessione del beneficio e procede alla erogazione dei contributi ai soggetti interessati. A tale fine, in caso di insufficienza delle risorse del Fondo nazionale, i benefìci di cui agli articoli 7 e 8 sono ridotti proporzionalmente nella misura determinata dal commissario straordinario.
        3. I contributi di cui agli articoli 7 e 8 sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito di impresa del percipiente.


Capo III

RINVIO DI TERMINI E ALTRE MISURE AGEVOLATIVE


Art. 10.

(Rinvio dei termini).

        1. Nei confronti dei soggetti residenti o comunque aventi sedi operative nei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, per tutto il periodo dell'emergenza sono sospesi:

                a) i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivi la perdita di diritti, azioni ed eccezioni;

                b) i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi;

                c) i termini di scadenza di cambiali, di vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, le cui scadenze siano previste nel periodo dell'emergenza.
        2. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, e che hanno perduto le scritture contabili obbligatorie in seguito alla calamità, devono informare entro dieci giorni dalla data dell'evento calamitoso l'ufficio IVA competente e provvedere, entro tre mesi dalla comunicazione, a ripristinare la documentazione contabile.
        3. Nei confronti delle persone fisiche che hanno la residenza o il domicilio nei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, per tutto il periodo dell'emergenza, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di imposte e di tributi, al pagamento di bollette per forniture di gas, energia elettrica e telefonica, nonché quelli relativi ad ogni altro adempimento connesso.
        4. I soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, i quali hanno subìto la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione sostitutiva del documento stesso, della validità di un mese.
        5. A tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi calamitosi, è corrisposta, per tutto il periodo dell'emergenza, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle disposizioni vigenti, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.


Art. 11.

(Servizio militare di leva e servizio civile).

        1. I soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile nei sei mesi successivi all'evento calamitoso, ovvero già incorporati ed in servizio al verificarsi del suddetto evento, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali, per coadiuvare il personale di tali enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dalla presente legge, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, deve essere stata acquisita precedentemente all'evento calamitoso.
        2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già in servizio militare di leva o in servizio civile, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.
        3. I comandi militari interessati, in accordo con i prefetti competenti per territorio, definiscono l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici di cui al comma 1 ed alle attitudini dei giovani stessi.
        4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui al comma 1, possono richiedere l'intervento di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.
        5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subìto rilevanti danni, possono altresì, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile, e quelli già in servizio possono ottenere il congedo anticipato.
        6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza, di cui al comma 1, a favore dei comuni di cui al medesimo comma 1, che abbiano già presentato, al verificarsi dell'evento calamitoso, o presentino successivamente, domanda, e ad effettuare le relative assegnazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE
E BENI PUBBLICI


Art. 12.

(Interventi urgenti e ripristino di opere e di beni
pubblici di competenza statale e regionale).

        1. Il Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementato di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Per gli anni successivi la determinazione dell'incremento del Fondo è disposta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Una quota pari al 70 per cento del suddetto incremento è riservata al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo; la restante quota è riservata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 13. Tali percentuali possono essere modificate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
        2. Nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di soccorso alle popolazioni, di attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, per gli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e per quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità nonché per il ripristino delle opere e dei beni pubblici di competenza statale e regionale si utilizza la quota del Fondo per la protezione civile di cui al comma 1.
        3. La ripartizione delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, determinate ai sensi del comma 1, tra le amministrazioni pubbliche è operata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, e i presidenti delle regioni interessate.
        4. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.
        5. In caso di più amministrazioni pubbliche proprietarie o di beni in godimento da parte di amministrazioni diverse da quella proprietaria, i decreti di cui al comma 3 individuano, tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni, l'amministrazione che provvede all'intervento.
        6. Agli interventi di riparazione delle opere irrigue provvedono i soggetti gestori delle reti.
        7. Il Magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, sentiti le regioni e gli enti locali interessati per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, e sentiti gli enti locali interessati per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro un mese dall'evento calamitoso, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i corsi d'acqua.
        8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 7 entro il mese successivo, nell'ambito delle somme allo stesso Ministero attribuite ai sensi del comma 3.
        9. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di inondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro due mesi dall'evento calamitoso, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sentiti il Magistrato per il Po e gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, le regioni e gli enti locali interessati e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino.
        10. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
        11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13.

(Ripristino di opere e di beni pubblici
di enti locali).

        1. Gli enti locali rientranti nell'area territoriale individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, per il ripristino delle opere e dei beni pubblici di propria competenza. L'ammortamento dei mutui è a totale carico dello Stato.
        2. Per essere ammessi al beneficio di cui al comma 1, gli enti locali interessati devono presentare al presidente della rispettiva regione, entro un mese dall'evento calamitoso, una specifica comunicazione contenente l'attestazione analitica dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del Genio civile, comunica all'ente locale entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.
        3. All'ammortamento dei mutui si fa fronte mediante la quota del 30 per cento dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 14.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge, predisposto considerando le varie realtà territoriali e le diverse tipologie delle calamità naturali, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 15.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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